Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2840 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Isola di Capo Rizzuto il 11/09/1959;
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 emessa del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni dei difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello, proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., da NOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro emessa in data 12 giugno 2023, che ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro proposta dall’appellante.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di Muraca, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo i difensori eccepiscono la violazione di legge per assenza della motivazione, in ragione della mera apparenza delle argomentazioni svolte dal Tribunale, tanto in relazione al requisito del fumus, quanto in relazione al periculum in mora.
Il ricorrente premette che, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa in data 9 giugno 2021, COGNOME è stato condannato alla pena di venti anni di reclusione per i delitti di cui ai capi 1), 46), 47), 49), 59), 72), 81), 99) e 117
La Prima sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 24950 del 22 febbraio 2023, ha, tuttavia, annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di cui ai capi 46), 47), 49), 59), 72) e 81) e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro in ordine ai delitti di cui ai capi 1) e 117), rigettando nel resto il ricorso.
Ad avviso del ricorrente, essendo stato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca adottato in relazione a reati per i quali la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, il dissequestro e la restituzione costituiscono un effetto automatico.
L’ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe motivato in ordine alle censure proposte in ordine alla carenza del periculum in mora, necessario secondo le Sezioni unite Ellade, per disporre il sequestro preventivo e sul nesso di proporzionalità.
2.2. Con il secondo motivo i difensori censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione con specifico riferimento ai beni acquistati prima del tempus commissi delicti, al perimetro temporale di acquisto dei singoli beni, nonché all’osservanza del principio di proporzione dell’ablazione.
Il Tribunale, infatti, avrebbe sbrigativamente disatteso le censure proposte dalla difesa in tema di proporzionalità del vincolo reale senza distinguere i patrimoni e i singoli beni riferibili al ricorrente e quelli ai componenti del suo nucleo familiare.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di motivare in ordine alle censure proposte in relazione all’acquisizione di ciascun bene sulla base della consulenza redatta dai dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME. La sproporzione, infatti, deve essere verificata non già in relazione all’entità del patrimonio nel suo complesso, ma in relazione ai singoli acquisti e all’epoca del loro perfezionamento. Il Tribunale, dunque, avrebbe omesso di motivare sulle censure proposte dalla difesa in ordine alla rigorosa dimostrazione storico-evolutiva dei periodi in cui si
riteneva essersi evidenziata la sproporzione tra redditi-attività economiche e acquisti realizzati.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
In data 8 ottobre 2024 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con il primo motivo i difensori eccepiscono la violazione di legge per mancanza della motivazione, tanto in relazione al requisito del fumus, quanto in relazione al periculum in mora dei sequestri disposti, e con il secondo motivo, con specifico riferimento al sequestro finalizzato all’esecuzione della confisca per sproporzione, il difetto dell’adeguatezza temporale e del principio di proporzione dell’ablazione.
Entrambi i GLYPH motivi sono fondati, in quanto la motivazione del provvedimento è meramente apparente e omette di confrontarsi con le censure proposte nell’atto di appello.
3.1. Dal provvedimento impugnato risulta che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa in data 23 giugno 2017, ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), malversazione ai danni dello Stato (capi 46), 47), 49), 59) e 72), truffa ai danni dello Stato (capo 117), condotte aggravate dalla finalità di agevolazione mafiosa in favore della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto.
Nel medesimo contesto, il Pubblico Ministero del Tribunale di Catania, con decreto adottato di urgenza in data 12 maggio 2017, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 25 maggio 2017, ha disposto il sequestro, ai fini degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240 e 240 bis cod. pen., di società, beni mobili, mobili registrati e immobili, rapporti bancari e imbarcazioni nella disponibilità, diretta e indiretta, di Muraca.
Con sentenza della Corte di appello di Catanzaro emessa in data 9 giugno 2021 il Muraca è stato condannato alla pena di venti anni di reclusione per i delitti di cui ai capi 1), 46), 47), 49), 59), 72), 81), 99) e 117).
La Prima sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 24950 del 22 febbraio 2023, ha, inoltre, annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di cui ai capi 46), 47), 49), 59), 72) e 81) e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro in ordine ai capi 1) e 117), rigettando nel resto il ricorso.
3.2. La sentenza di annullamento con rinvio non è contemplata dal legislatore tra le pronunce , ai sensi art. 323 cod. proc. pen., in quanto non determina un esito processuali assimilabile a quella del proscioglimento o della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, determinano la caducazione del sequestro preventivo.
Legittimamente, tuttavia, l’imputato attinto da un provvedimento di sequestro preventivo nella fase delle indagini preliminari può chiedere al giudice competente che l’ampiezza del vincolo cautelare imposto tenga conto delle statuizioni operate nel giudizio di merito.
In tema di misure cautelari reali, prima della pronuncia definitiva – a partire dalla quale si radica la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro (nella specie, preventivo), costituendo esso, in quello stato del procedimento, l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene, sicché avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità delle istanze afferenti il sequestro è esperibile l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen (Sez. 3, n. 6720 del 26 gennaio 2021, COGNOME Rv. 281476-01).
3.3. Il Tribunale di Catanzaro, tuttavia, non si è confrontato adeguatamente con le censure proposte dal ricorrente nell’atto di appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., limitandosi a generiche e apodittiche affermazioni relative alla perdurante efficacia dei provvedimenti di sequestro disposti.
Da quanto emerge dagli atti, peraltro, i sequestri preventivi sono stati disposti nei confronti del ricorrente a vario titolo e, segnatamente, al fine impeditivo, al fine di consentire la futura confisca obbligatoria del profitto del reato e la confisca allargata per sproporzione.
Il Tribunale di Catanzaro si è, tuttavia, limitato a rilevare che la sentenza emessa dalla Corte di cassazione non ha caducato i sequestri disposti, senza confrontarsi specificamente con la sorte processuale dei vari reati che hanno giustificato l’adozione delle misure cautelari reali.
Il Tribunale, inoltre, non ha verificato, in relazione a ciascun delitto originariamente contestato in sede cautelare, i presupposti specificamente stabiliti dal legislatore per ciascun tipo di sequestro disposto e non ha verificato se la dedotta carenza di periculum in mora, ove non preclusa dal c.d. giudicato cautelare, fosse sussistente o meno.
Parimenti il Tribunale si è limitato a considerare generiche le censure proposte dal difensore dal COGNOME e ad affermare che le allegazioni difensive in merito alla sussistenza della sproporzione «non appaiono tali da scalfire le emergenze in atti», ma queste affermazioni, essendo prive di argomentazione, concretano una motivazione puramente apparente.
Il Tribunale ha, dunque, omesso integralmente di motivare in ordine alle censure proposte nell’atto di appello.
Alla stregua di tali rilievi, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, che dovrà nuovamente motivare sull’opposizione della società ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 16/10/2024.