Appello Generico: Quando l’Impugnazione è Inammissibile per Mancanza di Specificità
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un appello generico, privo di critiche mirate e argomentate, rischia di essere dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la condanna. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 42757/2024) offre un chiaro esempio di questa regola procedurale, sottolineando l’importanza di un confronto diretto con le motivazioni del giudice di primo grado.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale per i reati di truffa e sostituzione di persona. L’imputata era stata ritenuta responsabile di aver stipulato un contratto online utilizzando le generalità di un’altra persona. La prova chiave che ha portato alla condanna era l’utilizzo, per la conclusione del contratto, di un’utenza telefonica mobile riconducibile proprio all’imputata.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto appello. La Corte di appello, tuttavia, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per genericità dei motivi. Secondo i giudici di secondo grado, l’atto di appello non conteneva una critica specifica e puntuale alle ragioni che avevano fondato la condanna. L’imputata ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il suo appello, al contrario, criticava espressamente sia l’affermazione di responsabilità sia la determinazione della pena.
L’importanza dei motivi specifici nell’appello generico
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale. L’analisi dei giudici supremi si è concentrata sulla struttura dell’atto di appello originario, rilevandone una fondamentale carenza. La difesa, infatti, aveva del tutto ignorato la circostanza decisiva posta a fondamento della condanna: il collegamento tra il contratto illecito e l’utenza telefonica dell’imputata.
Questo elemento, considerato cruciale dal Tribunale per attribuire con certezza la condotta all’imputata, non era stato oggetto di alcuna contestazione specifica. L’appello si era limitato a critiche generali, senza confrontarsi con il cuore della motivazione della sentenza di primo grado. Lo stesso vizio è stato riscontrato nel motivo di appello relativo alla pena, giudicato ‘scollato’ dalla motivazione del Tribunale.
Il Principio di Diritto sull’Onere di Specificità
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio di diritto fondamentale, già sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2017). L’onere di specificità dei motivi di appello è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione sono esposte nel provvedimento impugnato. In altre parole, più una sentenza è dettagliata e argomentata, più l’appellante ha il dovere di formulare critiche precise e pertinenti. Un appello generico che non soddisfa questo onere è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base del fatto che l’appellante aveva completamente omesso di confrontarsi con l’elemento probatorio decisivo che la collegava al reato: l’uso del suo numero di cellulare per la stipula del contratto online. Questa omissione ha reso le critiche sollevate nell’appello vaghe e non pertinenti rispetto al fondamento fattuale della condanna. La Corte ha sottolineato che un appello generico, che non si impegna in una critica diretta e puntuale del ragionamento del giudice di grado inferiore, non può essere accolto. Questo principio è stato applicato sia alla contestazione sulla responsabilità penale sia a quella sulla quantificazione della pena, anch’essa ritenuta generica.
Le Conclusioni
La sentenza riafferma un principio cruciale del diritto processuale: l’appello non è una semplice manifestazione di dissenso, ma deve essere una critica strutturata del provvedimento impugnato. Chi impugna una decisione ha l’onere di individuare specificamente i presunti errori, di fatto o di diritto, e di fornire argomentazioni dettagliate a sostegno delle proprie tesi. Omettere di farlo, specialmente di fronte a una sentenza ben motivata, comporta la declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva e vengono irrogate sanzioni pecuniarie. Questo caso funge da monito sull’importanza di redigere motivi di appello precisi e pertinenti.
Perché l’impugnazione è stata considerata un appello generico?
L’impugnazione è stata ritenuta generica perché non ha contestato in modo specifico l’elemento di prova decisivo, ovvero che il contratto online al centro della truffa era stato stipulato utilizzando il numero di telefono cellulare dell’imputata, elemento che la collegava direttamente al reato.
Qual è la conseguenza giuridica se si presenta un appello generico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Ciò significa che il giudice non esamina il caso nel merito, la condanna di primo grado diventa definitiva e l’appellante viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa stabilisce la Corte di Cassazione riguardo all’onere di specificità dell’appello?
La Corte, richiamando un principio delle Sezioni Unite, afferma che l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità della sentenza che si impugna. Se la motivazione del giudice di primo grado è dettagliata, l’appello deve contenere critiche altrettanto dettagliate e argomentate per essere ammissibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nata in Bulgaria il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 29/02/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, per genericità, l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, emessa il 7 maggio 2018, che l’aveva condannata alla pena di giustizia per i reati di truffa e sostituzione di persona.
2. Ricorre per cassazione l’imputata, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che i motivi contenuti nell’atto di appello erano generici nonostante vi fosse una espressa critica alle ragioni che avevano indotto il Tribunale ad affermare la responsabilità della ricorrente, evidenziandosi la sua non sicura individuazione come autrice dei reati. Altrettanto specifico sarebbe stato il motivo con il quale era stata censurata la determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. 1.Dall’esame dell’atto di appello si desume l’assenza di specificità del motivo con il quale si censurava l’affermazione di responsabilità, posto che viene del tutto obliterata la circostanza decisiva secondo cui il contratto stipulato on line con l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE generalità dell’ignara persona offesa, era stato posto in esser utilizzando l’utenza telefonica mobile della ricorrente, così da poter ricondurre con certezza alla sua persona la condotta illecita, in pendant con il resoconto della vittima, ritenuto attendibile.
Altrettanto dicasi per il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, del tutt generico e scollato dalla motivazione offerta dalla sentenza di primo grado.
E’ stato, pertanto, osservato dalla Corte territoriale il principio di diritto secon quale, l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto d specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondament decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.09.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME vt ” 4- 01