Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3797 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3797 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 14/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Porretta Terme il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/09/2025 della Corte d’appello di Bologna udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 14 luglio 2025, che lo aveva condannato per i reati di rapina, tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato deducendo la mera apparenza della motivazione circa la ritenuta inammissibilità del gravame, in quanto la Corte, pronunziando de plano, ha ritenuto inammissibile l’appello sul rilievo che non si confrontava con la puntuale descrizione dell’episodio effettuata dal giudicante e, in particolare, non considerava che il prevenuto oltre a colpire con un pugno la persona offesa, mentre transitava sulla sua bicicletta,l’aveva fatta cadere dal veicolo e, dopo essersi impossessato del portafoglio, che risultava contenere una somma di denaro e i documenti, aveva tentato di sottrarre anche lo smartphone; l’appellante non aveva spiegato per quale motivo queste condotte avrebbero dovuto essere ritenute di lieve entità.
Il ricorrente osserva che con l’appello aveva invocato l’attenuante dell’ipotesilieve di rapina, riconosciuta con sentenza della Corte costituzionale, in relazione al delitto contestato al capo 2 e a tal fine aveva evidenziatoil disagio psicologico dell’imputato che avrebbe potuto ridimensionare la pretesa gravità della condotta predatoria a lui ascritta e giustificare una valutazione di lieve entità del delitto di rapina, trattandosi di una condotta che ha avuto per oggetto la somma di 40 euro ed essendo la violenza limitata ad una spinta e un pugno, con esiti di modesta contusione.
Con nota trasmessa il 19 novembre 2025 la sostituta Procuratrice AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che l’appello invocava una rivalutazione del trattamento sanzionatorio sulla base di considerazioni assertive.
Con nota del 9 gennaio 2026 l’AVV_NOTAIO ha insistito nella prospettazione difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato poichØ l’appello Ł stato correttamente dichiarato inammissibile per genericità.
E’ noto che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, Ł direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 01)
L’inammissibilità dell’appello, nel caso in esame, deriva dalla genericità estrinseca, nel senso che l’impugnazione non si confronta con quanto affermato nella sentenza di primo grado e formula osservazioni eccentriche rispetto alla ricostruzione in punto di fatto e alle considerazioni in punto di diritto della pronunzia impugnata, non prendendo in considerazione tutti gli aspetti valutati in primo grado.
Giova premettere che all’imputato sono stati addebitati un episodio di rapina ed un tentativo di rapina con lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nella medesima giornata a distanza di pochi minuti.
Nel caso in esame la Corte di merito ha sottolineato che la richiesta di riconoscimento dell’attenuante dell’ipotesi di speciale tenuità era già stata motivatamente esclusa dal Tribunale con riguardo al piø grave dei reati contestati, unificati dal vincolo della continuazione, e cioŁ l’episodio di rapina, e non si conciliava con la ricostruzione del fatto offerta dalla sentenza di primo grado, da cui emergono connotati di evidente gravità, considerato che l’imputato aveva aggredito la persona offesa in pieno giorno e mentre transitava in bicicletta, non solo facendola cadere dalla bicicletta ma anche colpendola con un pugno; si era fatto consegnare il portafoglio, che risultava contenere non soltanto una somma contenuta ma anche i documenti, e aveva tentato di impossessarsi anche dello smartphone.
Secondo la Corte di merito l’atto di appello era generico poichØ, per un verso, non si confrontava con la puntuale ricostruzione dell’episodio delittuoso offerta dalla sentenza di primo grado e con queste evidenziate caratteristiche di gravità; per altro verso, non chiariva perchØ la condotta realizzata dall’imputato, in particolare la violenza esercitata, potesse essere ritenuta di minima rilevanza.
Deve convenirsi con questa valutazione in quanto dalla lettura del gravame emerge che l’appellante, nell’invocare l’attenuante della speciale tenuità del fatto, non si confrontava con il portato della sentenza di primo grado che, nel ricostruire la vicenda, aveva sottolineato la peculiare intensità del dolo, la rilevante aggressività dell’imputato e la sua estrema pericolosità, desumendole sia dalle modalità della rapina, in quanto COGNOME non aveva esitato ad aggredire alle ore 18,20 la persona offesa, intercettandola mentre transitava sulla sua bici e facendola cadere a terra, così procurandole le lesioni refertate, sia per la sua successiva condotta, considerato che subito dopo aveva tentato di impossessarsi con violenza della borsa di un’altra vittima.
L’appello trascurava questi elementi e valorizzava le peculiari condizioni personali dell’imputato, che riteneva potessero sminuire la obiettiva gravità della condotta, adottando
una motivazione eccentrica rispetto alle ragioni poste a sostegno dell’ iter argomentativo del Tribunale. Inoltre la difesa con il gravame non considerava che il primo giudice aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, nonostante la obiettiva gravità della condotta, proprio in ragione delle precarie condizioni personali dell’imputato, e si limitava a valorizzare il medesimo elemento di fatto, già considerato dalla sentenza, per invocare un’ulteriore attenuante, incorrendo in genericità anche sotto questo profilo.
In conclusione, deve convenirsi con la Corte di merito che l’impugnazione non si confrontava con la motivazione resa dal Tribunale ed insisteva nella prospettazione già formulata in primo grado, invocando apoditticamente una pretesa tenuità del fatto, che non trova riscontro nelle articolate valutazioni del Tribunale, del tutto obliterate.
In questo modo l’appello incorreva nel vizio di genericità, correttamente rilevato dall’ordinanza impugnata.
Per le ragioni sin qui evidenziate,si impone il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME