Appello Generico: Quando un’Impugnazione Diventa Inefficace
Nel processo penale, l’impugnazione è uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa e la revisione delle decisioni giudiziarie. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare requisiti precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza del principio di specificità, sottolineando come un appello generico sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa decisione per capire perché la precisione nella redazione degli atti legali non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per ottenere giustizia.
I Fatti del Caso: Dalla Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Tutto ha origine da una condanna emessa dal Tribunale per il reato di ricettazione di una bicicletta, provento di furto. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, decideva di impugnare la sentenza di primo grado presentando appello.
La Corte d’Appello, tuttavia, non entrava nel merito della questione. Con un’ordinanza, dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo che i motivi presentati dalla difesa fossero formulati in modo generico e non si confrontassero adeguatamente con le argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale. Contro questa decisione, il difensore proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel qualificare l’atto di gravame come aspecifico.
La Decisione sull’appello generico della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici supremi hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, evidenziando come l’assoluta genericità dell’atto di appello fosse evidente ictu oculi, ovvero a prima vista. L’appello non aveva sviluppato alcuna critica puntuale e argomentata contro la motivazione, articolata e congrua, della sentenza di primo grado. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità dei Motivi di Appello
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione di un consolidato principio di diritto, espresso in modo autorevole dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza “Galtelli” (n. 8825/2017). Questo principio stabilisce che un appello, così come un ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non contiene un’esplicita enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rivolti alle ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la decisione impugnata.
In parole semplici, non basta affermare di non essere d’accordo con il giudice. È necessario:
1. Individuare i passaggi specifici della motivazione che si intendono contestare.
2. Argomentare in modo puntuale le ragioni della propria critica, siano esse di fatto o di diritto.
3. Confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice, smontandole o proponendo una lettura alternativa e motivata.
La Corte sottolinea inoltre un aspetto cruciale: l’onere di specificità a carico di chi impugna è “direttamente proporzionale” alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato. Più una sentenza è dettagliata e ben motivata, più l’atto di appello dovrà essere preciso e analitico per poter essere considerato ammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto, in particolare per i difensori. Presentare un appello generico, che si limita a riproporre le tesi difensive del primo grado senza un confronto critico con la sentenza, è una strategia perdente. Non solo non permette di entrare nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per l’assistito, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. La redazione di un atto di impugnazione richiede uno studio approfondito del provvedimento da contestare e la capacità di formulare critiche mirate e ben argomentate. La specificità non è un cavillo procedurale, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo un appello può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un appello viene dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi non sono specifici, cioè quando non enunciano e argomentano in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto che fondano la decisione impugnata. In sostanza, manca un confronto diretto e puntuale con la motivazione del giudice precedente.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione nel caso analizzato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Ha ritenuto che l’atto di appello fosse manifestamente generico e non si fosse confrontato con la motivazione articolata e congrua della sentenza di primo grado.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso che viene dichiarato inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma era pari a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37122 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12894/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/03/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza in data 16 novembre 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di ricettazione di una bicicletta provento di furto (art. 648 cod. pen.) accertato in Bologna il 20 settembre 2019;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. e rilevando che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare come generico l’atto di gravame;
Rilevato che , il ricorso Ł manifestamente infondato, dato che risulta ictu oculi evidente l’assoluta genericità dell’atto di gravame de qua che non risulta essersi confrontato con l’articolata e congrua motivazione del Tribunale;
che la Corte di appello risulta avere debitamente motivato al riguardo e fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte (v. in particolare Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268822 – 01) che regolano la materia laddove si Ł chiarito che «L’appello, al pari del ricorso per cassazione, Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, Ł direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»;
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME