Appello Generico: la Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dell’atto di appello nel processo penale. La Corte di Cassazione ha confermato che un appello generico, privo di critiche specifiche e puntuali alla sentenza di primo grado, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione sottolinea la necessità di una difesa tecnica precisa e argomentata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Crotone per i reati di falso in atto pubblico e uso di atto falso, previsti dagli articoli 476 e 482 del codice penale. L’imputato proponeva appello avverso tale sentenza. La Corte d’Appello di Catanzaro, tuttavia, non entrava nel merito della questione, dichiarando l’appello inammissibile a causa della sua manifesta genericità. Contro questa decisione, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, lamentando l’erroneità della valutazione di inammissibilità e, subordinatamente, vizi relativi alla valutazione delle prove e alla violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. I giudici di legittimità hanno pienamente condiviso la valutazione della Corte territoriale. L’appello presentato era stato ritenuto correttamente generico in quanto non conteneva alcuna critica specifica e mirata rispetto alle motivazioni della sentenza di primo grado. Di conseguenza, il primo motivo di ricorso per Cassazione, che contestava proprio tale valutazione, è stato giudicato manifestamente infondato.
Analisi dei motivi di un appello generico
La Corte ha inoltre osservato che anche gli altri motivi di ricorso, relativi alla valutazione delle prove e alla presunta violazione dell’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale, erano del tutto aspecifici. La ragione è squisitamente processuale: la Corte d’Appello si era fermata a un rilievo preliminare, quello dell’inammissibilità. Non avendo esaminato il merito della responsabilità penale, il thema decidendum (l’oggetto della decisione) su cui il ricorrente poteva legittimamente dolersi in Cassazione era limitato alla sola questione della genericità dell’appello, e non poteva estendersi ai profili di merito che la Corte d’Appello non aveva, per l’appunto, trattato.
Le Motivazioni: Perché un Appello Generico è Inammissibile?
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: l’effetto devolutivo dell’appello non è illimitato. L’impugnazione deve indicare specificamente i punti della decisione che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno. Un appello generico, che si limita a riproporre doglianze vaghe o a contestare genericamente l’impianto accusatorio senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice, non assolve a questa funzione. La valutazione di inammissibilità, pertanto, non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e serietà del processo, che impedisce la proposizione di impugnazioni meramente dilatorie o non adeguatamente ponderate. Quando una Corte d’Appello rileva tale vizio, il suo giudizio si arresta, non potendo procedere all’esame del merito della causa.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La decisione della Cassazione conferma che la redazione di un atto di appello richiede la massima diligenza e specificità. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione è determinata in via equitativa, tenendo conto della colpa del ricorrente nel promuovere un’impugnazione priva dei requisiti di legge. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione superficiale o non adeguatamente argomentata non solo è inefficace, ma comporta anche un significativo onere economico.
Perché il ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile in prima istanza?
L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello perché ritenuto un appello generico, ossia privo di specificità critica e di argomentazioni puntuali contro le motivazioni della sentenza di primo grado.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato a sua volta inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Cassazione non ha esaminato i motivi relativi alla valutazione delle prove?
La Cassazione non ha esaminato tali motivi perché erano aspecifici. La Corte d’Appello si era fermata al rilievo preliminare dell’inammissibilità dell’appello, senza entrare nel merito della responsabilità. Pertanto, l’unico tema che poteva essere contestato in Cassazione era la correttezza di tale valutazione di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31091 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PETILIA POLICASTRO il 31/05/1953
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 12044/25
Considerato che NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale era stato dichiarato inammissibile per genericità l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod.pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si contesta il giudizio che ha condotto Corte territoriale a ritenere la genericità dell’appello – è innanzitutto manifestamen infondato in quanto la valutazione di inammissibilità attuata dalla Corte territoriale è corre dal momento che l’appello era del tutto privo di specificità critica rispetto alla sentenza primo grado. Il motivo di ricorso è altresì anch’esso generico, perché si limita a riportare motivazione della sentenza impugnata, la norma di legge e una massima di questa Corte, senza formulare un giudizio critico specifico.
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso – rispettivamente relativi a mancanza di un’adeguata valutazione delle prove acquisite e alla violazione dell’art 530 comma 2 cod.proc.pen. – sono del tutto aspecifici, in quanto la sentenza impugnata non ha riguardato il profilo della responsabilità, perché la Corte di appello si è arrestata al preliminare r dell’inammissibilità dell’appello, che è il solo thema decidendum che il ricorrente può contestare.
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
7m