Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Balvano il DATA_NASCITA
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Salerno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che si è riportata alla requisitoria scritta, chiedendo l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 giugno 2025, il Tribunale del riesame di Salerno dichiarava inammissibile l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME, in proprio, rigettando l’impugnazione dal medesimo proposta, nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , per l’effetto confermando l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 6 maggio 2025, con cui veniva rigettata l’istanza di dissequestro RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somme, meglio descritte nel provvedimento impugnato, sequestrate alle predette RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rispettivamente in data 4 maggio, 5 maggio e 15 maggio 20 23, per l’importo complessivo di euro 116.921,21 quale profitto dei reati di indebita compensazione, frode fiscale e falso
contestati come commessi dal COGNOME, in concorso con altri soggetti, tra il 16 settembre 2021 ed il 16 novembre dello stesso anno.
Avverso tale provvedimento ha proposto congiunto ricorso per cassazione NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE predette RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, articolando quattro distinti motivi, di seguito sommariamente enunciati ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità del ricorso in proprio.
In sintesi, il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente escluso l’interesse ad agire in proprio, omettendo di valutare la documentazione attestante la titolarità dell’automezzo Iveco e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quote sociali sequestrate. Ricorda la difesa che, in tema di misure cautelari reali, la legittimazione ad impugnare compete a chiunque subisca gli effetti pregiudizievoli della misura, anche se non sia titolare formale del bene. Il mancato esame della documentazione e l’errata valutazione dell’interesse integrerebbero nel caso di specie il duplice vizio dedotto.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione nel merito quale legale rappresentante RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attesa la motivazione non effettiva e meramente apparente sul punto in ordine al requisito del periculum in mora e all’omessa valutazione degli elementi difensivi.
In sintesi, il ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza si sarebbe limitata a motivare il rigetto dell’appello cautelare con formule generiche e stereotipate sul periculum in mora , senza un concreto esame della posizione e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE difese RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’obbligo di motivazione effettiva e non apparente. In particolare, i giudici del riesame, nel rigettare le doglianze RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora , avrebbero motivato in modo stereotipato e astratto su presunte esigenze cautelari, senza alcun riferimento specifico alla situazione concreta RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o alle circostanze emergenti dagli atti. Diversamente, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto confrontarsi con gli elementi prodotti dalla difesa, laddove si è invece limitato ad una motivazione di stile meramente apparente.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge per evidente disparità di trattamento ed omessa applicazione di quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 50503/2023.
In sintesi, premette la difesa che questa Corte, con la sentenza n. 50503 del 2023, aveva già disposto l’annullamento di identici sequestri adottati in
relazione al medesimo provvedimento genetico nei confronti dei coindagati, ordinando la restituzione dei beni proprio per difetto motivazionale in ordine all’assenza di motivazione del periculum in mora . Il Tribunale del riesame, invece, omettendo di estendere tale effetto in assenza di motivi personali distintivi, avrebbe violato il principio di parità di trattamento processuale e di principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 111.
2.4. Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge per violazione del diritto di difesa e di diritto al contraddittorio.
In sintesi, sostiene il ricorrente che il Tribunale, non avendo esaminato né discusso le specifiche deduzioni difensive e la documentazione allegata, avrebbe leso il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost. Tra questi, i verbali di sequestro e gli atti prodotti a riprova della titolarità dei beni e dell’assenza dei presupposti cautelari, così omettendo di valorizzare quanto affermato da questa Corte con la richiamata sentenza n. 50503 del 2023, pur allegata in atti. I giudici si sarebbero limitati ad una motivazione tautologica che, di fatto, avrebbe impedito il controllo effettivo sulla corretta applicazione della legge, impedendo alla difesa di esercitare il proprio contraddittorio.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta in data 15 settembre 2025, requisitoria cui si è riportato in sede di udienza, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.
Avuto riguardo al primo motivo, relativo alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato in proprio dal COGNOME nonostante il sequestro avesse ad oggetto anche beni riconducibili al medesimo e a lui astrattamente restituibili, la doglianza è infondata atteso che, come riportato nel provvedimento impugnato (pag. 3 ordinanza), non contestato sul punto dal ricorrente, l’istanza di dissequestro avanzata dal COGNOME aveva ad oggetto esclusivamente beni RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quali egli è rappresentante.
Le ulteriori doglianze non meritano per il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO accoglimento dovendosi considerare l’intervenuta formazione del giudicato cautelare sul quale non possono incidere vicende inerenti altri indagati. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha espressamente respinto le doglianze relative al periculum in mora valorizzando, non solo la natura dei beni oggetto del sequestro, di facile dispersione, ma anche la condotta elusiva posta in essere e nel contempo ha, con motivazione congrua, respinto i rilievi difensivi. Si tratta di circostanze ritenute logicamente idonee a giustificare l’anticipazione degli effetti della confisca con motivazione che non può certo definirsi mancante o apparente. Giova quindi richiamare il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose altre pronunce (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 – dep. 21/02/2012, Rv. 252430; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2019, Rv. 245093).
E’ pervenuta in data 14 settembre 2025 istanza di trattazione orale a firma dell’AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia del ricorrente COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE“. Successivamente, in data 23 settembre 2025 è pervenuta memoria di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a firma dell’AVV_NOTAIO, con cui il difensore ha insistito per l’annullamento per violazione di legge per motivazione solo apparente, generica e stereotipata, in ordine alla sussistenza del periculum in mora con regressione al GIP che ha rigettato l’istanza di dissequestro, affinché provveda con motivazione conforme ai principi di diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, proposti dal COGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richiamate RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, trattati oralmente a seguito di tempestiva istanza di discussione orale, sono fondati, quanto al ricorso proposto in proprio, ed inammissibili, quanto a quelli proposti nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in epigrafe indicate.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Risulta dall’impugnata ordinanza che l’indagato avrebbe chiesto con l’atto di appello cautelare il solo dissequestro RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somme di denaro (v. pag. 4 dell’ordinanza), ciò che ha indotto anche il PG a ritenere inammissibile il motivo.
Tuttavia, dall’atto di appello cautelare, allegato dalla difesa dell’indagato alla memoria di replica alla predetta requisitoria del PG, risulta che l’indagato, già in data 28 gennaio 2025, in proprio e nella spiegata qualità, aveva richiesto al
Pubblico Ministero il dissequestro e la restituzione dei beni sequestrati, richiamando segnatamente i beni sequestrati in data 15 maggio 2023 dalla Guardia di finanza (Gruppo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), ossia l’automezzo TARGA_VEICOLO intestato a COGNOME NOME del valore di € 3. 000,00 e le quote sociali di 5 RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME è socio per un valore complessivo di € 5.000,00 (cfr. All.7 all’istanza di dissequestro avanzata al PM).
Avverso il provvedimento di rigetto del GIP datato 6 febbraio 2025, il COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ aveva proposto appello cautelare.
2.2. Ora, se, effettivamente, per le somme di denaro di pertinenza RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE due RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sequestratarie, l’indagato non poteva richiedere il dissequestro e la restituzione, in proprio, in quanto di pertinenza RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE predette RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (posto che, in tali casi, la disponibilità che costituisce il presupposto dell’interesse al gravame non spetta all’indagato in quanto tale, ma all’ente in nome del quale viene esercitata ed in nome del quale solo può essere fatta valere, atteso che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ‘ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione’ -come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte all’ud. 25 settembre 2025, ric. Calvarese, R.G. n. 34936/2024 -, interesse concreto ed attuale nella specie non allegato), tuttavia, non essendo limitata la istanza di dissequestro solo al denaro sequestrato alle RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ma anche ai predetti beni personali (automezzo e quote societarie), come si evince dall’atto di appello cautelare allegato, l’indagato, in proprio, era sicuramente legittimato a proporre l’appello cautelare in quanto titolare dell’interesse a chiederne il dissequestro e la restituzione.
Non può quindi considerarsi corretta, su tale punto, la soluzione cui sono pervenuti i giudici dell’appello cautelare.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
3.1. I giudici dell’appello cautelare, infatti, dopo aver dato puntualmente atto dell’esito del ricorso per cassazione proposto da alcuni degli indagati (conclusosi con l’annullamento del provvedimento del tribunale del riesame, integrativo, in punto di periculum in mora , del provvedimento genetico mancante della motivazione su quest’ultimo), hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte che distingue l’ambito applicativo degli istituti del riesame e della revoca, osservando come, secondo consolidata giurisprudenza, la nullità del provvedimento genetico per mancanza di motivazione deve essere dedotta a pena
di decadenza con la richiesta di riesame e non può invece essere eccepita con l’istanza di revoca.
Questa Corte ha, del resto, affermato che in tema di impugnazioni cautelari reali, è legittima la declaratoria, da parte del tribunale del riesame, di inammissibilità dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari reiettiva dell’istanza di dissequestro con cui sia dedotta la mancanza di motivazione sul “periculum in mora” nel caso in cui non sia stata previamente proposta la relativa eccezione al giudice di “prime cure”, posto che la carenza motivazionale rende il provvedimento genetico viziato da nullità relativa, che, ove non tempestivamente dedotta con l’istanza di dissequestro, non può essere eccepita, per la prima volta, con l’appello reale (Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285624 – 02). In tal senso, infatti, si è pronunciata espressamente questa stessa Sezione, ribadendo che la nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo deve essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame; non può, dunque, essere eccepita con l’istanza di revoca (Sez. 3, n. 40182 dell’11 ottobre 2022, non mass.).
3.2. Così chiariti i rapporti tra decreto genetico e l’ordinanza di rigetto dell’appello dinanzi al Tribunale del riesame, i giudici della cautela hanno richiamato poi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di appello avverso provvedimenti cautelari reali, la regola prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. che, a pena di nullità, impone al giudice l’obbligo di motivazione, opera soltanto per il provvedimento applicativo della misura, ma non per l’ordinanza che risponde all’istanza di restituzione dei beni sequestrati, ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale è consentita la motivazione ” per relationem ” ad atti del procedimento noti alle parti, e la sua impugnazione ha effetto devolutivo, attribuendo al giudice del gravame piena cognizione, con la possibilità di rimediare all’eventuale insufficienza della motivazione (Sez. 2, n. 7829 del 15/01/2021, Maracci, Rv. 280687 – 01).
3.3. Tanto premesso, i giudici dell’appello cautelare puntualizzano come l’ordinanza impugnata espressamente riferisce il pericolo di dispersione dei beni che consistono in somme di denaro, come tali ancor più facilmente disperdibili, con impossibilità in futuro di procedere ad ablazione, trattandosi peraltro di confisca diretta del profitto del reato. Si aggiunge nel provvedimento impugnato come tale periculum di dispersione dei beni è ricollegato alla concreta possibilità che l’indagato volontariamente se ne privi e che, nella specie, la natura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE imputazioni a carico dell’istante ne esclude in tal senso l’affidabilità soggettiva. Richiamata l’imputazione cautelare contestata all’indagato, peraltro, i giudici della cautela evidenziano come la somma in sequestro costituisce il profitto del reato consistente nel risparmio di imposte corrispondente. Emergendo, si legge, una
particolare spregiudicatezza criminale dell’indagato nella complessiva elaborazione ed attuazione del progetto criminoso, indicativa di una specifica volontà, oltre che abilità, nella movimentazione del flussi di denaro, ciò richiede, per il Tribunale, a prescindere dalla solidità finanziaria della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dello stesso indagato (ciò che consente di disattendere la censura, sollevata in ricorso, secondo cui i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto della documentazione difensiva allegata in sede di appello cautelare), un tempestivo intervento ablativo nella prospettiva di assicurare definitivamente il profitto dei reati contestati.
3.4. Alla stregua di quanto sopra, dunque, è del tutto privo di pregio il motivo dedotto, non potendo certo qualificarsi come apparente e di stile la motivazione dei giudici dell’appello cautelare.
Il terzo motivo è inammissibile in ragione di quanto già esposto a proposito del precedente motivo.
4.1. Si è già detto, infatti, che la nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo deve essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame; non può, dunque, essere eccepita con l’istanza di revoca (Sez. 3, n. 40182 dell’1 1 ottobre 2022, non mass.). I giudici, pertanto, correttamente non hanno tenuto conto di quanto statuito da questa stessa sezione con la sentenza richiamata (n. 50503/2023, resa nel procedimento a carico della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante), che ha annullato, in sede di riesame (e non di appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca, come nel caso di specie) la decisione con cui il tribunale del riesame aveva inteso integrare in punto di periculum in mora la ritenuta motivazione del provvedimento del AVV_NOTAIO, pur in assenza di ogni motivazione formulata da quest’ultimo.
Detto effetto, pertanto, essendo diversi i presupposti in base ai quali questa Corte aveva adottato la declaratoria di annullamento (non trattandosi di integrazione operata dal tribunale del riesame, ma di integrazione operata dal GIP nel provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca, cui il giudice dell’appello cautelare ha fatto rinvio per relationem , senza che l’indagato potesse, come visto, eccepire l’assenza di motivazione sul periculum del decreto genetico in sede di istanza di revoca), non erano dunque estensibili al caso esaminato dal tribunale ed oggetto di sindacato da parte di questa Corte, non ravvisandosi la violazione di legge dedotta.
Infine, anche il quarto ed ultimo motivo è inammissibile.
5.1. In particolare, lo stesso è inammissibile per genericità, in quanto si limita a criticare il provvedimento impugnato, tacciandolo di nullità per omesso
esame RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, senza tuttavia specificare in cosa consista l’omissione del Tribunale, indicando le specifiche deduzioni non valutate e l’eventuale impatto che la loro valutazione avrebbe avuto sulla decisione del tribunale.
La mancanza di una specifica indicazione nel ricorso riguardante le deduzioni non valutate dal tribunale e il loro potenziale impatto conduce, infatti, all’inammissibilità per genericità, poiché il ricorso deve esporre in modo autosufficiente i motivi di impugnazione e il suo contenuto deve essere sufficiente a circoscrivere le doglianze e la portata della valutazione richiesta. Per evitare tale inammissibilità, è necessario identificare con precisione le deduzioni ritenute omesse o non considerate, spiegare dettagliatamente perché la loro omessa valutazione costituisce un vizio della sentenza e dimostrare il nesso di causalità tra l’omissione e la decisione del tribunale.
Ne consegue, pertanto, l’assenza della violazione di legge dedotta.
5.2. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato.
Sulla vicenda grava, infatti, il giudicato cautelare. L ‘istanza di dissequestro si basava solo sulla pretesa estensione agli odierni sequestri della richiamata sentenza di annullamento dello stesso provvedimento genetico per difetto di periculum .
Quanto sopra non costituisce tuttavia ‘fatto nuovo’ che legittima la revoca del sequestro preventivo. Ed invero, nel procedimento di riesame RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, l’estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell’impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell’unitarietà del procedimento, sul rilievo che l’impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ne ha comportato un’anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un diverso ricorso assegnato ad altra Sezione della Corte). (Sez. U, n. 19046 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252529 -01; nello stesso senso, Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, Rv. 222261 -01).
Nel caso di specie, come detto, vi è il giudicato cautelare che riguarda anche il periculum .
6. I ricorsi proposti nell’interesse RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE due RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrenti al pagamento RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuna in favore della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibili i ricorsi RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE” che condanna al pagamento RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME