Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27376 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori:
-e:avvocato NOME COGNOME in difesa di COGNOME NOME e, per delega, di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame’
‘(avvocato COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, ha chiesto ‘annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale;
t’avvocato COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, l’avvocato COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, l”avvocato COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, e 1″avvocato COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME, hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi e l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/5/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napol rigettava la richiesta di applicazione dì misure cautelari personali avanzata dal pubbl ministero in relazione ai reati di tentata estorsione pluriaggravata, anche dal metodo e dal finalità mafiosa, nei confronti degli odierni ricorrenti COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME e di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME esecutori materiali, nonché in relazione al delitto di tentata violenza privata aggravata nei confronti di NOME COGNOME.
Decidendo sull’appello presentato dall’ufficio del pubblico ministero avverso tal ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli con l’ordinanza in epigrafe ha applicato confronti degli indagati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti di COGNOME NOME quella degli arres domiciliari, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti.
Il Tribunale del riesame, a differenza del GIP, ha riconosciuto la sussistenza di un grav quadro indiziario in ordine COGNOME partecipazione del COGNOME e di COGNOME NOMENOME NOME, al tentativo di estorsione aggravato, materialmente posto in essere dal COGNOME e dal COGNOME, con riferimento all’operazione di compravendita di un immobile allo stato grezzo si in Villaricca, di proprietà di COGNOME NOMENOME moglie di COGNOME NOME, oggetto di un contra preliminare di compravendita ad una società di COGNOME NOME, stipulato in seguit all’intermediazione del denunciante COGNOME NOME che, nelle more del perfezionamento del contratto, aveva disposto la pulizia del cantiere.
Si trattava, peraltro, di un immobile che aveva un significato anche simbolico riconosciutogli sia dal GIP che dal Tribunale del riesame, e non contestato dalle difese, quanto nel lontano 1993 uno stretto parente dei proprietari, per ribellarsi ad un tentativ
estorsione aveva ucciso NOME COGNOMECOGNOME fratello di NOME COGNOME, considerato uno dei leader dei gruppi camorristici dominanti nella zona, e da allora lo stabile non era mai st ultimato, stante la volontà contraria della famiglia COGNOME proprio per il significato evocativo dell’episodio.
Le indagini avevano poi avuto origine dall’incendio doloso di un bar-caffetteria di propri della famiglia COGNOME, verificatosi 1’11/9/2022, al NOMEe erano seguite le prime informaz rese ai carabinieri, dapprima in via solo confidenziale, nel corso di un sopralluogo, da COGNOME NOME, il 3/11/2022. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza posto sul cancello d un’abitazione privata vicina all’immobile di proprietà dei COGNOME, e poi anche da una form denuncia successivamente sporta dal predetto COGNOME NOME erano successivamente emersi gli elementi su cui si fondava la richiesta di applicazione di misure cautelari, rigettata dal
Nel disattendere tale richiesta il giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto c effettivamente verificate le intimidazioni presso il cantiere di cui si tratta, ma le aveva finalizzate ad interrompere i lavori, in coerenza con il veto da anni imposto dal RAGIONE_SOCIALE per la memoria storica dell’uccisione di NOME COGNOME, e non già per la formulazione di una richiesta estorsiva, che le opacità delle condotte del denunciante ed il s interesse diretto COGNOME trattativa per la vendita del bene inducevano ad ipotizzare poter anc essere stata artatamente creata dal COGNOME per giustificare il fallimento del suo tentativo mediazione nella compravendita del bene.
Accogliendo l’appello del pubblico ministero, invece, il Tribunale del riesame h riconosciuto al COGNOME la NOMEtà di persona offesa dal reato, e non già di concorrente nel tentata estorsione e, con essa, anche l’attendibilità al suo racconto, ritenuto pri incongruenze, in alcun modo indebolito dCOGNOME iniziale mancata comunicazione della richiesta estorsìva alle parti contrattuali ed invece sorretto da sicuri elementi di riscontro ta relazione COGNOME prima parte degli avvenimenti del 3 novembre 2022, quanto COGNOME pregressa vicenda del diktat del clan di non proseguire i lavori, sicché si è ritenuta non determinant mancanza di riscontri idonei a suffragare anche le dichiarazioni del COGNOME relative al richiesta estorsiva che avrebbe ricevuto dal COGNOME a nome del COGNOME e del COGNOME, ed COGNOME minaccia armata asseritamente subìta ad opera di NOME COGNOME, in quanto per la NOMEtà di persona offesa del denunciante non poteva applicarsi la regola fissata dall’art. comma 3 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli indagati.
3.1. Il COGNOME ha presentato due ricorsi, a mezzo dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO:
3.1.1. Con ricorso a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha dedotto la violazione di legge ed i vizio di motivazione per essersi riconosciuta la gravità indiziaria nonostante il v investigativo evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari e nonostante il ruolo svol passato dal COGNOME, di “facilitatore” di una richiesta estorsiva veicolata ai COGNOME, il t
in assenza di riscontri soprattutto in ordine al momento in cui si sarebbe concretizzata richiesta del COGNOME al COGNOME, atteso che i filmati acquisiti riguardano solo quanto avvenuto 3/11/2022 tra le 9,00 e le 11,00, con riferimento agli approcci di un furgoncino rosso e di Lancia Ypsilon al cantiere di cui si tratta, ma non al momento successivo della riferita richi estorsiva. La stessa ordinanza del GIP aveva ritenuto, comunque, che la mera indicazione delle generalità dei NOME, da parte di chi formula materialmente la richiesta estorsiva, non p considerarsi sufficiente ad integrare la gravità indiziaria a carico dei predetti, riconoscere questa sulla base del mero ruolo svolto dal ricorrente all’interno del clan sareb contraddittorio.
3.1.2. Con ricorso a mezzo dell’AVV_NOTAIO ha dedotto:
la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento di g indizi di colpevolezza in ordine all’estorsione ascritta al ricorrente pur nel difetto di q riscontro individualizzante rispetto COGNOME posizione del COGNOMECOGNOME in relazione al q l’impianto accusatorio si fonda unicamente sulle dichiarazioni del denunciante COGNOMECOGNOME che ha riferito essere stato solo evocato dal COGNOME il nome del predetto COGNOMECOGNOME al momento della formulazione della proposta estorsiva. Anche il messaggio whatsapp inviato dal COGNOME all’amico COGNOME NOME, nel riferire l’incontro con il COGNOME (detto “COGNOME ‘o stuort”) ev genericamente i cognomi COGNOME e COGNOME COGNOME, proprio perché solo cognomi, sono relativi ad una pluralità di soggetti.
la carenza di motivazione in ordine COGNOME sussistenza delle esigenze cautelari a cari dell’indagato, riconosciuta sulla base di ipotesi congetturali e senza tener conto d circostanza che il COGNOME è detenuto dal 24/8/2023 per una irrevocabile condanna COGNOME pena di quindici anni di reclusione, NOMEe capo e promotore dell’associazione mafiosa di riferimento.
3.2. COGNOME NOME, con ricorso a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha articolato due motivi di impugnazione:
3.2.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 110, 56, 629 cod. pen., 192 comma cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen., con riferimento COGNOME valutazione delle dichiarazion COGNOME NOME: premesso che il Giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto che le dichiarazioni del COGNOME in ordine alle interlocuzionì del COGNOME con il COGNOME erano solo ” relato” e che le stesse, comunque, non avevano ricevuto alcun riscontro esterno, rileva i ricorrente che l’opera di intermediazione tra i promittenti venditori ed il promettente acquir non era stata guidata da “solidarietà umana” del COGNOME, bensì da interessi economici.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “ai f dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario, nelle tratt per la individuazione della persona COGNOME NOMEe versare la somma estorta, risponde del reato d concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseg
l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. (Sez. 2, n. 3 del 20/07/2017, Rv. 270723) e chiede di valutarsi COGNOME luce di tali principi la condott COGNOME che, lungi dall’essere una mera persona offesa, aveva agito al fine di perseguire un suo personale interesse economico in un contesto estorsivo di cui era a perfetta conoscenza, tanto da sporgere denuncia solo quando aveva compreso che non poteva più raggiungere i suoi scopi perché i COGNOME si erano tirati indietro.
3.2.2. L’illogicità della motivazione e la violazione di legge per l’inidoneità dichiarazioni del COGNOME a provare il ruolo di mandante dell’estorsione attribuito al RAGIONE_SOCIALEr Tribunale del riesame, peraltro, ha ritenuto che l’operazione non poteva essere portata avant senza l’assenzo dei capi, salvo poi rilevare che il COGNOME non è mai stato condanNOME per reat associativo (pag. 21 dell’ordinanza impugnata). Non solo difettano riscontri individualizzan pertanto, ma nemmeno si è considerato che il ricorrente è stato più volte assolto dall’accusa d essere capo dell’associazione, eppure lo si indica come responsabile di “un ramo” della presunta socìetas RAGIONE_SOCIALE. Si contesta, peraltro, l’attribuzione di una sorta di responsabil posizione, osservando che non è sufficiente l’interesse del sodalizio COGNOME commissione del reato di estorsione per riconoscere il concorso del presunto capo nel reato in contestazione.
3.3. COGNOME NOME, con ricorso a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha dedotto:
3.3.1. la violazione di legge, con riferimento all’art. 629 cod. pen., COGNOME luce del messa trasmesso dal COGNOME all’amico COGNOME NOME il 3/11/2022 con il NOMEe il primo, consapevole del luogo ove stava lavorando, delle vicende che riguardavano l’edifico e della provenienza della minaccia ricevuta, comunque dichiarava di farsi “una risata” della minaccia che riferiva aver ricevuto dal COGNOME, da doversi ritenersi, pertanto, tale da non sortire alcun effetto COGNOME, né sul COGNOME, al NOMEe il primo non l’avrebbe riferita.
3.3.2. la violazione di legge in relazione COGNOME partecipazione del COGNOME all’estorsione sub dCOGNOME famiglia COGNOME, atteso che: era un fatto notorio che sull’immobile vi era un diktat dal clan camorristico che ne impediva il godimento; il COGNOME si era creato un contatto con COGNOME proponendosi come risolutore dei loro problemi, ricordando anche un pregresso episodio nel NOMEe si era posto come intermediario per far ottenere uno sconto sull’estorsione lo stesso assicurava i proprietari di poter tener a bada i camorristi; il prezzo pattui l’immobile era notevolmente inferiore al suo effettivo valore; il COGNOME perseguiva un interes personale analogo e concorrente con quello del clan.
3.3.3. la violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame disatteso la prospettazi del GIP secondo cui si vedeva in un’ipotesi di violenza privata aggravata dCOGNOME finalità mafio riconoscendo, invece, un ingiusto profitto nella riaffermazione del prestigio del clan, confondendo il profitto del reato con i motivi a delinquere.
3.3.4. il vizio di motivazione laddove il tribunale del riesame ha attribuito al COGNOME finzione di non sapere nulla dell’intervento del conducente del furgone rosso per recarsi, cos dai capi a ricevere istruzioni, e poi ottenere in pochissimo tempo indicazioni precise c contraddicevano l’atteggiamento tenuto per anni. Si contesta anche che l’COGNOME abbia
confermato le dichiarazioni del COGNOME, assumendosi che nessuna spiegazione era stata data dall’ordinanza in ordine COGNOME mancanza di riscontri relativi COGNOME seconda fase dell’estors ipotizzata. Si assume, soprattutto, che, se il Tribunale del riesame ha ritenuto che la richi estorsiva si nascondeva sotto le spoglie di una transazione rivolta a salvaguardare gli interes del COGNOME (pag. 19 ordinanza impugnata), spostando su terzi il sacrificio economico, il COGNOME non può essere ritenuto persona offesa del reato, bensì concorrente nel reato.
3.3.5. Deduce, infine, il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di esigen cautelari, che si assumono insussistenti, avendo il COGNOME, al più, svolto una funzione di mer “ambasciatore”, privo di spessore criminale.
3.4. COGNOME NOME ha articolato tre motivi di impugnazione a sostegno del ricorso propos a mezzo dell’AVV_NOTAIO: 3.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine COGNOME ritenuta sussistenza di g indizi di colpevolezza in ordine al tentativo di estorsione ascrittogli : il COGNOME, secondo q riferito COGNOME P.G., avrebbe assunto un ruolo di intermediario nella vendita del fabbricato, co cospicuo compenso pari a 25.000 (secondo il COGNOME) e 35.000 euro (secondo il COGNOME) da parte del venditore, oltre ad un terreno del valore di 50.00/70.000 euro ricevuto dal COGNOME (50.000 euro secondo COGNOME, 70.000 secondo il COGNOME). Si evidenzia che il COGNOME, dopo le prime dichiarazioni confidenziali COGNOME P.G, non mantenne l’impegno di tenerla aggiornata perché il 26/11/2022 consegnava un file audio di un colloquio con il COGNOME nel NOMEe no riferiva dell’asserito incontro con il COGNOME. Lo stesso Tribunale non nasconde di riconoscer “spregiudicatezza” nella condotta del COGNOME, NOMEe portatore di rilevanti interessi economici. ricorrente evoca anche la giurisprudenza in tema di valutazione delle dichiarazioni del persona offesa del reato che, comunque, non esclude che talvolta occorra la verifica dell’esistenza o meno di riscontri al fine di trarne la necessaria conferma dell’attendibil rileva che nessun riscontro sarebbe riconoscibile in relazione alle propalazioni relative posizione del COGNOME, atteso che si è evidenziato solo il transito della vettura a lui int ma non la sua presenza sulla stessa, né alcun riscontro in ordine a minacce da questo profferite, atteso che anche l’COGNOME ha riferito di aver ricevuto minacce dal conducen dell’autocarro rosso, ma non dal COGNOME o, comunque, dal conducente della sua autovettura. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.4.2. Violazione di legge in ordine all’aggravante ex art. 416 bis1 cod. pen., pur difetto di elementi che inducano a riconoscere il ricorso COGNOME forza di intimidazione del vin associativo.
3.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine COGNOME ritenuta sussistenz esigenze cautelari, avendo il Tribunale del riesame omesso di valutare omesso di valutare, pur in presenza della presunzione di legge, la concretezza ed attualità delle esigenze cautelar ipotizzate.
3.5. COGNOME NOMENOME sottoposto COGNOME misura degli arresti domiciliari per il reat violenza privata aggravata dal metodo e dCOGNOME finalità mafiosa, ha presentato ricorso p
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cassazione a mezzo dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, fondato sui motivi:
3.5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine COGNOME ritenuta sussisten indizi di colpevolezza:
in punto di credibilità ed intrinseca attendibilità del COGNOME, tenuto conto de stesso svolto nella vicenda: dal colloquio registrato con il COGNOME emerge che il F presentato a questo proprio evocandogli “il piacere” fattogli anni addietro procuran sconto sull’estorsione subìta, e lasciandogli intendere di aver mediato con lo ste avere l’avallo del sodalizio COGNOME compravendita sollecitata, il tutto come por rilevante interesse personale all’operazione (35.000 euro dal venditore, un t 40/50.000 euro dal compratore). Inoltre il COGNOME non allertò i carabinieri del second del 3 novembre con COGNOME NOME, detto COGNOME, e nemmeno avvisò né vendi né compratore – vittime dirette della volontà estorsiva – dell’intento del clan pa COGNOME, che non avrebbe avuto ricadute negative su di lui se la vendita si fosse per In tal modo assecondava gli estorsori, che si sarebbero occupati “stesso loro d l’imbasciata al COGNOME“. Il tutto in modo funzionale COGNOME pretesa illecita del c anche il secondo incontro con il COGNOME COGNOME stato a lungo taciuto ai carabinieri. occasione della minaccia che il COGNOME ha riferito di aver subìto da NOME NOME NOME NOME era rivolto immediatamente ai carabinieri (che, pure, erano vicini), bensì av all’amico COGNOME NOME di fotografare la targa della Fiat del COGNOME.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevato la spregiudicatezza del invocato cautela nel valutare le sue dichiarazioni in assenza di riscontri e questa avviso del ricorrente non è stata usata dal tribunale del riesame nonostante il ruol COGNOME nell’intera vicenda, che lo ha visto interlocutore strumentale del clan co coincidenti con questo, in relazione COGNOME vendita di cui si tratta (per lui propedeuti del compenso), giungendo a rassicurare il venditore dell’assenza di problem raggiungere lo scopo (tanto che, secondo gli accordi presi con il COGNOME, si sarebbe o clan di mandare “l’imbasciata” al COGNOME). Si duole il ricorrente che non siano s necessari riscontri, considerando il COGNOME persona offesa, quando secondo la giurispr legittimità anche per le dichiarazioni di questa non occorrono riscontri solo ove non situazioni che inducono a dubitare della sua attendibilità.
Si rileva che, invece, il difetto di riscontri proprio in ordine all’episodio attri NOMENOME NOME essendo COGNOME NOME una fonte autonoma perché guidato dal NOME nell’effettuare le fotografie, e non essendo provato il nesso tra la convocazione d NOME presso i carabinieri, ove lo stesso apprese della denuncia del COGNOME, e l’ questo denunciato a carico del COGNOME.
3.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine COGNOME config dell’aggravante dell’uso di armi, non provato, e dell’art. 416bis lcod. pen., motivazione in ordine alle argomentazioni apportate sul punto dCOGNOME difesa
3.5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’insussistenza di esigen cautelari ed COGNOME possibilità, comunque, di soddisfarle con altre misure, attesa l’incensuratez del ricorrente.
3.6. NOME NOME ha presentato anche motivi aggiunti a mezzo dell’AVV_NOTAIO, NOMEe sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, insistendo su tutti gli argome sopra indicati e rilevando che il COGNOME nella sua denunzia del 5 dicembre 2022 indicò NOMEe data delle minacce rivoltegli da COGNOME il 2 dicembre 2022 non già per un mero lapsus calami, ma per l’esigenza di addurre a conferma della attendibilità del denunziate la foto che era stat scattata da NOME COGNOME la sera del 1° dicembre 2022, su sua espressa richiesta, dell’auto del COGNOME parcheggiata nei pressi del locale Paco’s, sicché la discrasia tra quanto riferit denunzia da COGNOME e la smentita da parte di COGNOME circa la data non dovrebbe essere disinvoltamente sminuita con la mera ed asettica costatazione della difformità ininfluente.
Con i motivi aggiunti si è insistito anche sul difetto, nel COGNOME, della NOMEtà di per offesa, e sull’assenza di un nesso tra la convocazione di COGNOME NOME presso i carabinie ove lo stesso apprese della denuncia del COGNOME, e l’episodio da questo denunciato a carico del COGNOME, non apparendo sostenibile che NOME COGNOME, che fino a dieci giorni prima della asserita “imbasciata” fattagli pervenire da NOME COGNOME aveva manifestato la sua fier avversione verso il clan di Villaricca, possa essersi premurato di comunicare notizie di evident interesse a soggetti che egli riteneva responsabili del pestaggio del figlio, per mo sicuramente non banali, e nei confronti dei NOME nutriva comprensibile malanimo, tale da escludere da parte sua NOMEsiasi forma di collaborazione.
La difesa indica il percorso argomentativo del Tribunale partenopeo come viziato in punto di motivazione, nella parte in cui, partendo da un fatto ignoto, NOMEe l’avvenuta conversazion tra COGNOME e COGNOME NOME con riferimento COGNOME denuncia, segnatamente ancora inesistente il 29 novembre (e formalmente presentata solo il 5 dicembre successivo), ha finito per utilizzarla NOMEe fonte per un’ulteriore presunzione e cioè il successivo proposito innesca nel COGNOME di intimorire COGNOME.
Analogamente, quanto all’aggravante dell’uso di arma, si rileva che non risulta nemmeno contestato al ricorrente il porto dell’arma in questione.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in quanto sono fondati i motivi di ricorso con i NOME tutti i ricorrenti hanno contes if motivazione del provvedimento impugNOME co iferimento COGNOME ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, motivi da ritenersi assorbenti rispett altri proposti dai ricorrenti.
Giova, infatti, rilevare che nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice per preliminari veniva attrìbuito fondamentale rilievo COGNOME storia dell’immobile di prop moglie di COGNOME NOME, oggetto del contratto preliminare di compravendita c società di COGNOME NOMENOME stipulato in seguito all’intermediazione del COGNOME che, del perfezionamento del contratto, aveva disposto la pulizia del cantiere. Come r premessa, si tratta, infatti, di un immobile rimasto allo stato grezzo per espressa RAGIONE_SOCIALE COGNOME–COGNOME, intenzioNOME a preservare la memoria storica dell’omic consumato nel lontano 1993.
Alla luce di tale veto quasi trentennale, e della riconosciuta inaffidabilità del COGNOME NOME, oltre che di una serie di incongruenze riconosciute nei suoi racconti, per le indagini preliminari riteneva che unico dato certo dovesse ritenersi l’imposizi dal conducente di un furgone rosso che, senza avanzare alcuna richiesta di denaro intimato di interrompere i lavori all’operaio che si trovava sul cantiere, COGNOME Do tratta, infatti, di episodio che è emerso dalle dichiarazioni dello stesso COGNOME, o riprese della vicina videocamera e dCOGNOME denuncia del COGNOME, per quanto sul punto de r
Il GIP ha rilevato trattarsi di condotta coerente con il veto trentennal sull’immobile grezzo, e di per sé idonea ad integrare gravi indizi del reato di cui a 610 e 416bis cod. pen., e non già dei reati contestati, in relazione ai NOME “l’inte accusatoria si regge sulle dichiarazioni di NOME COGNOME“, del NOMEe aveva evidenzia da un lato la NOMEtà di “soggetto non particolarmente affidabile” e, dall’altro, incongruenze nel suo racconto, come tale inidoneo ad integrare gravi indizi della colp di alcuno, nel difetto di adeguati riscontri proprio in relazione al momento dell estorsiva che, a suo dire, il denunciante avrebbe ricevuto dal COGNOME.
Il Tribunale del riesame di Napoli, invece, accogliendo l’appello presentato dal del pubblico ministero avverso l’ordinanza del giudice delle indagini preliminari, ha ri gravi indizi di colpevolezza a carico di ciascuno dei ricorrenti in ordine ai reati desunti in primo luogo dalle stesse dichiarazioni del COGNOME NOME, valutate totalmente difforme dal giudizio espresso dal giudice della cautela, anche sul rilievo non necessiterebbero di riscontri ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen., ‘tratt soggetto al NOMEe è stata personalmente indirizzata la richiesta estorsiva, sia spoglie di “una transazione” mirante salvaguardare i suoi interessi e a spostare sacrificio economico”.
Nel valutare tali elementi, però, il Tribunale del riesame non si è confor consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di appello cautel NOMEe si intende dare seguito, secondo cui “la riforma in senso sfavorevole all’inda decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale prob acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimo evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le rag
provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (Se 1, n. 47361 del 09/11/2022, Rv. 283784 – 01; in motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve esser comunque dotata di maggiore persuasivìtà e credibilità razionale).
In coerenza con tale orientamento, si è ritenuto che “la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata, che tenga conto deg argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con presupposti della differente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vi di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione”. (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Rv. 285020 – 01).
Alcune pronunce hanno ritenuto che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello “de libertate”, della precedente decisione del pri giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una vera e propria motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidental rispetto COGNOME sentenza che definisce il giudizio, ma anche con tali precisazioni si è comunqu ribadito che “è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, no potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagli e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale” (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 – 04; conforme Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020 Rv. 279593 – 01, che ha precisato che, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergent valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata).
Il provvedimento impugNOME non si è conformato in alcun modo a tali principi, in quanto la decisione del giudice per le indagini preliminari è stata ribaltata senza un adeguato confron critico con il contenuto della pronunzia riformata, e senza addurre argomenti che possano dotare di maggiore persuasività e credibilità razionale le divergenti valutazioni adottat ordine all’attendibilità personale del COGNOME ed COGNOME coerenza e credibilità del suo racconto.
Giova premettere, infatti, che il Giudice per le indagini preliminari, nel val l’affidabilità soggettiva del COGNOME, lo aveva descritto come “persona adusa a frequentare ed interloquire con i clan della zona o, nel migliore dei casi, uno che acquisisce un ruolo intermediazione con gli stessi”.
Il Tribunale del riesame, invece, dapprima lo ha indicato come soggetto noto ai carabinieri “per aver denunziato come responsabile dei reati di usura ed estorsione commesse ai suoi danni, COGNOME NOME, esponente della criminalità organizzata del luogo” (pag. 4), senza mancare, però, di evidenziare le sue “relazioni borderline” con ambienti criminali, ricordandon anche i precedenti penali, che “annoverano condanne per contrabbando, nonché per rapina a
mano armata” (pag. 19 dell’ordinanza impugnata) e comunque ricordando anche che NOME COGNOME aveva riferito ai carabinieri che il COGNOMECOGNOME “venticinque anni prima, aveva svo funzioni di intermediario tra suo cogNOME COGNOME NOME ed i malavitosi che lo avevan sottoposto ad estorsione”, tanto che, proprio per questo, lo stesso COGNOME aveva ritenuto ch il COGNOME “fosse un esponente della criminalità organizzata ed avesse ricevuto il preventiv avallo della camorra per poter procedere all’acquisto” dell’immobile allo stato grezzo sito Villaricca, di proprietà di NOME, moglie di COGNOME NOME, poi oggetto del u contratto preliminare di compravendita stipulato con una società di COGNOME NOME, nominativo dapprima taciuto dal COGNOME, e del NOMEe poi questo si era detto socio (pag. 6 dell’ordinanza impugnata).
Il giudice per le indagini preliminari aveva, però, riconosciuto la gravità indiziaria sol in relazione all’intimazione di interrompere i lavori, rivolta all’operaio che si trov cantiere, COGNOME NOMENOME NOME persona NOMEficatasi come operaio della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, in quanto episodio emerso non solo dCOGNOME denuncia del COGNOME, ma anche dalle dichiarazioni dello stesso COGNOME, oltre che dalle riprese della vicina videocamera, ed ha rilevato trattars intimazione coerente con il veto trentennale all’esecuzione di lavori sull’immobile, considerazione del suo valore altamente simbolico rimasto allo stato grezzo per espressa volontà del RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva fatto un simbolo volto a preservare la memoria storica dell’omicidio ivi consumato nel 1993.
Nel ritenere la sola parola del COGNOME insufficiente ad integrare la gravità indiziaria an in relazione alle fasi successive del narrato del predetto, prive di riscontri, il primo g aveva valorizzato una serie di elementi con i NOME l’ordinanza impugnata non risulta essers adeguatamente confrontata:
kemomento del sopralluogo dei carabinieri, che lo conoscevano per il contributo dato all’arresto di tale COGNOMECOGNOME COGNOME non riferiva di aver conosciuto i COGNOME ventic anni prima, allorché si era fatto intermediario di una richiesta estorsiva, ma riferiva tal significativo episodio ai carabinieri solo due mesi dopo, in sede di denuncia.
-li stessi fratelli COGNOME, nel rendere s.i.t., riferivano che il COGNOME si presentato come “persona di valore”, e COGNOME NOME riferiva anche di aver contato sulla sua capacità “di interloquire con ì clan”, così da consentirgli la vendita del bene, sia pure a pr ridotto. Anche il colloquio con il COGNOME, registrato dal COGNOME, rendeva evidente ch proprietari dell’immobile avevano accettato l’intermediazione di quest’ultimo con la camorra proprio per “stare tranquilli”. Il COGNOME, peraltro, si sarebbe prima presentato come acquiren del bene, e solo in un secondo momento come socio dell’acquirente COGNOME che, però, risulta aver negato tale NOMEtà.
gppariva anomalo l’atteggiamento dell’intermediario, che non riferiva ai promittenti venditori la richiesta estorsiva asseritamente ricevuta dal COGNOME, e la riferiva al promitte acquirente solo due mesi dopo, ben oltre la denuncia formalizzata il 5/12/2022 davanti ai carabinieri, ed altrettanto anomalo doveva ritenersi che, ricevuta la richiesta estorsiva, non
abbia immediatamente informato i carabinieri, pur trattandosi del segmento più import quanto stava accadendo, ma li abbia informati solo in sede di denuncia.
4 . 11 silenzio serbato dal COGNOME con le parti della compravendita, dopo aver ricev parte del suo compenso, non consentiva di ritenere che lo stesso avesse agito p solidarietà umana, bensì per un personale interesse COGNOME trattativa, sia per aver g parte del compenso, sia perché interessato COGNOME stipula del contratto definiti conseguire l’ulteriore prezzo della mediazione.
Si tratta di elementi con i NOME l’ordinanza del Tribunale del riesame non si è adeguatamente, attribuendo, invece, apoditticamente al denunciante la NOMEtà di offesa del reato per il sol fatto di aver asseritamente ricevuto una minaccia indirizzata a terzi “sotto le spoglie di una transazione mirante a salvaguardare i s ed a spostare su terzi il sacrificio economico” e desumendo da tale asserit l’autosufficienza del racconto del COGNOME anche laddove privo di riscontri, la cui invece, era stata fondata dal giudice per le indagini preliminari non già sulla dichiarante, bensì sulla insufficiente attendibilità soggettiva dello stesso, accr anomalie sopra ricordate e ritenuta perciò tale da richiedere un adeguato vaglio di a del racconto.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha sempre evidenziato che le dichi di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente ut giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di con come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse di necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del t Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, Rv. 278499): il giudice per le indagini preliminari, n la modesta affidabilità delle dichiarazioni del COGNOMECOGNOME COGNOME luce della sua persona contraddizioni evidenziate nel suo comportamento, ha ritenuto che le parti del suo r prive di riscontri fossero, però, inidonee ad integrare gravi indizi di colpevolezza de difettando altri elementi idonei a vagliarne positivamente la credibilità.
L’ordinanza del Tribunale del riesame ha ribaltato tali valutazioni del giudice del senza un adeguato confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, addurre argomenti specifici dotati di maggiore persuasività che rendano adeguatamente delle divergenti valutazioni adottate in ordine all’attendibilità personale del Fa criticità del suo comportamento, così come richiesto dCOGNOME costante giurispru legittimità.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribu Napoli, che si conformerà ai principi dinanzi esposti.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di N competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024
Il Pr idene
NOME COGNOME