Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51067 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51067 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Capua il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Francolise il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Marano di Napoli il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA;
NOME, nata a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA;
NOME NOME “NOMENOME, nato a Pozzuoli DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile, nonché l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, la quale eccepisce altresì la tardività del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Per ragioni di comodità espositiva, è brevemente riassunta di seguito la vicenda processuale che interessa gli indagati.
1.1. Il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in data 19/07/2022, respingeva la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il delitto di RAGIONE_SOCIALE per delinquere di tipo camorristico (art. 416-bis, cod. pen.) (capo 1);
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per reati in materia di armi (artt. 10, 12 e 14 legge n. 14/10/1974, n. 497), aggravati dalla finalità di agevolare un’RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico (art. 416-bis.1 cod. pen.) (capo 2);
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il delitto di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-bis cod. pen.), aggravato dalla finalità di agevolare un’RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico (art. 416-bis.1 cod. pen.) (capo 3);
NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il reato di procurata inosservanza di pena (art. 390
cod. pen.), aggravato dalla finalità di agevolare un’RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico (art. 416-bis.1 cod. pen.) (capo 4).
In particolare, quanto alla gravità indiziaria, il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari affermava, in relazione al capo 1), che dall’esame delle conversazioni captate era emerso un mero tentativo da parte di NOME COGNOME di riconquistare le piazze di spaccio (con particolare riferimento alla zona del rione Traiano) e che tale tentativo era rimasto in una fase affatto embrionale, a causa sia della posizione ormai isolata dell’uomo, sia del nuovo arresto dello stesso COGNOME, dopo soli trentanove giorni di latitanza.
Quanto al capo 2), riteneva che il tenore criptico delle conversazioni captate, unitamente all’esito negativo del servizio di osservazione, pedinamento e controllo, eseguito in concomitanza con i dialoghi registrati, non consentisse di ritenere integrata la gravità indiziaria, non potendosi escludere, anche alla luce dei numerosi dialoghi sugli stupefacenti, che si alludesse ad un bene diverso da un’arma.
Quanto al capo 3), considerava integrata la gravità indiziaria, eccetto che per l’aggravante della agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al capo 4), ravvisava la sussistenza del quadro indiziario con riferimento al delitto di procurata inosservanza di pena nei confronti degli indagati in cui il reato è stato contestato, ad eccezione di NOME COGNOME (il suocero di COGNOME), di cui non reputava provata una specifica attività di copertura o di ausilio.
Negava inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari in capo a tutti gli indagati, in considerazione del loro stato di incensuratezza e del carattere episodico degli eventi delittuosi, strettamente dipendenti dalla temporanea latitanza di COGNOME NOME, elementi che non consentivano, dunque, di ravvisare il pericolo di recidiva o quello di fuga, ed escludeva il pericolo di inquinamento probatorio, risultando le modalità del fatto definitivamente cristallizzate nel materiale indiziario.
1.2. Il Pubblico Ministero proponeva appello avverso l’ordinanza, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
1.3. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’appello cautelare, in data 23/06/2023, dichiarava l’impugnazione inammissibile, rilevando come il Pubblico Ministero, sia nel testo della richiesta conclusiva, sia nella parte motiva, senza nemmeno richiamare le richieste originariamente contenute nella mozione cautelare rivolta al AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, avesse limitato l’atto di impugnazione alla disamina dei gravi indizi di colpevolezza ed alla qualifica giuridica dei fatti, non formulando invece specifica richiesta di applicazione di
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misure cautelari, né esprimendo valutazioni sulla sussistenza e sulla permanenza delle esigenze cautelari, oltre che sull’adeguatezza delle misure da applicare.
Aggiungeva come, per la gran parte degli indagati chiamati a rispondere dei capi 3) e 4), la gravità indiziaria fosse stata affermata dal AVV_NOTAIO le indagini preliminari il quale, tuttavia, aveva negato la sussistenza delle esigenze cautelari, precisando che con tali argomentazioni il Pubblico Ministero non si era confrontato, essendosi piuttosto limitato a richiedere il riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Osservava che, anche per gli altri indagati, l’atto di impugnazione, dopo aver censurato le valutazioni del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari sulla carenza della gravità indiziaria, non conteneva alcuna richiesta di applicazione di misura cautelare, rendendo di fatto inutile l’eventuale accoglimento dei profili di censura formulati e concludeva richiamando, sul punto, l’insegnamento di legittimità secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto di richiesta della misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare sulle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010).
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo, con un solo motivo, violazione dell’art. 310 cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente ha eccepito che la premessa dell’impugnazione spiegava bene quale fosse la domanda cautelare e che, per contro, il Tribunale ha trascurato come, posto il principio di unitarietà del procedimento cautelare, là dove l’istante non apporti modifiche alla sua mozione iniziale, questa resta ferma in ogni sua parte.
Ha aggiunto che la valutazione di inammissibilità non compete al giudice di merito ma soltanto alla Corte di cassazione, a tale caso riferendosi d’altronde la sentenza richiamata dal Tribunale, laddove l’impugnazione devolve al Tribunale la verifica di tutte le risultanze processuali, legittimandolo a considerare anche punti della motivazione dell’ordinanza che non abbiano formato oggetto di specifica critica nell’atto di appello (Sez. 1, n. 38681 del 05/04/2006, Catarisano, Rv. 268114).
Ha infine ricordato come i reati per cui si procede prevedano esigenze cautelari obbligate, nella forma del massimo rigore, salvo la prova di insussistenza del clan e dei reati di contorno aggravati – prova nel caso di specie non raggiunta, non essendo legislativamente previsti tempi di durata minimi del gruppo associativo -, considerato peraltro che il Pubblico ministero aveva già ampiamente
spiegato per quali ragioni si imponeva la misura invocata nell’istanza proposta al giudice per le indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del pubblico ministero avverso un provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, in cui il ricorrente si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma nulla prospetti quanto alla permanenza delle esigenze cautelari. Ciò, perché l’accoglimento del gravame su tale profilo non potrebbe comunque condurre all’applicazione della misura e, quindi, ad un risultato pratico vantaggioso per l’impugnante.
Tale principio, che questa Corte intende ribadire nel presente giudizio e la cui validità il Pubblico ministero ricorrente circoscrive al ricorso per cassazione, possiede, invero, una portata generale, come peraltro si evince dalla lettura per esteso della sentenza richiamata dal Tribunale dell’appello cautelare (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, cit., tuttavia calibrata su un caso di ricorso per cassazione, al quale si riferisce, di conseguenza, la massima).
Esso vale, dunque, anche nella fase dell’appello cautelare.
Né si potrebbe obiettare che, nel caso di specie, la necessità di motivare la permanenza delle esigenze cautelari trovi un limite ove tali esigenze possano ritenersi implicitamente sussistenti, in quanto la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Tale precisazione è stata, in effetti, operata dalla giurisprudenza di questa Corte (vd. Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Rv. 282355) in una situazione in cui le esigenze cautelari erano state ravvisate nell’ordinanza genetica (e, in sede di riesame, era stata esclusa soltanto la gravità indiziaria).
Ove la presunzione «non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito» – prosegue pronuncia da ultimo citata – deve infatti ritenersi che «il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, sia di per sé automaticamente evocativo dell’interesse all’impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito».
Questo non è il caso in oggetto.
Come già ricordato, il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari aveva infatti negato l’applicazione della custodia in carcere nei confronti degli indagati e, a tal fine,
aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche della gravità del quadro indiziario, in relazione alle ipotesi di reato associativa e di quelle comunque aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. proc. pen., argomentando dal fallimento del tentativo, operato da NOME COGNOME, di ricostituire l’RAGIONE_SOCIALE nel brevissimo arco temporale (39 giorni) della sua latitanza (tentativo attorno al quale ruotando anche i reati aggravati dalla “circostanza della mafiosità”).
Dunque, risultando nel caso di specie la presunzione legislativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. senz’altro superata, il Pubblico Ministero ricorrente avrebbe dovuto argomentare (anche) la permanenza delle esigenze cautelari, onere al quale si è sottratto, incidentalmente, anche nella sede presente, del ricorso per cassazione.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 28/11/2023