Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 6826  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni relative al sequestro.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 15/12/2022 del Tribunale di Roma che l’ha assolto dal reato di cui all’art. 10quater, d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver commesso il fatto.
1.1.Con unico motivo lamenta il mantenimento del sequestro preventivo e deduce, al riguardo, l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 321, cod proc. pen., e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso deve essere qualificato come appello cautelare ed è inammissibile perché tardivo.
3.0sserva il Collegio:
3.1.il ricorrente è stato irrevocabilmente assolto per non aver commesso il fatto;
3.2.spiega il Giudice che il reato a lui contestato era stato commesso dall’altro coimputato, NOME COGNOME, cui la rubrica aveva attribuito il delitto d cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, invece commesso, afferma il Tribunale dal COGNOME;
3.3.in altre parole, vi sarebbe stato, secondo il Tribunale, uno scambio di persone ed un’inversione di ruoli: il ricorrente avrebbe commesso il reato attribuito al NOME e viceversa;
3.4.di qui la decisione di trasmettere gli atti al pubblico ministero e d mantenere il sequestro preventivo;
3.5.tanto premesso, nella parte in cui decide le sorti del sequestro preventivo già adottato, la sentenza assume forma di ordinanza avverso la quale l’unico rimedio esperibile è l’appello di cui all’ad 322-bis cod. proc. pen.;
3.6.trova applicazione anche in tema di provvedimenti cautelari reali, il principio secondo il quale sono immediatamente impugnabili, ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen., le ordinanze in materia di libertà personale, anche se contestuali alla sentenza o addirittura materialmente in essa contenute: e ciò sia perché i rimedi del riesame e dell’appello dinanzi al cosiddetto tribunale della libertà sono esperibili contro tutti i provvedimenti adottati da qualsiasi giudice i materia di misure cautelari personali nella fase delle indagini preliminari e in quelle successive, sia in considerazione dell’autonomia concettuale del procedimento incidentale “de libertate” da quello avente ad oggetto la decisione
sul merito dell’impugnazione (Sez. 1, n. 5536 del 24/10/1996, COGNOME, Rv. 206042 – 01; Sez. 1, n. 4703 del 08/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196230 – 01; Sez. 2, n. 6756 del 04/12/1990, dep. 1991, Passannante, Rv. 186864 – 01; Sez. 5, n. 18779 del 12/01/2015, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 22712 del 05/12/2012, dep. 2013, COGNOME, non mass.; nel senso che i rimedi del riesame e dell’appello dinanzi al tribunale del capoluogo di provincia sono esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che in quelle successive, Sez. U, n. 11 del 23/11/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186130 – 01);
3.7.ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., nel termine di dieci dal deposito (contestuale) della motivazione e, dunque, entro il 27/12/2022 (essendo il 25 ed il 26 dicembre giorni festivi);
3.8.il ricorso, poiché depositato il 30 dicembre 2022, è perciò tardivo.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua li.
Così deciso in Roma, il 07/11/2023.