Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11575 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SALUZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 30 giugno 2023, confermava il giudizio di assoluzione nei confronti dell’imputata COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 589 bis, co. 1, cod. pen., coinvo con la sua autovettura in un incidente stradale in cui, a causa dell’impatto con il motociclo di cui era alla guida, perdeva la vita COGNOME NOME.
Il Giudice di primo grado aveva escluso un concorso di colpa da parte dell’imputata nella causazione del sinistro in quanto non era possibile accertare la circostanza secondo cui la COGNOME avesse omesso di arrestare l’autovettura in prossimità del segnale di stop; inoltre, i dann riportati dal veicolo, concentrati nella sezione posteriore dello stesso, rendevano probabile l’ipotesi secondo la quale il motociclista si fosse posto nella corsia di sorpasso in un momento successivo all’inizio della manovra di immissione nella strada principale da parte dell’imputata.
2.1.La Corte d’appello confermava la sentenza appellata, escludendo la colpa dell’imputata nella causazione del sinistro, sulla base del principio secondo il quale, in materia di circolazione stradale, non è possibile addossàre ad un soggetto la responsabilità per un comportamento imprudente altrui oltre il limite della prevedibilità. Nel caso di specie invero, non era stato possibile dimostrare con ragionevole certezza che l’imputata avesse omesso di ottemperare al comando imposto dal segnale di arresto o che la stessa potesse avvedersi del motociclista, che aveva sorpassato l’auto che lo precedeva.
Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’assoluzi dell’imputata. La Corte d’Appello aveva erroneamente escluso la responsabilità dell’imputata sulla base di una motivazione incongruente rispetto ai principi normativi e giurisprudenziali richiamati in premessa, secondo cui il conducente deve impiegare la massima prudenza nello svolgere la manovra di immissione da una strada laterale ad una principale, e l’avvenuta interferenza del veicolo gravato dall’obbligo di precedenza con quello favorito costituisce in colpa il conducente che ha posto in essere la manovra di immissione. La considerazione secondo cui ” sarebbe stato necessario conoscere il punto d’urto per capire lo stato di definizione della manovra dell’imputata in ordine alla precedenza di fatto”
era del tutto apodittica e in contrasto con la deposizione del teste COGNOME. Era inconferente l’affermazione , contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui ” avremmo dovuto conoscere la velocità del mezzo secondo una perizia cinematica per accreditare l’una o l’altra tesi sulla partenza da ferma o meno rispetto allo stop”, nonché” non è stata individuata l’energia cinetica sull’auto da parte della moto per confermare che la COGNOME sia partita in sicurezza dal fermo dello stop”: pur in assenza di dati tecnici certi, il Giudice non è esonerato dalla ricostruzione dei fat e dall’applicazione delle norme che regolano la fattispecie. Ancora, costituiva una mera supposizione l’affermazione per cui ” è altamente probabile che la donna abbia visto in lontananza il conducente della Jeep calcolando di terminare in sicurezza la svolta a sinistra e dopo che la stessa aveva iniziato l’attraversamento abbia iniziato il sorpasso il motociclista” . Infine, era del tutto in contraddizione con la chiara deposizione del teste COGNOME, che aveva dichiarato che “il motociclista aveva urtato l’auto nella parte posteriore sinistra nel centro strada dell nostra corsia”, l’ affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui non era possibile ricostruire il punto esatto in cui era avvenuto l’impatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il comma 1 bis dell’art. 608 cod.proc.pen, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103, prevede infatti che, se il giudice d’appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il procuratore generale può proporre ricorso per Cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606.
Nel caso in esame il procuratore generale, al di là del formale richiamo alla erronea applicazione della legge penale, ha proposto censure che riguardano vizi di illogicità e contraddittorietà del tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Il riferimento, nel corpo del ricorso, alla erronea applicazione degli artt. 145 e 141 Cds, si risolve in realtà in una critica alla sufficienza, coerenza e logicità dell argomentazioni adottate dalla Corte territoriale che, pur premettendo che l’imputata proveniva da una strada gravata da obbligo di arresto per immettersi sulla strada principale, e quindi affermando l’obbligo di osservare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145 CdS), aveva poi escluso, in fatto, che fosse stata raggiunta la prova
della colpevolezza della COGNOME (in particolare, la prova del mancato arresto dell’imputata al segnale di stop e della concreta prevedibilità della presenza del motociclista sulla propria traiettoria, attesa la repentina manovra di sorpasso intrapresa da quest’ultimo).
Le censure proposte, invero, contestano le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, considerandole apodittiche o in contrasto con elementi probatori acquisiti al giudizio, risolvendosi in censure non proponibili perché rientranti nel vizio di motivazione, non previsto dal citato art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 15 febbraio 2024