Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30685 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOMECOGNOME nata a Napoli il 07/01/1970;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 04/02/1968;
NOMECOGNOME nato a Napoli il 19/02/1971;
NOMECOGNOME nata a Napoli il 18/09/1973;
Ugliano NOME nata a Portici il 03/04/1972,
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 14/03/2024
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina del 24/09/2020, che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME e NOME per i reati di cui all’articolo 44, lettera c), d.P.R. 380/2001 d. Igs. 42/2004.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione ne merito.
3. I ricorsi sono inammissibili.
Questa Corte ritiene, con principio che il Collegio intende ribadire, che «in tema impugnazione, l’imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appell avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo ev e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione d medesimo da parte sua, la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato o di un ille penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado» (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/201 Rv. 274200 – 01).
Nel caso in esame, tale «evidenza e incontestabilità», ictu ocu/i, non sussisteva.
Ed infatti, la sentenza di appello, in punto di assenza di elementi da cui dedurre l’innoce degli imputati, richiama gli accertamenti sul punto eseguiti dalla prima sentenza, la quale av evidenziato come, tramite la suddivisione per atto notarile in lotti idonei alla realizzaz singoli manufatti abitativi si era realizzata una lottizzazione negoziale, sottolineando poi immobili erano stati acquisiti al patrimonio immobiliare del comune e che la impugnazione di tale provvedimento era stata rigettata dal TAR, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, giudica infine come irrilevante il portato dichiarativo dei testi della difesa circa l’epoca di costruz manufatti.
Tanto basta per considerare manifestamente infondata la doglianza, non emergendo ictu ()cui/ la sussistenza di elementi di innocenza tali da prevalere sull’obbligo di immedia declaratoria di non doversi procedere.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibi declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Romani aprile 2025.