Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIVITAVECCHIA il 12/02/1988
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi – ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 2, cod. pen. – il beneficio della sospensione condizionale della pena di
cui alle sentenze del Tribunale di Bolzano in data 28 ottobre 2015, irrevocabile il
12 gennaio 2016, del Tribunale di Civitavecchia in data 24 febbraio 2016, irrevocabile il 18 aprile 2018, infine del Tribunale di Grosseto in data 21
settembre 2017, irrevocabile il 17 ottobre 2017, avendo riportato nel quinquennio dall’irrevocabilità di dette sentenze una condanna per reato
commesso anteriormente che, cumulata con la pena già inflitta, supera il limite di cui all’art. 163 cod. pen.
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale denuncia l’errata valutazione della anteriorità del reato di tale ultima sentenza, stante il vincol
della continuazione che ha avvinto i reati di cui alle prime tre sentenze, è
manifestamente infondato, alla stregua della motivazione – articolata e corretta in diritto – svolta dal Giudice dell’esecuzione;
ricordato, invero, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del disposto dell’art. 168, primo comma n. 2 cod. pen. l’anteriorità de delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato e contenente la concessione del beneficio e non già alla data di consumazione di questo (Sez. 4, n. 28714 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281739 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 137 del 25/01/1982, Bacis, Rv. 153293 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannal ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025