Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3738 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3738 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente all’aumento di pena per la continuazione, rideterminando la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione; rigetto del ricorso nel resto; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportat ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
A sèguito di annullamento con rinvio ad opera di questa Corte, per vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, al diniego di attenuanti generiche ed al computo della recidiva, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha integrato la motivazione su tali punti, confermando le determinazioni riguardanti le circostanze, ma riducendo la pena
irrogata a NOME COGNOME per i delitti di lesioni personali e tentata violenza privata pluriaggravate.
Impugna tale sentenza COGNOME, con atto del proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione su tutti e tre i punti oggetto della decisione.
2.1. Quanto alla pena, rileva che la sentenza gli ha applicato un aumento per continuazione per il tentativo di violenza privata, dal quale, però, egli era stato prosciolto già con la precedente sentenza d’appello, non impugnata per tale capo e, dunque, per esso divenuta irrevocabile.
2.2. Riguardo alla recidiva, la Corte distrettuale si sarebbe limitata a semplici formule di stile.
2.3. Relativamente alle attenuanti generiche, la sentenza ha valorizzato i precedenti dell’imputato, perciò incorrendo in un duplice vizio, per aver fondato il proprio giudizio su elementi diversi da quelli emersi dal processo nonché già valutati ai fini del riconoscimento della recidiva. Inoltre, a tale proposito, ha parlat di gravità dei fatti, in contraddizione, però, con la modesta entità della pena inflitta.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato memoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza con rideterminazione della pena in accoglimento del primo motivo di ricorso e per il rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La prima sentenza d’appello, emessa il 25 maggio 2023, aveva dichiarato di non doversi procedere, per difetto di querela, per il tentativo di violenza privata, contestato a COGNOME ed altri al capo 2) dell’imputazione. Tanto è detto a chiare lettere nella narrativa della sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 15924 del 20/02/2024)1 che l’aveva poi annullata con rinvio, tuttavia non per quel capo: quest’ultimo, infatti, non aveva formato oggetto di ricorso, essendo perciò divenuta irrevocabile la relativa statuizione.
Nella sentenza oggi impugnata, non si rinviene alcuna indicazione di segno contrario, dovendosi perciò concludere che i giudici del rinvio siano incorsi in una svista sul punto.
Tale decisione dev’essere, quindi, annullata senza rinvio per questa parte, potendo la pena finale essere rideterminata direttamente da questa Corte, mediante l’eliminazione dell’anzidetto aumento per continuazione e la
conseguente riduzione a quella irrogata per l’unico reato residuo: un anno e dieci mesi di reclusione.
I restanti motivi di ricorso non possono essere ammessi.
2.1. Quello riguardante la recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello reso sul punto una motivazione nient’affatto di stile, con richiami a specifici elementi di fatto (gravità dei precedenti, contesto camorristico, brutalità dell’aggressione), rispetto ai quali il ricorso nulla obietta.
2.2. La valorizzazione, poi, di tali elementi anche per il giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche è del tutto legittima.
Il parametro di riferimento, come per qualsiasi aspetto afferente al trattamento sanzionatorio, è l’art. 133, cod. pen., sicché i dati di fatto riconducibili ai relativi indicatori ben possono essere tenuti in considerazione per ogni determinazione riguardante la pena, a maggior ragione per valutazioni – come nel caso di specie – tutte riguardanti le circostanze del reato.
Né risulta che la Corte abbia valorizzato profili non emersi nel processo, poiché il vissuto criminale dell’imputato, se riscontrato dagli atti processuali, costituisce un dato del processo e non estraneo a questo, peraltro espressamente richiamato tra i criteri del citato art. 133 (secondo comma, n. 2).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla continuazione, e ridetermina la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.