Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13945 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 3 luglio 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Sentito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto da COGNOME NOME nei confronti della sentenza emessa il 21 Febbraio 2013 dal Tribunale di Napoli, che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di appropriazione indebita aggravata.
Si addebita all’imputato, nella qualità di amministratore della società da lui rappresentata, di essersi appropriato di un motoscafo che deteneva per effetto delle cessioni di contratto di locazione finanziaria e ometteva di restituire pur non avendo ottemperato agli obblighi di pagamento del canone di locazione.
La Corte di merito ha ritenuto l’impugnazione proposta generica, non avendo formulato motivi sostenuti da specifiche ragioni in fatto e diritto.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 violazione degli articoli 179 e 420 bis cod.proc.pen. e nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato e nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado.
Osserva il ricorrente che la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio è stat effettuata al difensore di ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen., nonostante l’imputato nel verbale della tentata notifica fosse stato irritualmente dichiarato irreperibile. L’imputato giudicato in assenza non ha mai avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha mai ricevuto un provvedimento formale di vocatio in iudicium.
2.2 Vizio di motivazione poiché l’appello proposto non era generico e si appuntava sulla carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine all’elemento soggettivo del reato che è stato addebitato al COGNOME solo in ragione del suo ruolo di rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE.
3.11 secondo motivo di ricorso , che per ragioni sistematiche è opportuno esaminare per primo, è manifestamente infondato poiché deduce che con l’appello si intendeva censurare l’assenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, ma non si confronta con il tenore effettivo dell’impugnazione che, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, risulta estremamente generica in quanto neppure riporta elementi specifici del fatto oggetto del giudizio che possano individualizzare e dare sostanza alla censura, ma si limita a richiamare formule generiche in merito all’elemento soggettivo, che potrebbero in ipotesi adattarsi a qualunque condotta ex art. 646 cod.pen..
3.2 L’inammissibilità dell’appello, correttamente rilevata dalla Corte di merito, preclude la possibilità di eccepire eventuali nullità verificatesi nel corso del giudizio di pri grado, in quanto superate dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, che non erano state neppure dedotte con i motivi di appello.
La eccezione di nullità dedotta con il ricorso è comunque manifestamente infondata poiché già nella sua prospettazione si presenta come una asserita modalità non regolare di notifica e non come una assoluta mancanza di vocatio in judicium, sicchè integra al più una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere dedotta con i motivi di appello e deve pertanto ritenersi sanata.
Infine non va trascurato che nel 2013 esisteva ancora l’istituto della contumacia e l’imputato è stato correttamente dichiarato contumace perché nel domicilio da lui dichiarato non era reperibile, sicchè la notifica è stata regolarmente effettuata presso il difensore di ufficio.
Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 6 marzo 2024
Il consigliere estensore
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Il Presideqte
NOME COGNOME
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