Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 52129 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52129 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 22/06/1996
avverso l’ordinanza del 17/05/2019 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
latte/sentite le conclusioni del PG NOME GLYPH L1J cLL
Il’Pree-.-NOME~gr–I’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
urfito ii – diferrsere –
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di PALERMO che conclude per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 17-20.5.2019, il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile l’appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Minist avverso il provvedimento del 18.4.2019 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo ave rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carce confronti di COGNOME NOMECOGNOME accusato del reato di associazione per delinquere finalizzata al commissione di delitti di lesioni pluriaggravate, estorsioni e truffe alle assicurazioni ( nonché dei reati-fine di cui ai capi 42) (lesioni pluriaggravate in danno di COGNOME NOME), 43) (sequestro di persona in danno del predetto COGNOME), 45) (lesioni pluriaggravate in danno di COGNOME NOME) e 125-ter) (lesioni pluriaggravate in danno d COGNOME NOME).
Ad avviso del Tribunale adìto, i motivi di appello dedotti dal P.M. erano consistiti mera reiterazione delle considerazioni svolte nella domanda cautelare, non accompagnate da un confronto critico con le argomentazioni sviluppate dal primo Giudice a fondamento dell reiezione dell’istanza.
Con riferimento ai delitti-fine di cui ai capi 42), 43) e 45), il P.M. appell essendosi rappresentato la necessità di acquisire riscontri esterni individualizzant dichiarazioni delle vittime, la mancanza dei quali (riscontri) aveva giustificato il ri G.I.P., aveva ritenuto di individuarli negli accertamenti effettuati presso la banca dati dimostrativi del coinvolgimento delle persone offese nei falsi sinistri di cui alle imputa nella liquidazione degli indennizzi in favore delle vittime, elementi che, tuttavia, erano s indicati nella richiesta di misura cautelare senza che il P.M. avesse chiarito perché gli avrebbero potuto fungere da riscontri esterni, diversamente da quanto affermato dal G.I.P secondo il quale tali accertamenti confermavano, viceversa, solo la effettiva verificazione sinistri, ma non lo specifico coinvolgimento nella loro orchestrazione dell’ALICATA.
Con particolare riguardo ai delitti-fine commessi in danno del COGNOME (capi 42 e 43), evidenziava il Tribunale come il G.I.P. avesse giustificato il rigetto della domanda caut rilevando che, a detta di tale COGNOME, gli COGNOME erano intervenuti in una fase successiva all lesioni, in cui non potevano considerarsi coinvolti né quali concorrenti materiali né concorrenti morali. Tale specifica argomentazione non era stata oggetto di alcuna censura d parte del P.M. appellante.
Anche il motivo di gravame dedotto in relazione al delitto di lesioni commesso in dann del NASO doveva essere dichiarato inammissibile, posto che il P.M. appellante si era limitato richiamare gli elementi già indicati nella richiesta di misura, ovvero gli esiti del pre fermo dell’8.2.2018, senza indicare le ragioni dell’erroneità della statuizione del G.I.P. e esplicitare, nel dettaglio, il contenuto degli ulteriori elementi indiziari riportati nel
decreto di fermo, come sarebbe stato necessario al fine di consentire al Collegio di apprezzarn la rilevanza e l’idoneità a costituire riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di NOME COGNOME e, dunque, di valutare l’eventuale erroneità del percorso argonnentativo del G.I.P.
Era, infine, generico il motivo sul reato associativo.
Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di misura nei confronti dei due COGNOMENOME COGNOME) osservando come per costoro non fosse stata dimostrata la partecipazione ad alcuno dei reati-fine e come in ordine ai predetti avesse reso dichiarazioni accusatorie il coindagato COGNOME non riscontrate da altri elementi.
Rispetto a tali argomentazioni, il P.M. appellante si era limitato nuovament richiamare, a carico degli COGNOME, il coinvolgimento nei delitti-fine e le dichiarazio collaboratori COGNOME COGNOME e COGNOME peraltro indistintamente citate quali fonti di riscontro anche delle posizioni dei coindagati COGNOME e COGNOME.
Ad avviso dei Giudici del riesame, al fine di confutare il percorso argomentativo G.I.P, che aveva escluso la sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatori COGNOME, il P.M. non poteva limitarsi al generico richiamo alle dichiarazioni di al collaboratori, come già aveva fatto nella richiesta, ma avrebbe dovuto indicare: a) q collaboratori nello specifico avrebbero effettuato chiamate in correità a carico di COGNOME NOME e in occasione di quali interrogatori; b) il contenuto specifico di dette dichiarazi fine di consentire al Collegio di vagliarne la rilevanza in termini di riscontr individualizzanti a carico dell’ALICATA, anche con riferimento al ruolo attribuitogli ne d’imputazione.
Tali omissioni apparivano vieppiù rilevanti in considerazione della genericità del richi alle dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME COGNOME e COGNOME, come detto indistintamente citate come fonti indiziarie relative a più posizioni, anch’esse indifferente accomunate nell’atto di gravame nella trattazione della gravità indiziaria relativa al associativo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, articolando i seguenti due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge a proposito della dichia d’inammissibilità dell’appello del P.M.
Il Tribunale non aveva correttamente applicato l’art. 310 cod. proc. pen., atteso ch P.M. non si era limitato a riprodurre per relationem quanto dedotto nella originaria richiesta di misura cautelare, ma aveva proposto una nuova prospettazione in diritto, che l’organo de riesame non aveva preso in considerazione.
Con riferimento ai reati-fine, in particolare, il P.M. non aveva inteso valorizz scheda IVASS quale elemento di riscontro specifico della condotta dell’ALICATA, bensì quale elemento di riscontro di una parte rilevante delle dichiarazioni della vittima consenzien
conformità all’orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo il quale “in tem valutazione della prova, allorché il chiamante in reità o correità renda dichiarazioni concer un’attività continuativa di programmazione e organizzazione di un fatto di reato, gli elemen riscontro esterno relativi ad alcuni sviluppi significativi, pur se penalmente irrilevanti attività sono sufficienti a fornire conferma anche dei segmenti ulteriori, assurgenti a penale, attesa l’inscindibilità della valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto d unitario (Sez. 1, n. 586 del 4/12/2007)”.
Nel caso di specie, il COGNOME (capi 42-43) aveva reso dichiarazioni, riguardanti diversi indagati, relative alla intera programmazione di una complessa vicenda delinquenzial durata oltre un mese, “sfociata” nella contestazione di tre diversi capi di incolpa provvisoria.
Pertanto, riconosciuta, in forza della giurisprudenza richiamata, l’inscindibilità valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto dichiarativo unitario, avrebbe affermarsi la sussistenza di un valido riscontro alle dichiarazioni del COGNOME, posto che scheda IVASS aveva confermato date, mezzi e soggetti relativi al falso sinistro riferito dichiarante.
Anche con riferimento all’argomentazione del G.I.P., condivisa dal Tribunale, secondo l quale, essendo gli ALICATA intervenuti nella fase successiva alle lesioni, ovvero quel dell’affidamento ad altri della pratica assicurativa, il P.M. aveva puntualmente motivato in di appello anche in ordine al contributo agevolatore degli acquirenti delle pratiche assicurat
Quanto al reato associativo, la pronuncia di inammissibilità dell’appello sul relativo doveva considerarsi condizionata dalla mancata disamina dei motivi riguardanti i singoli re fine, mentre il Tribunale avrebbe dovuto valutare complessivamente gli elementi contenut nell’atto di gravame.
2.2. Con il secondo motivo, viene dedotta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità dell’appello in ordine associativo.
La motivazione del Tribunale era palesemente illogica, dato che nella memoria depositata in data 20.5.2019, acquisita dal Collegio, il P.M. aveva riportato per este dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME a carico di COGNOME NOME (nel ricorso ne riproduce ampi stralci).
Dunque, la motivazione dell’organo del riesame era incorsa in vizio di illogicità ladd aveva lamentato l’assenza di dichiarazioni specifiche concernenti l’ALICATA, malgrado esse fossero state puntualmente riportate dal P.M. nella memoria depositata in udienza.
Il Tribunale, fra l’altro, avrebbe dovuto valutare, unitamente alle dichiarazioni d COGNOME e del COGNOME, anche quelle delle vittime consenzienti COGNOME e COGNOME i
quali avevano entrambi riconosciuto NOME e valorizzato il suo ruolo nella realizzazione de rispettivi reati scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Giova premettere che l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. h fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenz che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui a 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l’impugnazione deve non solo indicare i capi e i pu ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l’indicazione specifica delle ra diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/1/2017 in proc. COGNOME, Rv. 269098 – 01).
In coerenza con tale principio, è stato affermato che l’appello del P.M. avverso ordinan di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della origi richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne c caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l’apoditticità della decisione d sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015 Shoshi, Rv. 265276 – 01; Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. 7/1/2014, NOME Rv. 257772 01).
Ciò posto, ritiene il Collegio che erroneamente il Tribunale del riesame abbia dichiar inammissibile l’appello cautelare del P.M., essendo sufficiente a tal fine constatare: da un che l’atto impugnatorio conteneva critiche in diritto a proposito del cattivo uso delle re valutazione della prova indiziaria, da parte del G.I.P., sotto il profilo della considerazione dei reati-fine in chiave sintomatica dell’esistenza del reato associa dall’altro, che in esso si stigmatizzava il mancato apprezzamento, quale elemento di riscont per il reato associativo, delle accuse mosse agli COGNOME dal COGNOME, ai sensi dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dal COGNOME coinvolgenti entrambi indagati.
3. Tali considerazioni, nell’escludere la ritenuta inammissibilità dell’appello, al con disvelano lacune motivazionali nell’ordinanza impugnata che giustificano l’accoglimento d ricorso proposto dal P.M.
Sebbene non contenute in una “memoria” depositata il 20.5.2019, ma depositate all’udienza del 17.5.2019, le produzioni documentali dell’Organo dell’accusa in sede di incide cautelare comprendevano le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME nel corso di diversi interrogatori (riportati per stralcio in ricorso), propalazioni ripe evocanti i due COGNOME, soprattutto NOME, in relazione alla vicenda oggetto di indagine.
Dunque, si rivela travisante o, comunque, carente la motivazione del Tribunale del riesame laddove omette del tutto di considerare la portata indiziaria delle dichiaraz accusatorie rese dal predetto collaboratore e l’eventuale valenza di riscontro delle stesse sensi dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., rispetto a quelle rese da COGNOME NOME in funzione della partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE all’associazione di cui al capo 1) del rubrica.
Va, poi, sottolineato che, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudi pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenz sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle lo modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operati dell’associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/3/2001, COGNOME e altri, Rv. 218376 – 01).
Anche sotto tale profilo, l’iter motivazionale seguito dal Tribunale siciliano si inficiato, sul piano logico, dalla mancata lettura dei reati-fine, attraverso le dichiarazi persone offese dai falsi sinistri, in un’ottica associativa.
4. Per le esposte considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo esame, finalizzato a colmare le lacune rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Palermo.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019
Il Consigliere estensore
Il Presidente