Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10881 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 10881  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso Corte di Appello di Reggio Calabria
nei confronti di:
NOME nato in Sudan il DATA_NASCITA
NOME NOME Detto “NOMENOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA NOME nato in Senegal il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Locri il DATA_NASCITA
Curiale NOME nato a Varallo il DATA_NASCITA
NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato in Costa d’Avorio il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA
NOME nato a Locri il DATA_NASCITA
NOME NOME in Etiopia il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE nato in Eritrea il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a Siderno il DATA_NASCITA
e da:
NOME NOME nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME;
udito  il  Pubblico  ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE  NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugNOME, limitatamente alla ritenuta inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni e rigetto nel resto, quanto al  ricorso  del  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE,  e  per  la  inammissibilità  del  ricorso proposto da COGNOME;
uditi i difensori che hanno concluso come COGNOME.
AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE, in difesa del RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , insiste per l’accoglimento del ricorso presentato dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di Reggio Calabria, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso.
AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, conclude per il rigetto del primo motivo e per l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso presentato dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di Reggio Calabria.
AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, conclude per il rigetto  del  primo  motivo  e  per  l’inammissibilità  del  secondo  motivo  di  ricorso presentato  dal  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE  presso  la  Corte  di  appello  di  Reggio Calabria.
AVV_NOTAIO,  in  difesa  di  NOME  COGNOME,  si  riporta alla  memoria  depositata  in  cancelleria  e  insiste  per  il  rigetto  del  ricorso  del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di Reggio Calabria.
AVV_NOTAIO,  in  difesa  di  NOME  COGNOME  detto “NOME“, insiste per l’inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di Reggio Calabria.
AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, insiste per il rigetto del ricorso presentato dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di Reggio Calabria.
AVV_NOTAIO, in difesa di NOME e di NOME,  insiste  per  il  rigetto  del  ricorso  presentato  dal  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di Reggio Calabria.
AVV_NOTAIO,  in  difesa  di  NOME, NOME  COGNOME e NOME, insiste per l’inammissibilità  o  il rigetto del ricorso presentato dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di Reggio Calabria.
AVV_NOTAIO,  in  difesa  di  NOME  COGNOME,  chiede l’accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.  Con  sentenza  del  30  settembre  2021,  ad  esito  del  giudizio  ordinario,  il Tribunale di Locri -per quanto qui rileva in relazione alle posizioni RAGIONE_SOCIALE imputati nei  confronti  dei  quali  è  stato  proposto  il  ricorso  del  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE -condannava alle pene ritenute di giustizia:
NOME  COGNOME, ritenuta responsabile del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis cod. pen.), ascrittole  al  capo  5B.10)  RAGIONE_SOCIALEa  rubrica,  con  riqualificazione  RAGIONE_SOCIALEa  condotta  nella forma tentata;
COGNOME NOME, detto NOME, ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione per delinquere, così riqualificato il fatto contestatogli al capo 1), nonché RAGIONE_SOCIALEe truffe ex art. 640bis cod. pen. ascrittegli ai capi 5B.2) e 5B.4);
NOME,  ritenuto  responsabile  del  reato ex art.  640bis cod.  pen. ascrittogli al capo 5B.4);
COGNOME  NOME,  ritenuto  responsabile  dei  reati  di  partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1), truffa aggravata ex art.  640bis cod. pen. (capo 2, così riqualificato il fatto contestato come abuso d’ufficio, nonché capi 5A, 5B.1, 5B.2, 5B.3, 5B.4, 5B.5, 5B.6, 5B.9 e -previa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta nella forma tentata -5B.10), e peculato (capi 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4), con limitazione in alcuni casi a determinati importi;
Curiale  NOME COGNOME, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1), truffa aggravata ex art. 640bis cod. pen. consumata  o  tentata  (capo  2,  così  riqualificato  il  fatto  contestato  come  abuso d’ufficio e limitatamente a un importo minore) e peculato (capo 9.12);
NOME, ritenuta responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1), truffa aggravata ex art. 640bis cod. pen. (capi  5A,  5B.1,  5B.2,  5B.3,  5B.4,  5B.5,  5B.6,  5B.9  e -previa  riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta nella forma tentata -5B.10) e peculato (capi 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4), con limitazione in alcuni casi a determinati importi;
NOME,  ritenuto  responsabile  del  reato ex art.  640bis cod.  pen. ascrittogli al capo 5B.4);
COGNOME NOME, ritenuto responsabile dei reati di promozione e organizzazione RAGIONE_SOCIALE ‘associazione per delinquere finalizzata a trarre profitto illecito dalle risorse pubbliche  gestite nell’ambito del sistema  RAGIONE_SOCIALE‘accoglienza dei migranti  (capo  1),  truffa  aggravata ex art.  640bis cod.  pen.  (capo  2,  così riqualificato il fatto contestato come abuso d’ufficio, nonché capi 5A, 5B.1, 5B.2,
5B.3,  5B.4,  5B.5,  5B.6,  5B.9  e -previa  riqualificazione  RAGIONE_SOCIALEa  condotta  nella forma tentata -5B.10) e peculato (capi 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4), con limitazione in alcuni casi a importi minori di quelli contestati, falso ideologico in atto pubblico continuato (capo 6), falso in certificazione amministrativa (capi 11, 19 e 20) e abuso d’ufficio (capi 15 e 16) ;
COGNOME  NOME,  ritenuta  responsabile  dei  reati  di  partecipazione  ad associazione per delinquere (capo 1), truffa aggravata ex art. 640bis cod. pen. (capo  2,  così  riqualificato  il  fatto  contestato  come  abuso  d’ufficio)  e  peculato (capo 9.7);
NOME NOME, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione  ad associazione per delinquere (capo 1), truffa aggravata ex art. 640bis cod. pen. consumata  o  tentata  (capo  2,  così  riqualificato  il  fatto  contestato  come  abuso d’ufficio e ridotto  l’ importo)  e  peculato  (capi  9.9,  limitatamente  a  una  somma inferiore, e 9.11);
NOME COGNOME, ritenuta responsabile dei reati di truffa aggravata ex art. 640bis cod.  pen.  (capo  10,  previa  riqualificazione  RAGIONE_SOCIALEa  condotta  nella  forma tentata),  e  peculato  (capi  9.2,  9.3  e  9.4),  con  limitazione  in  alcuni  casi  a determinati importi;
RAGIONE_SOCIALE,  ritenuto  responsabile  del  reato ex art.  640bis cod.  pen. ascrittogli al capo 5B.4);
COGNOME COGNOME NOME, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1), truffa aggravata ex art.  640bis cod. pen. nella forma tentata (capo 2, così riqualificato il fatto contestato come abuso d’ufficio) e in quella consumata (capo 5B.2) nonché peculato (capo 9.13).
La vicenda  di cui si tratta riguarda il  funzionamento  del  sistema  di accoglienza dei migranti nel periodo d’interesse , durante il quale nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE  erano  attivi  tre  diversi  progetti,  lo  RAGIONE_SOCIALE  (sistema  di  protezione  per richiedenti RAGIONE_SOCIALE e rifugiati), il RAGIONE_SOCIALE (minori stranieri non accompagnati) e il CAS (centri di accoglienza straordinari).
Il  progetto RAGIONE_SOCIALE era costituito da una rete di piccoli centri di accoglienza RAGIONE_SOCIALE stranieri bisognosi  di  una  prima  assistenza  che  lo  RAGIONE_SOCIALE  gestiva  in collaborazione con gli enti RAGIONE_SOCIALE, con  risorse  erogate del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Per  la  realizzazione  del  RAGIONE_SOCIALEo  di  accoglienza  i  Comuni  potevano  avvalersi  di uno o più enti attuatori di natura privatistica, come accaduto nel caso in esame.
Il  progetto  RAGIONE_SOCIALE  aveva  caratteristiche  strutturali  e  operative  similari  allo RAGIONE_SOCIALE e intendeva dare protezione e accoglienza ai minorenni privi di genitori o comunque di persone che potessero assisterli.
Accanto al sistema ordinario di accoglienza, in forza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 18 agosto 2015, n. 142, era altresì possibile allestire centri di accoglienza straordinari (CAS) destinati a soddisfare le esigenze essenziali dei migranti per un periodo limitato prima del trasferimento nelle strutture ordinarie.
Il  progetto  CAS  era  gestito  attraverso  la  stipula  di  convenzioni  tra  le prefetture  e  gli  enti  RAGIONE_SOCIALE  nel  cui  territorio  erano  presenti  le  strutture,  che potevano concludere accordi con soggetti privati per l ‘attuazi one del RAGIONE_SOCIALEo di accoglienza.  A  fronte  del  RAGIONE_SOCIALEo  reso,  la  prefettura  liquidava  una  somma  di denaro giornaliera per ciascuno straniero ospitato.
In  tutti  i  casi -secondo  il  Tribunale -era  possibile  ricondurre  le  somme versate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE e dalle prefetture alla categoria dei finanziamenti  e  riconoscere  la  proprietà  pubblica  del  denaro  anche  dopo  la erogazione in ragione RAGIONE_SOCIALEa permanenza del vincolo e RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del rendiconto, cosicché  le  condotte  contestate  integravano  la  fattispecie  di  reato  prevista dall’art. 640bis cod. pen.
NOME COGNOME, sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e responsabile del progetto RAGIONE_SOCIALE,  veniva  riconosciuto  colpevole  anche  RAGIONE_SOCIALE  ulteriori  reati  di  falso  in certificazione amministrativa (capi 11, 19 e 20) e abuso d’ufficio (capi 15 e 16), ritenuti estranei alla logica di profitto legata all’accoglienza, ed era condannato a risarcire  alla  parte  civile  S.I.A.E.  ii  danno  patrimoniale  patito  in  relazione  al delitto ex art. 480 cod. pen. contestato al capo 11.
 Con  sentenza  emessa  in  data  11  ottobre  2023  la  Corte  di  appello  di Reggio Calabria così provvedeva:
-previa  riqualificazione  RAGIONE_SOCIALEa  condotta  nel  reato  di  cui  all’art.  640,  primo comma, cod. pen., dichiarava non doversi procedere, per difetto di querela, in relazione  al  capo  5B.10),  nei  confronti  di  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-previa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte ritenute dal Tribunale peculati e truffe aggravate ex art. 640bis cod. pen. nella fattispecie di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., assolveva tutti gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti per insussistenza dei fatti (fatta eccezione per due truffe contestate a una imputata,  non  ricorrente,  nei  confronti  RAGIONE_SOCIALEa  quale  il  P.G.  non  ha  proposto impugnazione);
-assolveva  con  la  medesima  formula  ( ‘perché  il  fatto  non  sussiste’ )  gli imputati  del  reato  associativo  nonché  NOME  COGNOME  dai  reati  contestati  ai capi 15), 19) e 20) e dai delitti di falso di cui al capo 6), ad eccezione di quello relativo  alla  determina  NUMERO_DOCUMENTO.  NUMERO_DOCUMENTO  del  19  settembre  2017  per  il  quale,  esclusa
l’aggravante prevista dall’ art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. e riconosciute le attenuanti  generiche  equivalenti  all ‘ aggravante ex art.  476,  secondo  comma, cod.  pen.,  rideterminava  la  pena,  condizionalmente  sospesa,  in  un  anno  e  sei mesi di reclusione;
-dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati  di  cui  ai  capi  11)  e  16)  in  quanto  estinti  per  intervenuta  prescrizione, confermando  le  statuizioni  civili  in  relazione  al  primo  di  detti  reati  (falso  in certificazione amministrativa).
Avuto riguardo alle truffe, la Corte territoriale sosteneva che per ciascuno dei sistemi in cui si era articolato il RAGIONE_SOCIALEo di accoglienza nella realtà riacese, l’accordo intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e singola associazione andava ricondotto alla figura RAGIONE_SOCIALE‘appalto pubblico di RAGIONE_SOCIALE, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo assunto dall’appaltatore di fornire un determinato RAGIONE_SOCIALEo a fronte di un corrispettivo predeterminato, in accordo con il committente, secondo lo schema del contratto a prestazioni corrispettive, che si pone al di fuori dei concetti di ‘ contributi, sovvenzioni, finanziamenti ‘ indicati nell’ art. 640bis cod. pen.
Detta  valutazione  sulla  qualificazione  giuridica  dei  fatti  spiegava  effetti  sul regime di utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, non consentite per il reato previsto dall’art. 640, secondo comma, cod. pen.
Secondo la sentenza qui impugNOME, l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe captazioni quale fonte di prova per il reato originariamente (ma erroneamente) qualificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 640bis cod. pen. nemmeno poteva essere legittimato invocando l’orientamento giurisprudenziale  relativo  alla  cosiddetta  verifica  statica  sui  presupposti  per  la intercettazione,  poiché  la  riqualificazione  non  era  dipesa  da  un  fisiologico sviluppo processuale.
Pertanto, per ciascuno dei reati non autonomamente intercettabili, la Corte d’appello ha  affermato  la  necessità  di  procedere  alla  cosiddetta prova  di resistenza,  scrutinando  la  fondatezza  dei  motivi  di  gravame  alla  luce  RAGIONE_SOCIALEe restanti risultanze probatorie.
La  Corte  di  merito,  poi,  in  relazione  ai  numerosi  falsi  ideologici  in  atto pubblico ascritti a COGNOME quale pubblico ufficiale (reati ex art. 479 cod. pen., in relazione  all’art.  476,  secondo  comma,  cod.  pen.), contestati  al  capo  6),  ha ritenuto la carenza di prova per tutte le determine ivi indicate, fatta eccezione per la n. 57 del 19 settembre 2017.
 Avverso  la  sentenza  di  appello  hanno  proposto  ricorso  per  cassazione  il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di Reggio Calabria (nei confronti dei tredici soggetti indicati al § 1.) e NOME COGNOME.
Il P.G. ha denunciato violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione a tre punti in cui la Corte di appello ha riformato la decisione del Tribunale: la parte in cui ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni disposte; la parte in cui ha riqualificato i fatti contestati, ritenuti dal primo Giudice riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 640 -bis cod. pen. (ipotesi di cui ai capi 2 e 5, con relative sotto-numerazioni), in quella prevista dall’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.; la parte in cui ha assolto NOME COGNOME dai reati di falso contestati al capo 6) , con l’eccezione di cui si è detto.
4.1. La Corte territoriale non ha considerato che già nella prima richiesta di autorizzazione  alle  intercettazioni  il  Pubblico  ministero  aveva  puntualmente  e diffusamente  indicat o  i  gravi  indizi  dei  reati  di  cui  all’art.  640 -bis cod.  pen. commessi dal sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dai responsabili RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e dagli  altri  imputati,  qualificazione  giuridica  ritenuta  corretta  dal  G.i.p.  e  dal Giudice di primo grado.
Pertanto, le captazioni furono autorizzate e disposte sulla base del corretto presupposto  RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  gravi  indizi  di  detto  reato,  essendo  dunque irrilevante,  ai  fini  del  loro  utilizzo,  la  riqualificazione  operata  dalla  Corte  di appello ad esito di un fisiologico sviluppo del processo, in conformità al principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
4.2. La Corte territoriale, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 2) e 5) , ha concentrato l’attenzione sul rapporto finale intervenuto tra l’ente locale (RAGIONE_SOCIALE) e l’ente attuatore (RAGIONE_SOCIALE) per la realizzazione dei RAGIONE_SOCIALE di accoglienza integrata per i rifugiati e con motivazione illogica e contraddittoria ha escluso qualsiasi rilevanza del rapporto genetico posto alla base del RAGIONE_SOCIALEo reso dall’ente gestore (RAGIONE_SOCIALE) da cui origina il conseguimento di erogazioni pubbliche, ossia il legame tra lo RAGIONE_SOCIALE e l’ente pubblico territoriale in ordine al quale va escluso in radice qualsivoglia profilo di natura privatistica, poiché il secondo riceve dal primo ‘contributi’ per la gestione del RAGIONE_SOCIALEo di accoglienza e protezione dei richiedenti RAGIONE_SOCIALE e rifugiati.
Non è possibile scindere il momento genetico RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, costituito dall’approvazione del progetto e relativo finanziamento, da quello successivo che ha consentito alle RAGIONE_SOCIALE esecutrici (fra le quali spicca ‘RAGIONE_SOCIALE‘) di conseguire l’ingiusto profitto costituito dalla materiale percezione del finanziamento. Tale profitto fu realizzato proprio per il tramite del RAGIONE_SOCIALE, nella persona del sindaco COGNOME, il cui ruolo nel meccanismo fraudolento, anche quale presidente di fatto RAGIONE_SOCIALEa citata associazione, è stato obliterato nella
sentenza impugNOME, con un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, a fronte di una decisione di primo grado ampiamente motivata sul punto.
La riqualificazione giuridica, dunque, è stata effettuata dal Giudice di appello con motivazione illogica e contraddittoria.
4.3. La Corte territoriale, assolvendo COGNOME dai reati di falso di cui al capo 6), fatta eccezione per la sola determina n. 57 del 19 settembre 2017, ha osservato che la distribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme già ottenute fra i vari enti gestori non era subordiNOME ad annotazioni del tipo di quelle contestate; nel contempo, però, ha ammesso, con motivazione contraddittoria, che ‘le determine di cui alla imputazione si inserivano nel procedimento amministrativo necessario per effettuare il pagamento di quanto già ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE .
La  stessa  Corte,  poi,  con  riferimento  alla  citata  determina,  ha  spiegato  in modo  efficace  la  rilevanza  del  falso,  emersa  dalle  intercettazioni,  e  la  sua strumentalità  nel  più  ampio  disegno  criminoso  perseguito  da  COGNOME  per  non perdere le somme già spese.
5. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in sei motivi.
5.1. Violazione  RAGIONE_SOCIALEa  legge  penale  (art.  479  cod.  pen.,  in  relazione  all’art. 476, secondo comma, cod. pen.) con riferimento alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi  del  reato  di  falso  di  cui  al  capo  6)  per  il  quale  vi  è  stata  condanna, limitatamente alla citata determina.
Il ricorrente, nel provvedimento contestato, non ha attestato fatti contrari al vero, poiché -come evidenziato dalla consulente di parte dottAVV_NOTAIO -le convenzioni  non  prevedevano  particolari  controlli  e  verifiche  da  parte  del RAGIONE_SOCIALE, se  non  l’accertamento  e  l’attestazione  del  regolare  rendimento  del RAGIONE_SOCIALEo. A tale proposito lo stesso colonnello COGNOME, principale teste RAGIONE_SOCIALE‘accusa, ha confermato la effettività dei RAGIONE_SOCIALE resi ai migranti.
Semmai si sarebbe in presenza di un falso innocuo, inutile o grossolano, non punibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, secondo comma, cod. pen.
Difetta, inoltre, l’elemento soggettivo del reato, considerato che le modalità di redazione pongono un dubbio sulla effettiva conoscenza del loro complessivo contenuto; pertanto, nessuna consapevolezza e volontà di affermare fatti o cose non rispondenti al vero è ravvisabile nella condotta di COGNOME.
5.2. Violazione di legge (artt. 129 cod. proc. pen., 480 cod. pen. e 3 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39) per avere la Corte pronunciato sentenza di non doversi procedere per il reato ex art. 480 cod. pen. di cui al capo 11) perché estinto per prescrizione anziché una sentenza di assoluzione nel merito.
Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugNOME, dalle risultanze probatorie emerge come non fosse riconducibile all’imputato la dichiarazione contestata (falsa attestazione alla RAGIONE_SOCIALE che i concerti programmati nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe manifestazioni estive del 2015 non si erano tenuti), in quanto la certificazione in oggetto non può essere inquadrata nella tipologia di atti per i quali è prevista la possibilità di sostituire la firma autografa con l’indicazione a stampa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 decreto legislativo n. 39 del 1993.
Pertanto,  difettando  una  valida  sottoscrizione,  l’atto  attraverso  il  quale  si sarebbe compiuto l’illecito deve considerarsi inesistente e privo di effetti giuridici e di conCOGNOMEnza manca la certezza RAGIONE_SOCIALEa provenienza e RAGIONE_SOCIALEa piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione nel suo complesso.
5.3. Violazione di legge (artt. 578 cod. proc. pen., 185 cod. pen. e 2043 cod. civ.) e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento alla conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili relativamente al capo 11).
Ribadito che il documento incriminato non è stato sottoscritto da COGNOME, si osserva che erroneamente la Corte di appello ha deciso sulla base RAGIONE_SOCIALEa ritenuta integrazione  RAGIONE_SOCIALEa  fattispecie  penale  di  falso  anziché  RAGIONE_SOCIALEa  fattispecie  civilistica RAGIONE_SOCIALE‘illecito aquiliano, così violando l’art. 578 del codice di rito, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021.
5.4.  Violazione  RAGIONE_SOCIALEa  legge  penale  e  vizio  RAGIONE_SOCIALEa  motivazione  in  relazione  al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 1 cod. pen.
La Corte territoriale ha apoditticamente negato detta attenuante dopo avere riconosciuto che, con la ritenuta falsità RAGIONE_SOCIALEa determina in questione, COGNOME si era  fatto  guidare  da  ‘finalità  solidaristiche’  e  non  da  ‘ragioni  di  profitto’, intendendo  evitare  di  perdere  denaro  già  speso  dal  RAGIONE_SOCIALE  e  che  detta determina  serviva  a  garantire  che  le  somme  già  spese  per  le  borse  lavoro assegnate non venissero decurtate con danno per i soggetti più deboli.
5.5.  Violazione  RAGIONE_SOCIALEa  legge  penale  e  vizio  RAGIONE_SOCIALEa  motivazione  in  relazione  al mancato  riconoscimento  RAGIONE_SOCIALEe  circostanze  attenuanti  generiche  in  regime  di prevalenza  sulla  contestata  aggravante,  in  assenza  di  alcuna  motivazione  sul giudizio di comparazione.
5.6.  Violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale (artt. 133 e 175 cod. pen.) e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione per eccessività del trattamento sanzionatorio e mancata concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALEa non menzione RAGIONE_SOCIALEa condanna.
La  Corte  di  appello  ha  inflitto  una  pena  distante  dal  minimo  edittale valorizzando l’entità RAGIONE_SOCIALE importi distribuiti per effetto RAGIONE_SOCIALEa determina (642.817,20  euro)  senza  considerare  che  detta  somma  corrisponde  a  quella
complessiva dei  pagamenti  relativi  al  secondo  semestre  del  2016  del  progetto CAS e che di essa, nell’ottica accusatoria, solo una minima parte sarebbe frutto del documento ritenuto falso.
Nella sentenza impugNOME,  infine,  manca  una  motivazione congrua e puntuale  sul  diniego  del  beneficio  RAGIONE_SOCIALEa  non  menzione  RAGIONE_SOCIALEa  condanna,  pur  a fronte RAGIONE_SOCIALEa concessione di quello RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena.
6. Sono state depositate nei termini le COGNOMEnti memorie.
I difensori di NOME COGNOME hanno insistito per l’accoglimento del proprio ricorso, chiedendo che sia dichiarato inammissibile per genericità quello del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, in quanto, al fine di superare la cosiddetta prova di resistenza, il ricorso avrebbe dovuto indicare l’incidenza RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ritenute dalla Corte di appello inutilizzabili, essendo necessario valutare se attraverso il loro eventuale utilizzo lo stesso Giudice avrebbe potuto mutare il proprio convincimento.
In  ogni  caso  il  ricorso  andrebbe  rigettato  perché  la  Corte  d ‘a ppello  ha correttamente qualificato i fatti in contestazione come reati ex art. 640, secondo comma, cod. pen. con conCOGNOMEnte inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni.
Inoltre,  la  insussistenza  e  irrilevanza  del  delitto  di  falso  di  cui  al  capo  6) risulta chiaramente dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello.
Anche nelle memorie depositate dal difensore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME si è sostenuto che il ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, del quale si è chiesta la inammissibilità, non ha spiegato come l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate potrebbe ribaltare la sentenza assolutoria, in quanto è stato provato che le prestazioni lavorative dei tre stranieri erano effettive e non fittizie. Il ricorso, inoltre, ha sollecitato una inammissibile rivalutazione del merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda portata alla sua cognizione.
Il difensore di NOME COGNOME, nella propria memoria, ha concluso anch’egli per la inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, in quanto, in relazione sia alla dichiarata inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni sia alla riqualificazione RAGIONE_SOCIALEe truffe nella ipotesi prevista dall’art. 640, secondo comma, cod. pen., ha omesso di confrontarsi con la specifica e analitica motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello. Proprio per la specifica posizione di COGNOME, la Corte territoriale , pur prescindendo dall’utilizzabilità o meno RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni , ha ritenuto che non vi sia prova, in fatto, che il consulente del lavoro avesse concorso nel reato con COGNOME e gli altri protagonisti RAGIONE_SOCIALEa vicenda.
Svolgendo analoghe  argomentazioni,  i  difensori  di NOME COGNOME e il difensore di NOME COGNOME hanno concluso chiedendo il rigetto
del ricorso proposto dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, poiché -come argomentato nella sentenza impugNOME -le intercettazioni non potevano essere disposte ab origine in  quanto  l’unico  reato  astrattamente  ipotizzabile,  proprio  in  virtù  del  rapporto tra  il  RAGIONE_SOCIALE  e  le  RAGIONE_SOCIALE,  da  ricondurre  alla  categoria  RAGIONE_SOCIALE  appalti  di pubblico  RAGIONE_SOCIALEo,  era  il  delitto  di  cui  al l’art. 640,  secondo  comma,  n.  1,  cod. pen., reato per il quale le intercettazioni non erano consentite.
La  difesa  RAGIONE_SOCIALEa  parte  civile  RAGIONE_SOCIALE  ha  depositato  memoria  insistendo ‘ in tutte le  domande,  eccezioni,  istanze,  ragioni  e  difese  formulate  e svolte nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – nei precedenti scritti difensiv i’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il  ricorso  del  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE  presso  la  Corte  di  appello  di  Reggio Calabria  è  in  parte  inammissibile  per  genericità  e  in  parte  va  rigettato  perché proposto con motivi infondati.
In RAGIONE_SOCIALE, dalle motivazioni RAGIONE_SOCIALEe due sentenze di merito risulta -con le eccezioni  di  cui  si  dirà -l’assoluto e  determinante  rilievo  RAGIONE_SOCIALEe  risultanze  RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate ai fini RAGIONE_SOCIALEe decisioni di condanna (del Tribunale) e di assoluzione (RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello) per i reati di truffa rispettivamente ascritti ai tredici imputati destiNOMEri del ricorso proposto dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE.
Non  è  fondata,  pertanto,  la  richiesta  avanzata  da  alcune  difese  volta  a ottenere  la  declaratoria  di  inammissibilità  del  ricorso  in  quanto  privo  RAGIONE_SOCIALEa specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni rilevanti, poiché esse sono individuabili in  quelle  utilizzate  dal  primo  Giudice  in  relazione  all’esame  dei  singoli  reati  di truffa  e  ritenute  invece  inutilizzabili  dalla  Corte  di  appello  in  quanto ab origine non consentite.
Come preannunciato, però, vi sono alcune eccezioni.
La  Corte  di  appello,  infatti,  ha  ampiamente  motivato,  in  contrasto  con  le argomentazioni  del  Tribunale, sull’accertata  insussistenza  de i  reati  di  truffa aggravata,  contestati  ai  capi  5B.4)  (pag.  97),  5B.9)  (pagg.  107-112),  5B.10) (pagg.  114-118)  nonché  sulla  estraneità  RAGIONE_SOCIALE  imputati  COGNOME  e  COGNOME alla  truffa  aggravata  contestata  al  capo  5B.2)  (pagg.  93-94)  e  ciò  ha  fatto prescindendo dalla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate.
Il ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE non si è in alcun modo confrontato con le specifiche valutazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sui suddetti reati e, quanto al capo
5B.2),  sulla  posizione  RAGIONE_SOCIALE  imputati  COGNOME  e  COGNOME,  difettando  così  di specificità estrinseca e risultando, pertanto, in parte qua inammissibile.
L’impugnazione del P.G., infatti, si  è focalizzata esclusivamente sull’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, questione ritenuta ‘ cruciale nella vicenda processuale che ci occupa,  atteso  che  le  gravi  irregolarità  sulla  rendicontazione […] trovano spiegazione logica circa le intenzioni truffaldine solo in esito alla valutazione del compendio probatorio derivante dai dialoghi intercettati ‘ (pagg. 4 -5).
Il  ricorso,  pertanto,  è  inammissibile quanto alla posizione di NOME, NOME e NOME (in quanto proposto nei loro confronti solo per il reato sub 5B.4),  di NOME e NOME (poiché proposto solo per il reato sub 5B.10) e di NOME (in quanto proposto solo per i reati sub 5B.2 e 5B.4).
Seguendo un ordine logico, deve essere trattata per prima la questione inerente alla qualificazione giuridica dei fatti di truffa che il Tribunale ha ritenuto trattarsi di truffe aggravate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 640bis cod. pen. e che la Corte di appello ha riqualificato in truffe aggravate ex art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., ritenendo che tutte le truffe contestate non riguardassero «contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni RAGIONE_SOCIALE stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di altri enti pubblici o RAGIONE_SOCIALEe Comunità europee», come richiesto invece dall’ art. 640bis cod. pen. , con una previsione assimilabile, quanto all’oggetto, a quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 316 -bis (malversazione di erogazioni pubbliche), anche se la condotta sanzioNOME da questa ultima disposizione inerisce alla fase esecutiva e non al momento percettivo RAGIONE_SOCIALEa erogazione, tant’è che i due reati possono concorrere (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269667 -01).
3.1. La sentenza impugNOME ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale presupposto RAGIONE_SOCIALEa condotta sanzioNOME dall’art. 640bis cod. pen. «è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l’esistenza di un’onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEe ordinarie regole di mercato», dovendo poi «escludersi che la provenienza pubblica RAGIONE_SOCIALEe somme che retribuiscono la prestazione sia da sola sufficiente […] a ricondurla nell’ambito di quelle erogazioni connotate da onerosità attenuata fino alla gratuità che costituiscono il presupposto RAGIONE_SOCIALEe fattispecie in esame» (Sez. 2, n. 22192 del 09/05/2019, Petrilli, Rv. 277015 -01, proprio in tema di somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario RAGIONE_SOCIALEa gestione del
RAGIONE_SOCIALEo di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti RAGIONE_SOCIALE; in precedenza vds. Sez. 6, n. 3724 del 19/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254432 -01; Sez. 6, n. 10149 del 16/03/2000, Abruzzo, Rv. 217663 -01; Sez. 6, n. 3362  del  28/09/1992,  COGNOME,  Rv.  193155 -01;  da  ultimo  cfr.,  in  senso esattamente conforme e sempre in relazione a somme di denaro erogate per la gestione  dei  centri  di  accoglienza  migranti,  Sez.  1,  n.  24950  del  22/02/2023, COGNOME, Rv. 284829, in motivazione).
Esaminando analiticamente il rapporto fra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, enti attuatori, in relazione al progetto RAGIONE_SOCIALE, cui è assimilabile quello RAGIONE_SOCIALE riguardante i minori, la Corte territoriale, sulla base di una serie di indici specificamente rimarcati (pagg. 51-52), ha ritenuto che detto rapporto dovesse essere ‘ricondotto all a figura RAGIONE_SOCIALE‘appalto pubblico di RAGIONE_SOCIALE, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dall’appaltatore di fornire un determinato RAGIONE_SOCIALEo a fronte di un corrispettivo predeterminato, in accordo con il committente, secondo lo schema del contratto a prestazioni corrispettive, che si pone al di fuori dei concetti di contributi, sovvenzioni, finanziamenti ‘.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE non ha contrastato le suddette conclusioni, in fatto e in diritto, ma -come già esposto -ha censurato la decisione qui impugNOME per avere trascurato il rapporto iniziale fra RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, destiNOMErio di contributi per la gestione del RAGIONE_SOCIALEo di accoglienza e protezione dei richiedenti RAGIONE_SOCIALE e rifugiati, nonché il ruolo rivestito da COGNOME, sindaco del RAGIONE_SOCIALE e nel contempo presidente di fatto di una RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE esecutrici del progetto.
La Corte di appello, invero, ha specularmente escluso che la vicenda di cui si tratta potesse essere esamiNOME facendo solo riferimento al rapporto, certamente di natura pubblicistica, fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avuto particolare riguardo al fatto che ‘i capi di imputazione relativi alle fattispecie di cui all’art. 640bis cod. pen. (anche quella oggetto di riqualificazione di cui al capo 2) fanno tutti riferimento alle somme incassate dalle singole RAGIONE_SOCIALE, in danno, si è ritenuto, dei singoli progetti COGNOME, COGNOME ed COGNOME ‘ (pag. 53) , come in effetti risulta dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe imputazioni sub 2) e 5). Per questa ragione la sentenza di appello ha anche escluso il rilievo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia richiamata dal Tribunale (pagg. 113117), con la quale il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE affermò la giurisdizione amministrativa nella controversia con il RAGIONE_SOCIALE, relativa alla sospensione del progetto RAGIONE_SOCIALE.
3.2.  Ritiene  il  Collegio -in  conformità  a  quanto  sostenuto  sul  punto  dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso questa Corte -che la doglianza del ricorrente non sia fondata.
Il discrimine fra le due fattispecie di truffa aggravata previste dagli artt. 640, secondo  comma,  n.  1,  e  640bis cod.  pen.  sta  nella  natura  particolare  RAGIONE_SOCIALEe erogazioni,  nel  senso  sopra  specificato,  indicate  nella  seconda  disposizione,  in difetto RAGIONE_SOCIALEa quale la truffa risulterà aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa prima norma.
Si tratta di una valutazione di carattere oggettivo che deve prescindere dal ruolo svolto dai singoli imputati e dalla natura del rapporto fra gli enti pubblici.
L’erogazione di cui si tratta, in sostanza, non può essere compresa fra quelle previste dall’art. 640bis cod. pen. in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALEa funzione rivestita da alcuni imputati, e solo nei loro confronti, così come non possono classificarsi «contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni RAGIONE_SOCIALE stesso tipo», le elargizioni riconosciute, per effetto RAGIONE_SOCIALEa natura del rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per poi ‘trasformarsi’ in un finanziamento di diverso tipo nel rapporto fra ente locale ed enti attuatori.
Va ricordato in proposito quanto previsto dal decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE del 10 agosto 2016 (richiamato anche nella richiesta del Pubblico ministero di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione), che ha disciplinato le modalità di accesso da parte RAGIONE_SOCIALE enti RAGIONE_SOCIALE ai finanziamenti del RAGIONE_SOCIALE per la predisposizione dei RAGIONE_SOCIALE di accoglienza, dettando anche linee guida per il funzionamento del Sistema RAGIONE_SOCIALE protezione per richiedenti RAGIONE_SOCIALE e rifugiati (RAGIONE_SOCIALE), ravvisata anche la necessità di dare maggiore stabilità a progetti avviati dagli enti in base alle disposizioni meno dettagliate contenute nel precedente decreto RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE, emesso il 30 luglio 2013, riguardante il triennio 2014-2016.
Il  RAGIONE_SOCIALE era stato istituito presso il RAGIONE_SOCIALE dall’art. 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al  fine  di  finanziare  le  attività  e  gli  interventi  di  cui  all’art.  1 -sexies RAGIONE_SOCIALE stesso decreto, che contemplava la partecipazione RAGIONE_SOCIALE enti RAGIONE_SOCIALE alla prestazione di RAGIONE_SOCIALE finalizzati all’accoglienza dei richiedenti RAGIONE_SOCIALE e dei titolari di protezione interRAGIONE_SOCIALE o di permesso umanitario nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il comma 2 del citato articolo 1sexies prevedeva che il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con proprio decreto, sentita la RAGIONE_SOCIALE, provvedesse annualmente al «sostegno finanziario dei RAGIONE_SOCIALE di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all’80 per cento del costo complessivo  di  ogni  singola  iniziativa  territoriale»,  limite  cui  si  è  derogato  nel citato d.m. del 10 agosto 2016.
Lo  stesso  decreto,  agli  articoli  6  e  21,  stabiliva  che l’ente  locale ,  per  la realizzazione  dei  RAGIONE_SOCIALE  di  accoglienza,  potesse  avvalersi  di  uno  o  più  enti attuatori, il  che  evidentemente  significa  che,  ove  munito di proprie  strutture e
risorse umane sufficienti, lo stesso ente avrebbe potuto realizzare direttamente i RAGIONE_SOCIALE descritti dalle linee guida,  dovendo  comunque indicare nel piano finanziario  preventivo  «un  co-finanziamento  nella  misura  minima  del  5%  del costo complessivo del progetto» (art. 19).
Ne conCOGNOME che, anche laddove il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse inteso realizzare direttamente i RAGIONE_SOCIALE di accoglienza, sostenendo i relativi costi, quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche se prevista quale «finanziamento» o «contributo» (con indicazione nominalistica evidentemente non vincolante ai fini di una interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito di operatività di una norma penale), non era una erogazione avente caratteristiche tali da ricadere nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘art. 640bis cod. pen., alla luce dei criteri, sopra ricordati, evidenziati dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Il  ricorso  del  P.G.,  poi,  è  del  tutto  generico  per  quanto  riguarda  le  somme erogate  per  il  progetto  CAS,  in  relazione  al  quale  la  natura  convenzionale  del rapporto  fra  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  Prefettura  di  Reggio  Calabria  era  già  stata riconosciuta dal Tribunale (pag. 117).
La sentenza impugNOME (pag. 54) ha rimarcato una serie di univoci indicatori RAGIONE_SOCIALEa natura del rapporto, desumibili dalle convenzioni fra i due enti, nelle quali, già  in  premessa,  veniva  espressamente  richiamato  lo  schema  di  capitolato d’appalto per la gestione dei centri di primo soccorso.
La  Prefettura  nella  sostanza  provvedeva  a  rimborsare  al  RAGIONE_SOCIALE  spese dallo  stesso  anticipate,  ad  esito  RAGIONE_SOCIALEa  presentazione  di  regolari  fatture,  ed  a pagare all’ente ‘corrispettivi’, certamente non rientranti nelle erogazioni del tipo di quelle previste dall’ art. 640bis cod. pen.
4. Rigettato, dunque, il motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEe truffe, va ora esamiNOME la prima doglianza con la quale il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di Reggio Calabria ha censurato la decisione del Giudice di secondo grado di non utilizzare le intercettazioni, nonostante esse fossero state autorizzate e disposte sulla base del corretto presupposto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei gravi indizi del reato ex art. 640bis cod. pen., punito con pena edittale massima di sei anni di reclusione, rientrante dunque nel catalogo dei reati di cui all’art. 266, comma 1, lett. a) , cod. proc. pen. (che fa riferimento ai «delitti non colposi per i quali è prevista la pena RAGIONE_SOCIALE‘ergastolo o RAGIONE_SOCIALEa reclusione superiore nel massimo a cinque anni»).
Sarebbe irrilevante -secondo la tesi del P.G. -la  riqualificazione  giuridica effettuata dalla Corte di appello nel reato di cui a ll’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., punito con pena edittale massima di cinque anni di reclusione, per il quale le intercettazioni non sono ammissibili.
Neppure questa doglianza, condivisa dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso questa Corte, risulta fondata.
4.1.  Non sono in contestazione i principi di diritto sul tema di cui si tratta, richiamati non solo nel ricorso del P.G. ma anche nella sentenza impugNOME, che possono dirsi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Già in una risalente pronuncia questa Corte affermò che sono utilizzabili i risultati RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni disposte in riferimento a un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anche quando al fatto venga successivamente attribuita una diversa qualificazione giuridica, con la conCOGNOMEnte mutazione del titolo in quello di un reato per cui non sarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione. Si precisò, però, che, ove gli elementi addotti dal pubblico ministero a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta di intercettazione siano chiaramente riferibili a una ipotesi di reato non annoverabile nell ‘ elenco RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 266 cod. proc. pen. e ciononostante il giudice abbia ugualmente autorizzato l’attività captativa, sarebbe «certo possibile all ‘ imputato farne questione in ogni successiva fase o grado del procedimento. E se la doglianza è fondata, le intercettazioni dovranno essere dichiarate inutilizzabili; per effetto però non di una mutata ‘ qualificazione giuridica del fatto ‘ ma RAGIONE_SOCIALE ‘ errore commesso dal giudice al momento del decreto autorizzativo, da apprezzare con valutazione ‘ ora per allora ‘ e tenendo presente che esso deve risultare evidente e incontrovertibile, sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi investigativi, portati illo tempore a conoscenza del giudice e tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa inevitabile fluidità RAGIONE_SOCIALEe ipotesi criminose in un momento normalmente posto alle prime battute RAGIONE_SOCIALE ‘ attività investigativa» (così Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699 -01; in senso conforme Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247943 -01; Sez. 1, n. 50001 del 27/11/2009, COGNOME, Rv. 245977 -01; Sez. 1, n. 19852 del 20/02/2009, COGNOME, Rv. 243780 -01).
Questo orientamento è stato di recente ribadito e ulteriormente chiarito, essendosi osservato che, in caso di modifica RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica del fattoreato autorizzato in altro reato non autorizzabile, l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni opera solo se i presupposti per disporre il mezzo di ricerca RAGIONE_SOCIALEa prova mancassero già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è compiuto e perfezionato attraverso il controllo del giudice. I risultati RAGIONE_SOCIALEa captazione correttamente autorizzata restano invece immuni rispetto al successivo sviluppo fisiologico del procedimento, atteso che in tal caso non rileva la sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante per effetto RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione del fatto autorizzato (Sez. 6, n. 48320 del 20/12/2022, n. 48320, COGNOME, Rv. 284078 -01; Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021, COGNOME, Rv.
281989 -01; Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 281501 -01; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 46328 del 22/10/2024, Antropoli, non mass.).
Occorre distinguere, dunque, il caso in cui il giudice è tenuto a non autorizzare l’intercettazione, in mancanza di una corrispondenza fra il reato ipotizzato e le risultanze RAGIONE_SOCIALEe indagini, da quello in cui vi è corrispondenza tra quanto si richiede e ciò che emerge dalle indagini in ordine al fatto-reato per cui si procede, ma l’addebito si modifica per motivi sopravvenuti fisiologici, legati cioè alla naturale evoluzione del procedimento che può determinare una modifica del fatto storico e RAGIONE_SOCIALEa sua qualificazione giuridica.
In  questo  modo  si  scongiurano  eventuali  abusi,  configurabili  mediante  il ricorso  pretestuoso  alla  descrizione  di  un  fatto-reato  autorizzabile  al  fine  di aggirare i limiti legali stabiliti dagli artt. 266 e 267 del codice di rito.
4.2. La sentenza impugNOME, richiamando i suddetti principi, ha osservato che nel caso di specie «non si è in presenza di una riqualificazione dipesa dal fisiologico sviluppo processuale, posto che già al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di autorizzazione ex art. 267 cod. proc. pen., ii pubblico ministero faceva riferimento al regime convenzionale intercorrente tra il comune e le RAGIONE_SOCIALE (cfr., r.i.t. in atti), circostanza evidentemente nota già al tempo, e desumibile dalla documentazione allegata oltre che dagli indicatori normativi, come costantemente interpretati» (pagg. 56-57).
Il rilievo RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello risulta condivisibile, alla luce del tenore RAGIONE_SOCIALEa suddetta  richiesta  di  autorizzazione,  nella  quale  i  fatti  sino  a  quel  momento emersi  sono  descritti,  sia  pure  sinteticamente,  nei  medesimi  termini  di  quelli valutati nella sentenza del Tribunale.
Peraltro, nella richiesta del P.M., così come nel decreto del G.i.p., limitatosi nella sostanza a indicare le fonti di prova sino a quel momento acquisite, non è svolta  alcuna  argomentazione  in  ordine  alla  qualificazione  giuridica  dei  fatti, risultando poi , in premessa, un riferimento all’art. 317 cod. pen. (concussione), del quale poi si è persa ogni traccia.
Il ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE è generico sul punto in quanto neppure indica quali fossero gli elementi costitutivi del delitto di truffa aggravata ex art. 640bis cod. pen. poi riqualificati in truffe ex art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. per effetto di un successivo sviluppo fisiologico del procedimento. L’impugnante si è limitato in argomento ad un richiamo alla richiesta di intercettazioni, che, al di là di un riferimento testuale alla disposizione di cui all’art. 640 -bis cod. pen., nulla aggiunge a titolo di illustrazione RAGIONE_SOCIALE‘assunto.
Tale onere doveva essere assolto in modo rigoroso, considerato che -come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 104) -i fatti di cui al capo 5), in sede
di  richiesta  di  rinvio  a  giudizio ,  furono contestati come violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 640, secondo  comma,  n.  1,  cod.  pen. e  che  solo  all’udienza  del  29  marzo  2021  il Pubblico ministero modificò l’imputazione contestando la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 640bis cod. pen., fattispecie individuata dal Tribunale per la prima volta in relazione alle condotte indicate nel capo 2) come integranti reati di abuso d’ufficio.
In realtà -come risulta dalle motivazioni RAGIONE_SOCIALEe due sentenze di merito e alla luce anche di quanto osservato nel precedente paragrafo -appare chiaro che la qualificazione giuridica è mutata da quella ipotizzata nel decreto di autorizzazione alle operazioni di intercettazione non per sopravvenuti motivi fisiologici, conCOGNOMEnti allo sviluppo del dibattimento, bensì per una diversa interpretazione giuridica che ha portato i Giudici di merito a ricondurre i medesimi fatti alle due diverse fattispecie di truffa aggravata.
L’ultima  doglianza  del  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE,  riguardante  l’assoluzione  di NOME COGNOME per i reati di falso contestati al capo 6), ad eccezione di quello relativo  alla  determina  n.  57  del  19  settembre  2017,  è  del  tutto  generica, difettando di specificità estrinseca.
La Corte di appello, infatti, ha svolto ampie argomentazioni (pagg. 210-226), contrastando le conclusioni del primo Giudice ed esaminando specificamente le varie ipotesi contestate in relazione ai tre diversi progetti, ed è giunta così ad escludere, sotto vari profili (avuto riguardo ai temi del falso innocuo, del falso ideologico cosiddetto valutativo, del carattere implicito e RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘ipotetico mendacio) , la sussistenza del delitto di falso contestato per tutte le determine diverse da quella n. 57 del 2017.
Il ricorrente, con brevi osservazioni (pag. 26), non si è confrontato con le suddette argomentazioni, di fatto obliterandole, ed ha nella sostanza soltanto riportato testualmente (pagg. 26-31) le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugNOME poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di condanna per un unico falso, sostenendo una contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe opposte conclusioni (condanna per il falso relativo a una determina e assoluzione per gli altri) in modo apodittico e non emergente comunque dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che ha logicamente valutato la specificità di quel caso, rimarcando il rilievo decisivo RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe operazioni di captazione.
Anche  nella  parte  relativa  alla  contestata  assoluzione  per  i  reati  di  falso, pertanto, il ricorso del AVV_NOTAIO risulta inammissibile.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME va rigettato perché proposto con motivi infondati e, in parte generici.
L ‘impugnazione relativa alla condanna per falso ideologico risulta generica , difettando anch’essa di specificità estrinseca.
La sentenza impugNOME ha svolto ampie argomentazioni (pagg. 220-225) a sostegno RAGIONE_SOCIALEa ritenuta sussistenza, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, del falso ideologico inerente alla determina n. 57 del 19 settembre 2017, contenente l ‘ attestazione di conformità ai criteri indicati dalla Prefettura, ritenuta ideologicamente falsa alla luce soprattutto del contenuto del dialogo (oggetto di una intercettazione ambientale del 13 settembre 2017, dopo una RAGIONE_SOCIALEe ultime visite dei funzionari preposti e prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione del rendiconto CAS per il secondo semestre 2016), intervenuto tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in cui vi è un chiaro riferimento -nella interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello -alla manipolazione del rendiconto, nella parte relativa al costo del carburante , con l’intervento e la chiara consapevolezza del Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso non  si è confrontato con  tali valutazioni ed  ha  riproposto argomentazioni  già  svolte  in  appello,  riguardanti  tutti  i  reati  di  falso,  senza specifico riferimento all ‘unic a determina per la quale vi è stata condanna.
 Sono  privi  di  fondamento  il  secondo  e  il  terzo  motivo  con  i  quali  il ricorrente ha censurato la decisione con cui la Corte di appello, dichiarando non doversi  procedere  nei  suoi  confronti  per  essere  il  reato ex art.  480  cod.  pen. estinto per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili del Tribunale.
8.1. In primo luogo, la difesa ha riproposto la doglianza relativa all’indebito utilizzo, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALEe modalità di firma previste per gli atti e documenti amministrativi RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, emessi con sistemi informatici o telematici, dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, secondo il quale la firma autografa «è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».
Secondo la giurisprudenza civile di legittimità, in materia di formazione RAGIONE_SOCIALE atti amministrativi informatici, la suddetta norma -diversamente da quanto opinato dal ricorrente -ha una formulazione RAGIONE_SOCIALEa massima ampiezza, cosicché le relative disposizioni sono applicabili a tutti i provvedimenti dei quali sia effettivamente configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate, cioè quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussiste l’esercizio di un potere discrezionale (Sez. 5 civ., n. 12302 del 17/05/2017, Rv. 644142 -01; Sez. 6 -2 civ., n. 9815 del
13/05/2015, Rv. 635247 -01; Sez. L, n. 15448 del 15/10/2003, Rv. 567464 -01),  circostanza  ravvisabile  nel  caso  di  specie,  riguardante  l’attestazione di  un dato di fatto costituito dallo svolgimento di concerti estivi nell’anno 2015.
Come ritenuto dai giudici di merito, la certificazione è tutt’altro  che inesistente ed è certamente attribuibile a NOME COGNOME.
8.2. La Corte territoriale, poi, accertato che l’attestazione ivi contenuta era falsa, circostanza nota all’imputato , e che quindi non sussistevano le condizioni per un’assoluzione nel merito, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, applicando correttamente il principio affermato da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa causa estintiva, adottando le conCOGNOMEnti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è tenuto comunque, stante la presenza RAGIONE_SOCIALEa parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l ‘ assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Moscuzza, Rv. 266880 -01).
La  Corte  di  appello  ha  poi  confermato  la  statuizione  civile  con  la  quale  il Tribunale aveva condannato NOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di € 7.686,98, oltre interessi legali, corrispondente a quella indicata nel preventivo  di  spesa  inoltrato  dalla  stessa  società  al  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE,  con riguardo alle manifestazioni estive che quell’anno si erano effettivamente tenute.
Senza  confrontarsi  con  questo dato la difesa ha sostenuto apoditticamente che ‘i fatti emersi dall’istruzione dibattimentale non appaiono produttivi di danno civilisticamente rilevante’.
La difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nelle proprie conclusioni, non ha chiesto la condanna di NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute in questo grado, domanda necessaria perché si possa procedere alla liquidazione, a differenza RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa nota prevista dall’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283379 -01; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957 -01; Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, COGNOME, Rv. 267666 -01).
Sono infondati, infine, anche gli ultimi tre motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (in senso lato).
9.1. Il motivo inerente all’omesso riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante ex art. 62, primo comma, n. 1, cod. pen. richiama la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello a
supporto del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche ( ‘…il collegio ritiene che la personalità RAGIONE_SOCIALE‘appellante […] , il contesto in cui ha sempre operato, caratterizzato da un continuo afflusso di migranti, l’assoluta mancanza di qualsivoglia fine di profitto, l’indiscutibile intento solidaristico, gli sforzi per portare avanti la propria idea di accoglienza […] siano indicatori meritevoli di considerazione, per adeguare il trattamento sanzionatorio in senso a lui più favorevole ‘ -pag. 283), ma non si confronta con le precedenti specifiche argomentazioni, in fatto e in diritto, in ragione RAGIONE_SOCIALEe quali la stessa Corte non ha riconosciuto l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale , evidentemente riferibile soltanto al reato di falso per il quale vi è stata condanna.
In particolare, la Corte ha osservato che non era ‘ certo con la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa determina -che serviva a distribuire le somme provenienti dalla prefettura -che COGNOME NOME si prefigurava di rimuovere una situazione immorale o antisociale, mirando  egli, in termini immediati, ad evitare che venissero effettuate RAGIONE_SOCIALEe decurtazioni ‘.
Si tratta di una motivazione immune dai vizi denunciati nel ricorso, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione risulta priva RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto; nello stesso senso, da ultimo, vds. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 -01).
9.2. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la motivazione sul giudizio di comparazione fra circostanze , previsto dall’art. 69 cod. pen., non è assente, in quanto la Corte di appello ha considerato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e ogni altro dato significativo rispetto alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa pena nel  caso  concreto,  sulla  base  dei  quali  ha  espresso  un  giudizio  di  equivalenza (pag. 286).
Secondo il diritto vivente, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME,
Rv. 270450 -01; in precedenza, nel medesimo senso cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010,  COGNOME,  Rv.  245931 -01;  da  ultimo  vds.  Sez.  5,  n.  4333  del 27/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.).
9.3. Immune da vizi, cumulativamente denunciati anche in questo caso, è la motivazione relativa alla entità RAGIONE_SOCIALEa pena, determiNOME dalla Corte di merito in un  anno  e  sei  mesi  di  reclusione,  vale  a  dire  in  misura  prossima  al  minimo edittale di un anno previsto per l’ipotesi base di falso ideologico (artt. 476 e 479 cod. pen.), assai lontana dal massimo (sei anni di reclusione).
La motivazione sul punto è specifica (pagg. 285-286) e il ricorrente sollecita l’esercizio di poteri preclusi a questa Corte, dato che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa pena la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 -01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 -01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 -01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142 -01).
La motivazione non è mancante neppure in ordine al l’omesso riconoscimento del  beneficio  RAGIONE_SOCIALEa  non  menzione  RAGIONE_SOCIALEa  condanna,  rimesso  all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e fondato sul principio RAGIONE_SOCIALE‘emenda, mediante cui si tende a favorire il processo di recupero morale e sociale.
Il giudizio sulla concedibilità del beneficio RAGIONE_SOCIALEa non menzione RAGIONE_SOCIALEa condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. (di recente vds. Sez. 3, n.  24362  del  22/02/2023,  Magnasco,  Rv.  284669 -01)  e  ad  esse  ha  fatto espresso riferimento la sentenza impugNOME (pag. 288).
 Al  rigetto  del  ricorso  proposto  da  NOME  COGNOME  COGNOME,  ai  sensi d ell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. con riferimento ai capi 5B.4), 5B.9), 5B.10),  6)  nonché  al  capo  5B.2),  limitatamente  alle  posizioni  di  COGNOME NOME e COGNOME NOME. Rigetta nel resto il ricorso del P.G.
Rigetta  il  ricorso  di  COGNOME  NOME  che  condanna  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 12/02/2025.