Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13107 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 13107  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di SASSARI
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il visti gli atti, il provVedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 8 aprile 2024 a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sassari condannava NOME COGNOME alla pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione, ritenendolo responsabile del reato di tentato omicidio in danno di NOME COGNOME, commesso in Porto Torres il 14 ottobre 2023, nonché di quello connesso di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, previa esclusione per il primo reato dell’aggravante delle premeditazione e di quella della minorata difesa, così come contestate.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Sassari proponeva impugnazione avverso detta sentenza, qualificandola come appello.
Muoveva censure in punto di esclusione delle predette aggravanti.
Quanto a quella della premeditazione, lamentava che la decisione aveva erroneamente considerato le sole caratteristiche dello strumento utilizzato nell’abitazione della vittima, a fronte delle risultanze che dimostravano come l’imputato avesse afferrato un coltello già poco più di due ore prima nel corso di una discussione con la vittima, venendo disarmato da altri, sì da radicarsi in lui il proposito omicida e dunque da risultare integrati gli estremi clpi-fa premeditazione. dcll
Quanto all’aggravante della minorata difesa, deduceva che il Giudice di primo grado l’aveva esclusa in assenza di qualsiasi motivazione, nonostante l’azione omicida in danno della vittima fosse stata posta in essere mediante un attacco alle spalle, senza che la stessa vittima o altre persone presenti potessero intervenire.
 Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di appello di Sassari, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, la trasmetteva a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta corretta la trasmissione degli atti disposta dalla Corte di appello, pur se si fa riferimento ad una sentenza, mentre si tratta di un’ordinanza, poiché non si è provveduto sull’impugnazione, ma se ne è rimessa la decisione a questa Corte.
Invero, il pubblico ministero avverso la sentenza di condanna in primo grado che, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, abbia ritenuto insussistente una o più aggravanti ad effetto speciale (come nella specie), non può proporre appello – e può proporre solamente ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608, comma
1, cod. proc. pen. – in quanto l’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, nel fare salvi i limiti all’appello previst dall’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., differenzia il disconoscimento delle circostanze di cui sopra dalle ipotesi invece di modifica del titolo del reato (in tal senso, fra le altre, Sez. 1, n. 45451 del 14/09/2022, Arlotta, Rv. 283760 – 01).
In tal caso la qualificazione dell’appello come ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti alla Corte per cassazione per la decisione, si impongono conformemente alla regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Come rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con riguardo all’esclusione della premeditazione, il pubblico ministero ricorrente si limita a dedurre la non condivisione dei ragionamenti adottati dal giudice di primo grado, segnalando una serie di elementi che ritiene dimostrativi della perduranza dell’ideazione criminosa nell’animo dell’imputato, il quale avrebbe agito sulla base di una predeterminazione progettuale che lo avrebbe portato al procurarsi le armi (due coltelli) e poi recarsi appositamente in auto fino all’abitazione della vittima.
Benché a tale ricostruzione si accompagni il richiamo di pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di premeditazione, rimane il fatto che le deduzioni si articolano attraverso la sola rappresentazione di argomenti di merito.
Nessuna specifica e qualificata doglianza rilevante in sede di legittimità risulta dedotta, non una violazione di legge e neppure vizi della motivazione anche quale travisamento della prova; ma si coglie semplicemente l’irricevibile rilettura del compendio probatorio, che tanto più non può dimostrare le deficienze descritte dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, mancando nell’esposizione dei rilievi l’autosufficienza e specificità rispetto all’evocazione dei dati informativi.
Del resto, deve darsi atto che la motivazione di merito, nel dare conto che l’imputato “non maturò una meditata risoluzione criminosa ferma e irrevocabile ma, sull’onda emotiva dell’offesa ricevuta quella sera stessa e spinto dai fumi dell’alcol, aggredì COGNOME sulla base di un’iniziativa estemporanea e per nulla ponderata. …”, sviluppa conclusioni che risultano sul piano logico del tutto congrue e per di più precedute da un adeguato scrutinio degli elementi di prova richiamati.
Del pari inammissibili risultano le censure che asseriscono l’omissione di motivazione circa l’esclusione dell’aggravante di Cui all’art. 61 n. 5), cod pen.
Le deduzioni, introducendo anche in tal caso riletture e rivalutazioni, non considerano che il giudice di merito non ha mancato di motivare al riguardo, ma, sulla base di appropriati ragionamenti, ha negato i presupposti dell’aggravante di cui trattasi, rilevando che l’imputato aveva aggredito una “persona non anziana e in buone condizioni di salute, in un frangente nel quale quest’ultima era sveglia e
si trovava in casa in compagnia di altri cinque connazionali, uno dei quali intervenne immediatamente in suo soccorso disarmando l’aggressore…”.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19/02/2025.