Appello Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Nel processo penale, la precisione e la chiarezza degli atti sono fondamentali. Un appello generico, privo di motivi specifici e argomentati, rischia di essere dichiarato inammissibile senza nemmeno un esame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, offrendo un importante monito sulla necessità di formulare impugnazioni dettagliate. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: l’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello sulla sua richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
L’Appello Generico e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in un’analisi della richiesta di non menzione, ma in un vizio procedurale a monte. I giudici hanno infatti osservato che già l’atto di appello presentato alla corte territoriale era inammissibile su quel punto. L’imputato, in quella sede, si era limitato a formulare una mera “istanza di concessione di ‘benefici’ non meglio precisati”, senza indicare alcuna ragione a sostegno della sua richiesta. Questa mancanza di specificità ha reso l’atto un appello generico e, come tale, processualmente invalido per quella doglianza.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici. Non è sufficiente presentare una richiesta generica; è necessario indicare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto per cui si ritiene che la decisione del giudice precedente sia errata. L’atto di appello deve contenere una critica argomentata al provvedimento impugnato, non una semplice richiesta.
Nel caso di specie, la richiesta di “benefici” non specificati e priva di motivazione non ha permesso alla Corte d’Appello di valutare la fondatezza della domanda. Poiché il motivo di appello era già inammissibile per questo “difetto di specificità”, la successiva doglianza presentata in Cassazione, relativa all’omessa motivazione su un punto inammissibile, non poteva che avere la stessa sorte. In altre parole, il giudice non è tenuto a motivare su una richiesta che non è stata validamente presentata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un’importante lezione pratica: la redazione degli atti di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Un appello generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere dettagliatamente argomentato, collegando le richieste a specifiche circostanze di fatto e a precise norme di diritto, per evitare una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni ulteriore discussione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato era già inammissibile in sede di appello. L’atto di appello originale presentava un difetto di specificità, limitandosi a una richiesta generica di “benefici” senza fornire alcuna motivazione a sostegno.
Cosa significa ‘difetto di specificità’ in un atto di appello?
Significa che l’atto di impugnazione è formulato in modo vago e non indica in maniera chiara e argomentata le ragioni per cui si contesta la sentenza precedente. La legge richiede che i motivi di appello siano specifici per consentire al giudice di comprendere la critica mossa alla decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24712 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla richiesta del beneficio della non menzione, è inammissibile perché era già inammissibile sul punto, per difetto di specificità, l’atto di appello che si limitava una mera istanza di concessione di “benefici” non meglio precisati, senza indicare ragioni a sostegno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024