Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 44051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nata ad Avellino il 03-09-1971, avverso l’ordinanza del 10-06-2024 del G.I.P. del Tribunale di Avellino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’indagata, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 10 giugno 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Avellino non ha convalidato, per carenza del fumus commisi delicti, il sequestro preventivo operato il 4 giugno 2024 dai C.C. della Stazione Forestale di Volturara Irpina e avente ad oggetto il fondo sito in località Acquavivola del Comune di Montemarano; di tale fondo risultava proprietaria NOME COGNOME indagata dei reati di cui agli art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 e 734 cod. pen., reati a lei contestati in relazione all’esecuzione di alcuni lavori di trasformazione del bosco ivi esistente.
Il ricorso è affidato a due motivi, con il primo dei quali è stata dedotta l’inosservanza della legge penale, con riferimento all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, nel disciplinare l’attività edilizia libera, fa comunque salve le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42 del 2004, per cui nel caso di specie doveva considerarsi che l’area interessata dai lavori di sbancamento, per come accertato dagli operanti, era qualificabile come area boschiva ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d. Igs. n. 34 del 2018, a sua volta classificabile come bene di interesse paesaggistico ex art. 142 del d. Igs. n. 42 del 2004; gli interventi su di essa dovevano essere quindi autorizzati ai sensi dell’art. 146, comma 2, del d. Igs. n. 42 del 2004, se idonei a incidere sulla sua struttura, come appunto quello realizzato dall’indagata, consistito in un disboscamento totale, in uno sbancamento e in un livellamento con pala meccanica, con circa 100 tronchi già tagliati, a ciò aggiungendosi che il riferimento a una presunta vocazione agricola dell’area è risultato sganciato da elementi oggettivi, non trovando riscontro negli atti redatti dalla P.G.
2.1. Con il secondo oggettivo, si contesta infine il giudizio sull’insussistenza del reato ex art. 734 cod. pen., in quanto fondato esclusivamente su un canone oggettivo/estetico, non conforme al paradigma legale, posto che l’area boschiva in esame rientra a pieno titolo tra le bellezze naturali oggetto di tutela penale.
Con memoria trasmessa il 31 ottobre 2024, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’indagata, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso del Pubblico Ministero, evidenziando che dalla consulenza tecnica del consulente della difesa dott. COGNOME si evince che le particelle interessate dallo sbancamento sono classificate per ettari 0.45.58 come pascolo arborato, per ettari 00.24.05 come seminativo e per ha 00.21.10 come seminativo, per una superficie complessiva di ettari 0.90.73, pari a 9.730 mq. La superficie misurata, invece, dai Carabinieri Forestali di Volturara Irpina, è di gran lunga superiore a quella boscata; e, peraltro, in prossimità della proprietà della Gambale non vi sono altre zone boschive, ma soltanto cespugliame infestante non
riconducibile a macchia mediterranea. La circostanza del rinvenimento di circa 100 tronchi sull’area interessata dai lavori non sarebbe elemento sufficiente per stabilire che fosse necessaria l’autorizzazione paesistica e quella forestale, se si considera che da una pianta alta 10 metri senza cimale si possono depezzare 4 tronchi di lunghezza media di metri lineari 2.50. A ciò si aggiunge che l’area oggetto di intervento ricade urbanisticamente in zona agricola E che si presta all’olivicoltura e all’agricoltura di ortaggi stagionali in campo aperto, essendo la stessa soggetta esclusivamente a vincolo idrogeologico (cfr. certificato di destinazione urbanistica del 10/06/2024). Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe quindi correttamente valutato i risultati degli accertamenti, in quanto la superficie stimata in considerazione della collocazione spaziale degli appezzamenti boscati non rientra nella definizione di bosco, non essendo superiore ai 2000 mq. e dunque non vi era necessità di operare un sequestro preventivo. Il fondo risulta effettivamente avere le caratteristiche di un seminativo in stato abbandono, in cui i segni della non coltivazione sono più evidenti nella particella n. 215 nella quale si evidenzia, peraltro, la presenza di cespugliame infestante, mentre le particelle 216 e 370 si classificano come un seminativo con sporadica presenza di piante arboree forestali caratteristiche della metodica colturale dell’area agricola di riferimento. La circostanza rileverebbe anche nell’ottica dell’insussistenza del reato ex art. 734 cod. pen., non rientrando evidentemente l’area in questione tra quelle boschive che richiedono una speciale protezione dell’Autorità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione proposta dal P.M. deve essere qualificata come appello cautelare reale ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Avellino.
1. Sul punto occorre infatti richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Rv. 269689 e Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, Rv. 263239), secondo cui avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 cod. proc. pen., il ricorso “per saltum” in cassazione che, in materia cautelare reale, è proponibile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ai sensi degli art. 322 bis e 568, ultimo comma, cod. proc. pen., secondo cui avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen.
A prescindere da ogni valutazione di merito, la cognizione del presente gravame deve ritenersi pertanto demandata al Tribunale del Riesame di Avellino, previa qualificazione del ricorso per cassazione come appello cautelare reale.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame di Avellino.
Così deciso il 13.11.2024