Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27458 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27458 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito di prescrizione;
lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse del ricorrente, che ha aderito alle conclusioni della Procura AVV_NOTAIO, chiedendo in subordine l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 26 giugno 2023, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione, riqualificato in atto di appello dalla Corte di cassazione, Sezione Sesta, in data 12 novembre 2019 e tramesso alla Corte fiorentina per il giudizio.
In sostanza, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello rilevando come la sentenza di primo grado, emessa all’esito del giudizio abbreviato, consistendo in un proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. non poteva essere appellabile, per la preclusione prevista dall’art. 443, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce l’abnormità della sentenza a seguito del rinvio della Suprema Corte ai sensi dell’art. 568, comma 5 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello di Firenze aveva disatteso il provvedimento della Corte di legittimità, che aveva ritenuto appellabile implicitamente il provvedimento di primo grado.
La decisione della Corte di appello di Firenze ha determinato, ritenendo di fatto la propria incompetenza, una stasi del procedimento che determina l’abnormità dello stesso, che per altro contrasta con la valutazione della Corte di legittimità.
Il ricorrente chiarisce di avere interesse alla impugnazione del provvedimento di primo grado, anche per vedere dichiarata l’estinzione del delitto per prescrizione, più favorevole rispetto a quella prevista dall’art.131-bis cod. pen.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 comma 8, di. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, in quanto il reato è estinto per prescrizione, essendo stato errato ritenere non appellabile la sentenza di primo grado.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha ribadito con memoria le conclusioni del ricorso proposto, aderendo alle richieste dalla Procura AVV_NOTAIO.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza dell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 – 01; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 – 02; mass. conf. N. 313 del 2021 Rv. 280168 – 01, N. 38253 del 2018 Rv. 273738 – 01, N. 40381 del 2019 Rv. 276934 – 01).
In ossequio a questo principio, la Corte di cassazione ha disposto la mera trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
Nel caso in esame, la Corte di Firenze ha deciso ritenendo inammissibile l’atto di impugnazione riqualificato in appello.
Va da subito osservato che la denuncia di abnormità per ‘stasi’ non è fondata.
A ben vedere il provvedimento della Corte territoriale, dichiarativo della inammissibilità dell’appello, è normalmente impugnabile, come lo è stato, il che esclude l’abnormità.
Infatti, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Toni (sentenza n. 25957 del 26/03/2009), l’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge.
Nel caso in esame il giudice dell’appello, a fronte non di una sentenza di annullamento con rinvio, ma della trasmissione degli atti, ha effettuato il vaglio relativo all’ammissibilità dello strumento di impugnazione, attribuitogli dall’ordinamento, ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen.
E il potere di dichiarare l’inammissibilità del mezzo di impugnazione non spetta al Giudice della riqualificazione bensì al Giudice competente: difatti, il giudice che proceda alla ‘conversione’ di un mezzo di impugnazione non consentito in mezzo di impugnazione consentito, ai sensi dell’art. 568, comma quinto, cod.
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proc. pen., non ha anche il potere di dichiarare la inammissibilità del mezzo stesso, spettante, invece, al solo giudice competente per l’impugnazione (Sez. 5, n. 287 del 24/11/2005, dep. 10/01/2006, COGNOME, Rv. 233753 – 01; N. 521 del 1995 Rv. 201437 – 01, N. 19632 del 1995 Rv. 201455 – 01, N. 6559 del 1999 Rv. 213984 – 01).
Ne consegue la infondatezza della denuncia di abnormità.
D’altro canto, il ricorso è fondato in quanto, contestando la ritenuta inammissibilità, di fatto rappresenta l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza per ottenere la pronuncia più favorevole della estinzione per prescrizione.
4.1 Sul punto deve osservarsi come sia consolidato il principio per vi è interesse dell’imputato alla impugnazione della sentenza che esclude la punibilità del reato in applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280226 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877 – 01).
4.2 Va altresì evidenziato come la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282214 – 01; mass. conf: N. 11040 del 2016 Rv. 266505 – 01, N. 27055 del 2015 Rv. 263885 – 01).
4.3 Va anche considerato che certamente la questione posta dalla sentenza di inammissibilità ora impugnata, quanto alla appellabilità, anche all’esito del giudizio abbreviato, della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. pone temi non manifestamente infondati, anche in relazione a profili di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen.
Va a tal proposito ricordato che la Corte Costituzionale ha affermato, con sentenza n. 274 del 2009, la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente, emesse nel corso del giudizio abbreviato. Afferma la Corte costituzionale che il giudizio abbreviato si fonda sulla
libera accettazione, da parte dell’imputato, di limitazioni a diritti e facoltà, quale contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio: tra tali limitazioni rientrano quelle all’appello che, per essere costituzionalmente compatibili, debbono essere basate su criteri razionali. Nella specie, all’esame della Corte delle leggi è apparso irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l’imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e non possa, invece, appellare l’assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità, considerato che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente liberatoria, postula l’accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all’imputato e dell’assenza di cause di giustificazione e può comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano giuridico, come l’applicazione di una misura di sicurezza.
Ben consapevole, questo Collegio, della diversità delle situazioni, deve d’altro canto escludere che il tema posto sia del tutto infondato, anche perché è stato in modo condivisibile osservato, in tema di impugnazione del pubblico ministero della sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., proprio se emessa all’esito di giudizio abbreviato, che tale pronuncia è impugnabile senza i limiti di cui all’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, pur se la stessa presenti marcate peculiarità (Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 – 01).
Con tale ultima pronuncia è stato evidenziato come, per un verso, le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si caratterizza in quanto «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2021, dep. 2022, Tushaj).
Per altro si è ricordato che la Corte costituzionale (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione».
L’esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di “lieve” offensività, l’esigenza punitiva diviene recessiva.
In tale contesto vene anche richiamata Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di
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proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. peri.
Anche è stata richiamata la relazione al Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, di accompagnamento al testo del decreto legislativo, che pone in evidenza, ha aggiunto la Corte costituzionale, che «l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – accertata con sentenza passata in giudicato in esito ad un rituale processo – non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile.
A questo accertamento penale, passato in giudicato in ordine all’entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l’azione civile) il risarcimento, deve attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l’imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)».
Emerge, quindi, una forte peculiarità della sentenza di proscioglimento in esame, ibrida per molti versi, tanto che la stessa va iscritta nel casellario giudiziario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, o può trovare applicazione per il reato di guida in stato di ebbrezza la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se l’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) richiede testualmente una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U, Tushaj, cit.).
4.3 Va pertanto evidenziata la non manifesta infondatezza delle questioni fin qui esaminate, che però non assumono rilevanza a fronte della richiesta di estinzione per prescrizione formulata dal ricorrente. Ammissibile così il ricorso, nel caso in esame l’estinzione del reato è maturata il 29 aprile 2022, prima della sentenza d’appello del 26 giugno 2023, ed erroneamente non è stata dichiarata dal giudice di merito.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, 25/03/2024 Il Consigliere estensore