Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18558 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PINEROLO il 03/01/1993
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino
riduceva il trattamento sanzionatorio inflitto ad NOME COGNOME per il delitto di tentato furto pluriaggravato;
Considerato che, con il primo motivo, l’imputato deduce vizio di motivazione
rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata;
Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la
sentenza impugnata (pag. 4) ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, ponendo in rilievo che l’organizzazione
attuata per l’effrazione posta in essere denota, alla luce del precedente specifico, che il fatto commesso è manifestazione nuova ed ulteriore di accentuata
pericolosità e del perseverare del ricorrente nelle proprie condotte nonostante le passate esperienze;
Considerato che, con il secondo motivo, l’COGNOME lamenta erronea applicazione dell’art. 545-bis cod. pen. e comunque carenza di motivazione rispetto alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità;
Ritenuta tale censura generica laddove riporta solo l’ampia motivazione spesa dalla Corte territoriale (pag. 5) per escludere la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva, senza confrontarsi in maniera specifica con essa (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025