Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/4/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento del 12 marzo 2024 con il quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., in relazione partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, facente capo ai fratelli NOME e NOME COGNOME, operante in Barra e zone limitrofe.
2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussistenza della condotta partecipativa incentrata sulla erronea valutazione del contenuto di un messaggio WhatsApp del 4 gennaio 2023, intervenuto tra il fratello del ricorrente, NOME COGNOME, e NOME COGNOME, messaggio che conduceva, nel corso di una perquisizione domiciliare, al rinvenimento di una pistola, costituita dalla “replica in metallo di una pistola ad avancarica mod. TARGA_VEICOLO. di colore nero, con la canna priva di tappo rosso”. Analogo è l’errore dell’ordinanza impugnata nella valutazione del contenuto della conversazione telefonica del 10 gennaio 2023 intercorsa tra i fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso della quale veniva commentato l’arresto di NOME COGNOME, trovato in possesso di altra pistola con matricola abrasa e arrestato in compagnia di NOME COGNOME. Sostiene il ricorrente che il mero riferimento da parte di NOME COGNOME che il COGNOME “stava con loro” non è idoneo a comprovare la condotta partecipativa, e, comunque, non è provato il presupposto della ricostruzione accusatoria e, cioè, che NOME COGNOME si stesse recando, al momento dell’arresto, a commettere un agguato ai danni di tale NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I prospettati vizi di motivazione sulla valutazione della gravità indiziaria relazione alla sussistenza del reato sono generici e manifestamente infondati.
E’ del tutto generico il primo passaggio argomentativo del ricorso posto che l’episodio del rinvenimento della pistola replica in metallo di una pistola a avancarica TARGA_VEICOLO. di colore nero, con la canna priva di tappo rosso, non rileva ai fini della valutazione della posizione di NOME COGNOME ma del fratel NOME ed è richiamato nell’ordinanza impugnata solo con riferimento alla coeva perquisizione che veniva eseguita a casa COGNOME, in seguito all’arresto del ricorrente.
A carico di NOME COGNOME rileva, invece, il sequestro dell’arma trovata in suo possesso al momento dell’arresto, arma che, verosimilmente, era stata anch’essa oggetto di una conversazione intercettata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, viste la giustificazioni fornite da NOME all’amico quando gli promette di fargliene riavere “una uguale” perché il fratello era stato arrestato e la casa perquisita Tuttavia la incertezza del riferimento di tale conversazione alla pistola cal. 9 ovvero a quella sequestrata a COGNOME non rileva a favore di NOME COGNOME, stante la
flagranza della detenzione dell’arma comune da sparo, perfettamente funzionante, trovatagli indosso al momento dell’arresto.
Altrettanto generici, perché volti alla rilettura degli elementi di fatto post fondamento della decisione e manifestamente infondati, risultano i denunciati vizi di illogicità dell’ordinanza impugnata in relazione al coinvolgimento di NOME COGNOME in un attentato ai danni di NOME COGNOME COGNOME: il ricorrente, era stato, infa tratto in arresto proprio mentre si recava, armato, munito di guanti in lattice cappellini e altro materiale atto al travisamento, a compiere l’aggressione che costituisce oggetto della conversazione del 10 gennaio 2023 – successiva di due giorni all’arresto – tra NOME COGNOME e il fratello NOME.
NOME COGNOME riferisce al fratello che “NOMENOME, quando era stato arrestato, stava andando a cercare “o m’briacon” (soprannome di COGNOME NOME), descrivendo un’azione che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si inseriva nella contrapposizione armata tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contrapposizione che NOME COGNOME, nel prosieguo della conversazione, riassumeva al fratello elogiando anche la capacità criminale del giovane “NOME“, addirittura superiore a quella del fratello NOME.
La circostanza che NOME COGNOME fosse armato; il riferimento di NOME COGNOME alle circostanze in cui egli stesso si trovasse in condizioni analoghe a quelle del COGNOME, che però era stato arrestato; l’elogio delle capacità criminale di NOME COGNOME, giustificano e rafforzano l’affermazione di appartenenza al RAGIONE_SOCIALE che NOME COGNOME faceva con il fratello precisando “sta con noi,…sta proprio con me e con il cugino”.
Rileva il Collegio che in presenza di un fatto comunicativo, quale quello intercorso tra i due fratelli COGNOME, l’individuazione del contesto in cui è avvenuta l comunicazione; la ricostruzione della sottostante dinamica della contrapposizione armata tra gruppi in cui andava collocata anche la condotta ascritta all’indagato e l’elogio della capacità criminale del giovane COGNOME NOME, contribuiscono a definire il significato della rivendicazione di appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, qualificandola in termin di gravità indiziaria, conclusione fondata su un’operazione di selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti compiuta dal giudice del merito e che, in mancanza di evidenti illogicità non può essere sindacata nel giudizio per cassazione.
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che il contenuto della descritta conversazione, in cui NOME COGNOME riassumeva al fratello la geografia degli schieramenti · dei gruppi e le ultime azioni di contrasto, autorizzasse l’obbligata conclusione che NOME COGNOME si fosse inserito nel gruppo dei fratelli COGNOME, condividendone le finalità e contribuendo a rafforzare con le sue azioni, il potere del gruppo proprio nel contesto della descritta contrapposizione, risultato avallato dall’arresto del NOME quale, del resto, era partita la conversazione tra i due fratelli, a prescinder
dalla conoscenza dei fatti più recenti da parte di NOME COGNOME che, comunque, era ben a conoscenza della famiglia COGNOME e dei suoi componenti che, nel corso della conversazione, passava in rassegna per stabilire la capacità criminale dei tre fratelli COGNOME, che gli veniva confermata da NOME COGNOME.
2.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 2 ottobre 2024
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La Consigliera relatrice