Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 52130 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52130 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME nato a PALERMO il 14/03/1976
avverso l’ordinanza del 17/05/2019 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME 1/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME c-Le-c 0 11- 41r-ex – .-G – en,–eeneltreic-pem l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
tmkt-e-H-€1-if-errscrre
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di PALERMO che conclude per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 17-20.5.2019, il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile l’appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministe avverso il provvedimento del 18.4.2019 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo avev rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcer confronti di COGNOME NOMECOGNOME accusato del reato di associazione per delinquere finalizzata all commissione di delitti di lesioni pluriaggravate, estorsioni e truffe alle assicurazioni (ca nonché dei reati-fine di cui ai capi 42) (lesioni pluriaggravate in danno di COGNOME NOME), 43) (sequestro di persona in danno del predetto COGNOME), 45) (lesioni pluriaggravate in danno di COGNOME NOME) e 125-ter) (lesioni pluriaggravate in danno di COGNOME NOME).
Ad avviso del Tribunale adìto, i motivi di appello dedotti dal P.M. erano consistiti n mera reiterazione delle considerazioni svolte nella domanda cautelare, non accompagnate da un confronto critico con le argomentazioni sviluppate dal primo Giudice a fondamento della reiezione dell’istanza.
Con riferimento ai delitti-fine di cui ai capi 42), 43) e 45), il P.M. appellan essendosi rappresentato la necessità di acquisire riscontri esterni individualizzanti dichiarazioni delle vittime, la mancanza dei quali (riscontri) aveva giustificato il rig G.I.P., aveva ritenuto di individuarli negli accertamenti effettuati presso la banca dati IV dimostrativi del coinvolgimento delle persone offese nei falsi sinistri di cui alle imputaz nella liquidazione degli indennizzi in favore delle vittime, elementi che, tuttavia, erano st indicati nella richiesta di misura cautelare senza che il P.M. avesse chiarito perché gli s avrebbero potuto fungere da riscontri esterni, diversamente da quanto affermato dal G.I.P. secondo il quale tali accertamenti confermavano, viceversa, solo la effettiva verificazione sinistri, ma non lo specifico coinvolgimento nella loro orchestrazione dell’ALICATA.
Con particolare riguardo ai delitti-fine commessi in danno del COGNOME (capi 42 e 43), evidenziava il Tribunale come il G.I.P. avesse giustificato il rigetto della domanda caute rilevando che, a detta di tale COGNOME, gli COGNOME erano intervenuti in una fase successiva alle lesioni, in cui non potevano considerarsi coinvolti né quali concorrenti materiali né q concorrenti morali. Tale specifica argomentazione non era stata oggetto di alcuna censura da parte del P.M. appellante.
Anche il motivo di gravame dedotto in relazione al delitto di lesioni commesso in danno del NASO doveva essere dichiarato inammissibile, posto che il P.M. appellante si era limitato richiamare gli elementi già indicati nella richiesta di misura, ovvero gli esiti del prec fermo dell’8.2.2018, senza indicare le ragioni dell’erroneità della statuizione del G.I.P. e s esplicitare, nel dettaglio, il contenuto degli ulteriori elementi indiziari riportati nel p
decreto di fermo, come sarebbe stato necessario al fine di consentire al Collegio di apprezzarn la rilevanza e l’idoneità a costituire riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di NOME COGNOME e, dunque, di valutare l’eventuale erroneità del percorso argonnentativo del G.I.P.
Era, infine, generico il motivo sul reato associativo.
Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di misura nei confronti dei due COGNOME (NOME) osservando come per costoro non fosse stata dimostrata la partecipazione ad alcuno dei reati-fine e come in ordine ai predetti avesse reso dichiarazioni accusatorie il coindagato COGNOME non riscontrate da altri elementi.
Rispetto a tali argomentazioni, il P.M. appellante si era limitato nuovamente richiamare, a carico degli COGNOME, il coinvolgimento nei delitti-fine e le dichiarazion collaboratori COGNOME COGNOME e COGNOME, peraltro indistintamente citate quali fonti di riscontro anche delle posizioni dei coindagati COGNOME e COGNOME.
Ad avviso dei Giudici del riesame, al fine di confutare il percorso argomentativo d G.I.P, che aveva escluso la sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie COGNOME, il P.M. non poteva limitarsi al generico richiamo alle dichiarazioni di al collaboratori, come già aveva fatto nella richiesta, ma avrebbe dovuto indicare: a) qu collaboratori nello specifico avrebbero effettuato chiamate in correità a carico di COGNOME e in occasione di quali interrogatori; b) il contenuto specifico di dette dichiarazioni, a consentire al Collegio di vagliarne la rilevanza in termini di riscontri esterni individuali carico dell’ALICATA, anche con riferimento al ruolo attribuitogli nel capo d’imputazione.
Tali omissioni apparivano vieppiù rilevanti in considerazione della genericità del richia alle dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME COGNOME e COGNOME, come detto indistintamente citate come fonti indiziarie relative a più posizioni, anch’esse indifferentem accomunate nell’atto di gravame nella trattazione della gravità indiziaria relativa al associativo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, articolando i seguenti due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge a proposito della dichiar d’inammissibilità dell’appello del P.M.
Il Tribunale non aveva correttamente applicato l’art. 310 cod. proc. pen., atteso che P.M. non si era limitato, nell’appello, a riprodurre per relationem quanto dedotto nella originaria richiesta di misura cautelare, ma aveva proposto una nuova prospettazione in diritto, ch l’organo del riesame non aveva preso in considerazione.
Con riferimento ai reati-fine, in particolare, il P.M. non aveva inteso valorizza scheda IVASS quale elemento di riscontro specifico della condotta dell’ALICATA, bensì quale elemento di riscontro di una parte rilevante delle dichiarazioni della vittima consenzient conformità all’orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo il quale “in tema
valutazione della prova, allorché il chiamante in reità o correità renda dichiarazioni concern un’attività continuativa di programmazione e organizzazione di un fatto di reato, gli element riscontro esterno relativi ad alcuni sviluppi significativi, pur se penalmente irrilevanti, attività sono sufficienti a fornire conferma anche dei segmenti ulteriori, assurgenti a r penale, attesa l’inscindibilità della valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto di unitario (Sez. 1, n. 586 del 4/12/2007)”.
Nel caso di specie, il COGNOME (capi 42-43) aveva reso dichiarazioni, riguardanti diversi indagati, relative alla intera programmazione di una complessa vicenda delinquenzial durata oltre un mese, “sfociata” nella contestazione di tre diversi capi di incolpaz provvisoria.
Pertanto, riconosciuta, in forza della giurisprudenza richiamata, l’inscindibilità valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto dichiarativo unitario, avrebbe affermarsi la sussistenza di un valido riscontro alle dichiarazioni del COGNOME, posto che l scheda IVASS aveva confermato date, mezzi e soggetti relativi al falso sinistro riferito dichiarante.
Anche con riferimento all’argomentazione del G.I.P., condivisa dal Tribunale, secondo la quale, essendo gli ALICATA intervenuti nella fase successiva alle lesioni, ovvero quell dell’affidamento ad altri della pratica assicurativa, il P.M. aveva puntualmente motivato in s di appello anche in ordine al contributo agevolatore degli acquirenti delle pratiche assicurati
Quanto al reato associativo, la pronuncia di inammissibilità del gravame sul relativ capo doveva considerarsi condizionata dalla errata mancata disamina dei motivi riguardanti i singoli reati-fine, mentre il Tribunale avrebbe dovuto valutare complessivamente gli element contenuti nell’atto di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo, vengono dedotte mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità dell’appello in ordine a associativo.
La motivazione del Tribunale era palesemente illogica, dato che nella memoria depositata in data 20.5.2019, acquisita dal Collegio, il P.M. aveva riportato per estes dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME a carico di COGNOME NOME (nel ricorso ne riproduce ampi stralci).
Dunque, la motivazione dell’organo del riesame era incorsa in vizio di illogicità laddo aveva lamentato l’assenza di dichiarazioni specifiche concernenti NOME, malgrado esse fossero state puntualmente riportate dal P.M. nella memoria depositata in udienza.
Il Tribunale, fra l’altro, avrebbe dovuto valutare, unitamente alle dichiarazioni de COGNOME e del COGNOME, anche quelle delle vittime consenzienti COGNOME e COGNOME i quali avevano entrambi riconosciuto COGNOME e valorizzato il suo ruolo nella realizzazione dei rispettivi reati scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Giova premettere che l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. h fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui ag 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l’impugnazione deve non solo indicare i capi e i pun ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l’indicazione specifica delle rag diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/1/2017, in proc. COGNOME, Rv. 269098 – 01).
In coerenza con tale principio, è stato affermato che l’appello del P.M. avverso ordinanz di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della origi richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne ch caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l’apoditticità della decisione d sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276 – 01; Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. 7/1/2014, NOME Rv. 257772 01).
Ciò posto, ritiene il Collegio che erroneamente il Tribunale del riesame abbia dichiara inammissibile l’appello cautelare del P.M., essendo sufficiente a tal fine constatare: da un che l’atto impugnatorio conteneva critiche in diritto a proposito del cattivo uso delle reg valutazione della prova indiziaria, da parte del G.I.P., sotto il profilo della m considerazione dei reati-fine in chiave sintomatica dell’esistenza del reato associat dall’altro, che in esso si stigmatizzava il mancato apprezzamento, quale elemento di riscontr per il reato associativo, delle accuse mosse agli COGNOME dal COGNOME, ai sensi dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dal COGNOME, coinvolgenti entrambi g indagati.
3. Tali considerazioni, nell’escludere la ritenuta inammissibilità dell’appello, al cont disvelano lacune motivazionali nell’ordinanza impugnata che giustificano l’accoglimento de ricorso proposto dal P.M.
Sebbene non contenute in una “memoria” depositata il 20.5.2019, ma depositate all’udienza del 17.5.2019, le produzioni documentali dell’Organo dell’accusa in sede di inciden cautelare comprendevano le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME nel corso di diversi interrogatori (riportati per stralcio in ricorso), propalazioni ripet evocanti i due COGNOME, soprattutto NOME, in relazione alla vicenda oggetto di indagine.
Dunque, si rivela travisante o, comunque, carente la motivazione del Tribunale del riesame laddove omette del tutto di considerare la portata indiziaria delle dichiaraz accusatorie rese dal predetto collaboratore e l’eventuale valenza di riscontro delle stesse
sensi dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., rispetto a quelle rese da COGNOME NOME in funzione della partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE all’associazione di cui al capo 1) del rubrica.
Va, poi, sottolineato che, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudi pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle lor modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operati dell’associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/3/2001, COGNOME e altri, Rv. 218376 – 01).
Anche sotto tale profilo, l’iter motivazionale seguito dal Tribunale siciliano si inficiato, sul piano logico, dalla mancata lettura dei reati-fine, attraverso le dichiarazi persone offese dai falsi sinistri, in un’ottica associativa.
4. Per le esposte considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo esame, finalizzato a colmare le lacune rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Palermo.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente