Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36823 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36823 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma della decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione del delitto di truffa ascritto all’imputato e in accoglimento dell’appello agli effetti civili della costituit parte civile, condannava l’imputato al risarcimento del danno e alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’accusa privata;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., per non avere i giudici di appello provveduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, a seguito della revoca della prova testimoniale a discarico disposta dal giudice di primo grado, è manifestamente infondato; che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D m, Rv. 271732 – 01;Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015,Rizzello, Rv. 263210 – 01), come nella specie accaduto; che, ad ogni buon conto, nella specie il primo giudice aveva giustificato adeguatamente il provvedimento in ragione della sufficienza delle prove documentali acquisite in atti; che, inoltre, la Corte territoriale non era tenuta alla rinnovazione in quanto, investita dell’appello della sola parte civile, ha giudicato sulla base delle emergenze documentali acquisite senza attingere a fonti dichiarative e la difesa non ha effettuato deduzioni circa la necessità di riassumere prove dichiarative decisive ai fini della riforma della decisione di primo grado; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché, atteso l’ambito della devoluzione limitata agli effetti civili e ferma la declaratoria di prescrizione non impugnata dal P.m., i giudici di appello si sono limitati ad argomentare la sussistenza dell’illecito e a rilevare la maturazione della causa estintiva in epoca successiva alla pronunzia di primo grado, positivamente verificando i presupposti per l’emanazione delle statuizioni risarcitorie invocate dalla parte civile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato, infine, che non può accedersi alla richiesta di liquidazione delle spese formulata dal patrono della parte civile COGNOME NOME, il quale ha depositato breve memoria riproduttiva delle ragioni di inammissibilità già segnalate dall’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi, senza fornire alcun contributo alla decisione; che, infatti, questa Corte ha in più occasioni chiarito che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, COGNOME, Rv. 287766 – 01; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 – 03; n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551 – 02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr i.-nte