Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a KHALUBIA( EGITTO) il 20/03/1961
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, confermando la condanna per il delitto di furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose, ha riconosciuto come “contestata in fatto” la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio.
Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria con la quale chiede che venga dichiarata la prescrizione del reato.
È fondato il motivo di ricorso che eccepisce la illegittimità del riconoscimento della aggravante che incide sul temine prescrizionale (e che, peraltro, si rileva) rende il reato procedibile di ufficio in base al nuovo testo dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. come modificato dal d. Igs. n 150 del 2022.
Invero:
il Tribunale ha dichiarato l’imputato colpevole del furto in contestazione, riconoscendo solo la circostanza aggravante, espressamente contestata, della violenza sulle cose;
la sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto dall’imputato, il Pubblico ministero non ha proposto appello avverso il punto della sussistenza di eventuali circostanze aggravanti (destinazione della cosa a pubblico servizio) non ritenute dal Tribunale, in tesi “contestate in fatto”;
in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, COGNOME e n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME) sul punto della sentenza di primo grado concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse da quelle riconosciute dal Tribunale;
pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal Tribunale, come invece ha fatto, riconoscendo l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio;
Precisato che:
la questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di “dare al fatto una definizione giuridica più grave”, riconosciuto al giudice dell’impugnazione dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostante aggravanti non rientra nella nozione di “definizione giuridica” (cfr. Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277249 e specificamente su identica questione
oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279485);
Considerato pertanto che:
va esclusa, perché illegittimamente ritenuta in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, che rende il reato procedibile di ufficio;
non è stata presentata querela entro il 30 marzo 2023;
il reato, commesso il 9 giugno 2015, sarebbe anche estinto per il decorso del termine massimo prescrizionale (anni sette e mesi sei), tuttavia la formula del difetto di una condizione di procedibilità è giuridicamente preliminare (cfr. in motivazione Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME) e, comunque, più favorevole all’imputato (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262372 01);
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Esclusa l’aggravante del furto su cose destinate a pubblico servizio, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 27/11/2024