Appello Generico: Quando l’Impugnazione sulla Pena è Inammissibile
Nel processo penale, la specificità dei motivi di impugnazione è un requisito fondamentale per garantire l’efficacia del diritto di difesa. Un appello generico, ovvero un atto che non articola critiche precise e circostanziate contro la decisione del giudice, rischia di essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo come la genericità dell’appello si ripercuota inevitabilmente sul successivo ricorso, precludendo qualsiasi discussione nel merito.
Il Caso in Analisi: Dal Furto Aggravato alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale di primo grado. L’imputato, dopo aver visto confermata la sua responsabilità penale, aveva ricevuto una pena ritenuta di giustizia, bilanciando attenuanti generiche con le aggravanti contestate.
Successivamente, l’imputato ha proposto appello, ma la Corte d’Appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. Contro questa decisione, è stato presentato ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla presunta eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte e il Principio dell’Appello Generico
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il motivo d’appello originale, relativo alla richiesta di riduzione della pena (la cosiddetta dosimetria della pena), era manifestamente infondato perché originariamente inammissibile.
L’appello era stato formulato in termini di estrema genericità, limitandosi a un vago richiamo ai criteri dell’art. 133 del codice penale senza sviluppare argomentazioni specifiche. Secondo la giurisprudenza consolidata, un motivo d’appello così formulato è inammissibile.
La Trasmissione del Vizio dall’Appello al Ricorso
Il punto cruciale chiarito dalla Corte è che la genericità dell’appello “si riverbera” sul ricorso per cassazione. In altre parole, non è possibile contestare davanti al giudice di legittimità un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto che era stato sollevato con motivi d’appello a loro volta generici.
Questo vizio di “inammissibilità originaria” persiste anche se il giudice d’appello non lo ha esplicitamente dichiarato. La Corte ha inoltre evidenziato come anche il ricorso per cassazione fosse, a sua volta, generico, limitandosi a una lamentela superficiale sulla severità della sanzione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di logica processuale e di economia dei giudizi. Consentire di discutere in Cassazione questioni sollevate in modo vago e aspecifico nel grado precedente significherebbe aggirare i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. La legge richiede che l’appellante indichi con precisione le ragioni di fatto e di diritto per cui ritiene errata la sentenza di primo grado. Se questa specificità manca, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a esaminare la questione nel merito. Di conseguenza, non può formarsi un valido punto di devoluzione su cui la Cassazione possa poi esercitare il proprio controllo di legittimità. L’inammissibilità è, quindi, una sanzione per la mancata osservanza di un onere processuale essenziale, volto a delimitare chiaramente l’oggetto del giudizio di impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale: la redazione degli atti di impugnazione richiede la massima cura e specificità. Un appello generico non solo è destinato a fallire, ma preclude anche la possibilità di sollevare validamente la stessa questione in Cassazione. Per l’imputato, ciò si traduce nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, oltre alla definitiva conferma della sentenza di condanna. La decisione rafforza la necessità di una difesa tecnica che vada oltre le formule di stile, costruendo censure argomentate e puntuali contro le decisioni giudiziarie.
Perché un appello può essere dichiarato generico e quindi inammissibile?
Un appello viene considerato generico quando non presenta motivi specifici e critiche dettagliate contro la sentenza impugnata, ma si limita a contestazioni vaghe o a semplici richiami a norme di legge senza un’adeguata argomentazione, come nel caso di specie dove ci si è limitati a menzionare i criteri dell’art. 133 c.p. sulla dosimetria della pena.
Qual è la conseguenza di un appello generico sul successivo ricorso per cassazione?
La genericità di un motivo d’appello si “riverbera” sul ricorso per cassazione, rendendolo a sua volta inammissibile su quel punto. Non è possibile contestare in Cassazione il difetto di motivazione della Corte d’Appello su una questione che era stata sollevata in modo originariamente inammissibile.
Cosa ha stabilito la Corte nel caso specifico?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il motivo d’appello sulla severità della pena era ab origine inammissibile per la sua estrema genericità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8694 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME nato a ROMA il 29/01/1979
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato, confermando la sentenza del 6 ottobre 2011 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti e alla recidiva contestate, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle conclusioni della Corte d’appello circa la ritenuta aspecificità del motivo di appello riguardante la diminuzione del trattamento sanzionatorio, invero formulato richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – è manifestamente infondato poiché la corrispondente censura di appello era originariamete inammissibile. Infatti, il motivo d’appello avente ad oggetto la dosimetria di pena, era a sua volta inammissibile, in quanto caratterizzato da estrema genericità e, come noto, la genericità dell’appello si riverbera sul ricorso per cassazione, poiché non è deducibile dinanzi al giudice di legittimità il difetto d motivazione della sentenza di secondo grado in ordine a motivi d’appello a loro volta generici (pur se proposti in concorso con altri motivi specifici), i quali resta viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, COGNOME, Rv. 262700, nonché Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 in motivazione; Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808). In ogni caso, il motivo di ricorso è anch’esso generico poiché lamenta solo superficialmente e con richiami generici l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio che gli è stato inflitto; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommvii euro tremila in favore della cassa delle ammende.