Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46137 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46137 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del TRIBUNALE del RIESAME di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha riformato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Alessandria in data 3 febbraio 2023 aveva rigettato le richieste cautelari, disponendo, per quanto qui rileva, l’obbligo d dimora nella Regione Campania e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 640, commi 2 e 2-bis, cod. pen.
Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti indagati, con un unico atto di impugnazione a mezzo del loro comune difensore, lamentando la violazione di legge in relazione agli artt. 546, 274 e 581 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Si contesta, in primo luogo, l’ammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, in quanto «perfetto “clone” della richiesta di misura cautelare», in tal modo restando la parte pubblica inottemperante all’obbligo di enunciare in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di espresse nel provvedimento impugnato.
Mancherebbe, inoltre, al di là della motivazione meramente apparente, qualsiasi concreta illustrazione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari (a maggior ragione, tenuto conto del fatto che gli stessi giudici torinesi hanno sottolineato il consistente decorso di tempo dalla commissione dei reati).
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Come ampiamente chiarito nella stessa ordinanza impugnata, l’appello cautelare, dopo una pur lunga premessa illustrativa dei gravi indizi di colpevolezza e del rischio di reiterazione, ha poi sottoposto il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ad autonoma e argomentata confutazione, con specifico riguardo alla insufficienza degli elementi raccolti a comprovare la sussistenza di fattispecie associative, alla erroneità della conclusione che le perquisizioni e gli arresti in flagranza fossero state sufficienti a interrompere l’attività (sottolineand come le conversazioni intercettate successivamente lasciassero desumere invece una concreta riorganizzazione, anche logistica), alla gravità delle condotte (poste in essere in danno di anziani) e ha stigmatizzato il ruolo centrale di COGNOME nelle condotte concorsuali (di modo che la formale incensuratezza non risulta dirimente).
Dal momento che il primo giudice aveva valutato sussistere i gravi indizi, ipotizzando la configurabilità di un’associazione a delinquere (con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Napoli Nord), appare di tutta evidenza come l’impugnazione non riproduca pedissequamente le medesime
ragioni già ritenute infondate nell’ordinanza impugnata e si ponga invece in diretta correlazione con le ragioni poste alla base del diniego di misura cautelare.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale subalpino ha escluso la genericità dell’appello, concludendo per la sua piena ammissibilità.
Del pari, i giudici torinesi, superando le conclusioni del Giudice per le indagini preliminari e proprio sulla base delle censure mosse dalla Procura della Repubblica, hanno esplicitato chiaramente le esigenze cautelari di reiterazione del reato e l’adeguatezza della misura, con argomentazioni tutt’altro che illogiche o contraddittorie, sottolineando la serialità dei fatti e la professionalità con cui son stati commessi (che denotano un’elevata propensione a delinquere), la spregiudicatezza dimostrata dagli indagati (imperterriti nel proseguire l’attività criminosa anche dopo i primi interventi degli inquirenti), la ricostituzione delle necessarie risorse materiali, soprattutto telefoniche e telematiche, e umane (ricercando nuovi possibili complici muniti di patente di guida). Si è valutato nondimeno pro reis, al fine dell’applicazione di una misura meno gravosa, anche il tempo trascorso, che rende meno pressanti, ma non elide del tutto, le ragioni di difesa della collettività.
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie, in cui ci si limita, in termini peraltro fortemente generici, a contestare la consistenza della motivazione – propone censure che, al più, si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione, come da dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 ottobre 2023