Appello Generico: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’ordinanza n. 9129/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, in particolare sulla necessità di formulare motivi specifici e non un appello generico. La Suprema Corte ha chiarito che un ricorso è inammissibile per carenza di interesse se contesta la mancata valutazione, da parte del giudice d’appello, di un motivo che era già in origine inammissibile per la sua genericità. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti del Caso
Una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello proponeva ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 
Il problema, tuttavia, non risiedeva tanto nella decisione della Corte d’Appello, quanto nel modo in cui la richiesta era stata originariamente formulata. Nell’atto di appello, la difesa si era limitata a una richiesta del tutto generica, semplicemente “ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen.”, senza fornire alcuna argomentazione a sostegno di tale affermazione.
L’Appello Generico e la Carenza d’Interesse
La Corte di Cassazione ha centrato la sua analisi sul concetto di appello generico. Ha stabilito che il motivo presentato in appello era assolutamente vago e, pertanto, inammissibile fin dall’inizio. Di conseguenza, il ricorso presentato davanti alla Suprema Corte, che si lamentava della mancata considerazione di quel motivo, doveva essere dichiarato a sua volta inammissibile.
Il principio giuridico applicato è quello della “carenza d’interesse”. Secondo la Corte, anche se il ricorso fosse stato accolto e il caso rinviato a un nuovo giudice, non ci sarebbe stato alcun esito favorevole per la ricorrente. Questo perché il motivo di appello originale era così mal formulato (generico) da non poter essere comunque esaminato nel merito. In sostanza, non si può chiedere alla Cassazione di “correggere” l’omissione di un giudice su un punto che quel giudice non avrebbe comunque potuto legalmente considerare.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio di diritto consolidato, citando precedenti conformi (Cass. Pen. n. 35949/2019 e n. 1878/2023): è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso una sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile in origine per genericità o manifesta infondatezza.
Inoltre, la Corte ha aggiunto un’ulteriore considerazione, quasi a rafforzare la sua decisione. Ha osservato che la richiesta di applicare la “tenuità del fatto” era del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello sulla “particolare gravità del fatto”, che aveva giustificato la pena inflitta. Questo dimostra una contraddizione intrinseca nella linea difensiva.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. 
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione e specificità. Un appello generico, che si limita a enunciare una richiesta senza articolarla con argomenti di fatto e di diritto pertinenti al caso concreto, è destinato all’inammissibilità. Questo non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone, confermando l’importanza di una difesa tecnica meticolosa e ben motivata.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse?
Un ricorso è inammissibile per carenza d’interesse quando il suo eventuale accoglimento non porterebbe alcun vantaggio concreto al ricorrente. Nel caso specifico, poiché il motivo d’appello originario era generico e quindi inammissibile, un annullamento con rinvio non avrebbe cambiato l’esito finale.
Cosa si intende per motivo di appello generico?
Si intende un motivo che si limita a richiedere l’applicazione di una norma o a contestare una decisione senza fornire argomentazioni specifiche, dettagliate e collegate ai fatti del processo. Ad esempio, limitarsi a chiedere il riconoscimento della tenuità del fatto “ritenendone sussistenti i presupposti” è considerato generico.
Quali sono le conseguenze della presentazione di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, in ambito penale, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato dal giudice.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 9129  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COMISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa, nella memoria conclusiva depositata nel giudizio di appello, si è limitata a chiedere il riconoscimento della causa di non punibilità «ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen. » (vedi conclusioni scritte depositate il 6 dicembre 2022). Deve ribadirsi, pertanto, il principio, di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l’accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata).
rilevato, peraltro, che l’invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello in ordine alla congruità della pena irrogata rispetto alla particolare gravità del fatto (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024