Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20323 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME
PASSAFIUME,
che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/11/2023, la Corte d’appello di Palermo ha GLYPH dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 maggio 2023, con la quale costui è stato condannato per il reato di cui all’art 186 co. 2 lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies C.d.S. commesso in Palermo il 17 febbraio 2019
Avverso la sentenza GLYPH ha proposto ricorso il COGNOME a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte dichiarato inammissibile l’appello. Il difensore rileva che GLYPH nel corpo dell’appello, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte, le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato erano state indicate in maniera puntuale con indicazione delle ragioni a sostegno e financo di pronunce giurisprudenziali.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui h chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.In linea generale, deve dirsi ormai definitivamente chiarito che l’appello, al pari ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando n risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di f diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cu predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
L’art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 1, co. 55, della legge 3 giu 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), codificando detto principio, ha previsto, a pena d’inammissibilità, che nell’atto di gravame l’appellante indichi, con enunciazione specifica capi ed i punti della decisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudic dell’appello ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.
Questa Corte ha puntualizzato che il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. 58 cod. proc. pen., può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, solo quando i moti difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino l motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Caruso Rv. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, COGNOME, Rv. 273778).
3.La corte territoriale, nel caso in esame, ha evidenziato che l’appello, “non si confronta con la motivazione del giudice di prime cure sopra riportata, sia in punto di integrazione del fattispecie contestata, sia di elevato pericolo per il bene giuridico protetto dalla n incriminatrice, sia in punto di trattamento sanzionatorio, non offrendo a questo giudice d gravame elementi dai quali ricavare ragioni della richiesta di riforma” e ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in coerenza con la previsione di cui all’art. 581 cod. proc. pen.
Né tale affermazione di genericità è stata, a sua volta, specificamente confutata con l’att di ricorso, che omette qualsivoglia scrutinio della portata demolitoria dei motivi di appe rispetto alla decisione censurata (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 34504/2018, Rv. 273778 – 01).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma il 3 aprile 2024