Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7294 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 20/04/2023 del Tribunale di Torino;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di convertire il ricorso in appello e di trasmettere gli atti al giudice di merito.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Torino impugna la sentenza emessa lo scorso 20 aprile da quel Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, con la quale il cittadino marocchino NOME COGNOME è stato condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto circa 460 grammi lordi di hashish.
Il Tribunale ha così derubricato l’originaria imputazione del reato di cui al comma 4 del medesimo art. 73, dando rilievo al mancato accertamento della
quantità di principio attivo di tale sostanza ed alla ritenuta assenza di altri indici d maggiore pericolosità della condotta.
Obietta il Pubblico ministero, con il suo ricorso, che il giudice, in ragione dell’incertezza su un dato rilevante ai fini della sua decisione e, dunque, dell’impossibilità, per lui, di decidere allo stato degli atti, avrebbe dovuto avvalersi dei poteri istruttori officiosi accordatigli dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., disponendo procedersi a perizia.
Osserva, poi, nel merito: che il dato lordo era comunque significativamente superiore a quello individuato da questa Corte sulla base di una ricognizione statistica della propria giurisprudenza; che, secondo la relazione del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE relativa all’anno 2021, la percentuale media di principio attivo rilevato nell’hashish sottoposto a sequestro, è pari al 25%; che, applicando tale dato al quantitativo detenuto dall’imputato, dallo stesso risulterebbero ricavabili circa 4.580 dosi medie singole; che, infine, la sentenza trascura del tutto i precedenti penali dell’imputato, numerosi e specifici.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, chiedendo di convertire il ricorso in appello e di trasmettere gli atti al giudice di merit competente.
Debbono essere condivise le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Il mancato esercizio dei poteri istruttori cifficiosi da parte del giudice, nel rit abbreviato al pari che in quello ordinario, può essere censurato soltanto se e nei limiti in cui si riverberi sulla completezza e la logicità della motivazione: che è, poi, ciò di cui si duole il Pubblico ministero ricorrente nel caso in scrutinio, lamentando, nella sostanza, l’incompletezza della base probatoria su cui poggia la decisione.
Deducendo, perciò, un vizio della motivazione, l’autorità requirente avrebbe dovuto adire il giudice d’appello, essendo consentito il ricorso immediato a questa Corte – a norma dell’art. 569, cod. proc. pen. – unicamente per violazione di legge e, quindi, potendo essere denunciata soltanto la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, COGNOME, Rv. 252643; Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253945).
Né avrebbe potuto costituire ostacolo il divieto per il Pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna, poiché esso non opera per le sentenze che – come quella in esame – abbiano modificato il titolo del reato, essendo quella del comma 5 del citato art. 73, com’è noto, una fattispecie autonoma rispetto a quelle dei precedenti commi 1 e 4.
Il ricorso dev’essere perciò qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.