Appello aspecifico: la Cassazione ribadisce i requisiti di ammissibilità
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine della procedura penale: un appello aspecifico, ovvero generico e privo di un confronto critico con la decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere come redigere un atto di appello efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini per il reato di furto aggravato. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello presso la Corte d’Appello di Bologna. Tuttavia, i giudici di secondo grado dichiaravano l’impugnazione inammissibile. Contro questa declaratoria, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, lamentando l’erroneità della decisione della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’appello aspecifico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno qualificato il ricorso come manifestamente infondato, ribadendo che l’appello originario era effettivamente viziato da aspecificità. La conseguenza è stata non solo la conferma dell’inammissibilità, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Appello Aspecifico è Destinato al Fallimento
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle ragioni per cui l’appello è stato considerato inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’unico motivo di doglianza sollevato dall’appellante riguardasse la quantificazione della pena. Tuttavia, questa critica era formulata in modo generico e, soprattutto, era del tutto priva di un confronto critico con le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado nella motivazione della sentenza.
Il Tribunale aveva chiaramente spiegato le ragioni della pena inflitta (peraltro, vicina al minimo edittale) in una sezione specifica della sentenza. L’appellante, invece di contestare puntualmente quel ragionamento, si era limitato a una lamentela generica. Secondo la Cassazione, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2017), l’atto di impugnazione deve possedere un carattere di specificità che si traduce nella necessità di attaccare in modo mirato le parti della sentenza che si ritengono errate. Un appello che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche vaghe senza dialogare con la motivazione del giudice, è un appello aspecifico e, come tale, processualmente inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica forense. La redazione di un atto di impugnazione non può essere un mero esercizio di stile o una semplice espressione di dissenso. È necessario un lavoro analitico e approfondito sulla sentenza di primo grado, identificando i passaggi logici della motivazione e costruendo contro-argomentazioni precise e pertinenti. Ignorare questo dovere di specificità non solo rende l’impugnazione inutile, ma espone l’assistito a ulteriori conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende. In definitiva, la qualità e la specificità dei motivi sono il presupposto indispensabile per poter accedere a un giudizio di merito in appello.
Perché il ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’. L’unico motivo sollevato, relativo alla pena, era del tutto privo di un confronto critico con le specifiche ragioni esposte nella motivazione della sentenza di primo grado.
Cosa significa che un motivo di appello deve avere un ‘confronto critico’?
Significa che l’atto di impugnazione non può limitarsi a una critica generica, ma deve analizzare puntualmente il ragionamento del giudice della precedente decisione, evidenziando gli specifici errori di fatto o di diritto che si intendono contestare.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 Euro) a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1 n.7, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che si duole della declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto, è manifestamente infondato perché, come rilevato dalla Corte distrettuale, l’atto di impugnazione era aspecifico, fondandosi solo su un motivo in punto di pena (pena irrogata, peraltro, in prossimità del minimo edittale) che era del tutto privo di confronto critico con le ragioni della decisione esposte al paragrafo 4 pagina 6 della decisione di primo grado (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024