Appello Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Un appello generico può vanificare ogni sforzo difensivo, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento ha confermato la decisione della Corte d’Appello di dichiarare inammissibile un ricorso a causa della sua vaghezza, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema giuridico: i motivi di impugnazione devono essere specifici e puntuali.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna in primo grado di un imputato per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). Non accettando la sentenza, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte d’Appello di Roma. Tuttavia, il giudice di secondo grado ha riscontrato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione, dichiarando l’appello inammissibile a causa della sua genericità.
La Decisione della Corte d’Appello e il Ricorso in Cassazione
La Corte d’Appello ha ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente fossero formulati in modo vago, senza contestare in maniera chiara e argomentata le specifiche parti della sentenza di primo grado. In sostanza, mancava una critica strutturata alla motivazione del primo giudice. Di fronte a questa pronuncia, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della valutazione di inammissibilità e denunciando una presunta violazione delle norme processuali.
Le Motivazioni della Suprema Corte sull’Appello Generico
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno analizzato l’atto di appello originario, confermando quanto già stabilito dalla Corte territoriale. Dall’esame della “dichiarazione di appello con contestuali motivi”, è emerso chiaramente che le doglianze erano effettivamente generiche e prive di qualsiasi indicazione o argomento specifico. L’atto si limitava a enunciazioni di principio, senza confrontarsi criticamente con la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza di primo grado.
La Corte ha quindi ribadito che la denuncia di una violazione di legge non può essere astratta, ma deve essere supportata da elementi concreti presenti negli atti processuali. In questo caso, gli atti stessi smentivano le affermazioni del ricorrente. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva dichiarato l’inammissibilità, era quindi corretta e ben fondata.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza riafferma un principio cardine della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di appello. Per ottenere una revisione della sentenza di primo grado, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario, invece, individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e sviluppare argomentazioni logico-giuridiche capaci di incrinarne la tenuta. Un appello generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre al rigetto, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Perché il ricorso in appello è stato originariamente dichiarato inammissibile?
Il ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello perché ritenuto generico, ovvero privo di motivi specifici, indicazioni o argomenti puntuali contro la sentenza di primo grado.
Quali reati erano stati contestati all’imputato?
L’imputato era stato riconosciuto colpevole in primo grado per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.).
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile anche il ricorso presentato contro la decisione della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10579 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FROSINONE il 08/06/1967
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso in appello per genericità. Si precisa che in sede di primo grado l’imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 610, 635 e 612 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla “dichiarazione di appello con contestuali motivi”, dove i motivi esposti risultano generici e privi di qualsiasi indicazione o argomenti, come già esposto nella sentenza impugnata a pag. 3.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il consiciliere estensore
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