Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41117 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTES CLAROS (BRASILE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE MILITARE APPELLO – ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare che ha concluso chiedendo la rettifica della pena e il rigetto nel resto.
udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME, ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento;
udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME, ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 dicembre 2021, il Tribunale militare di Verona dichiarava il militare NOME COGNOME, sottocapo di terza classe, colpevole del reato di distruzione o sabotaggio di opere militari pluriaggravato commesso il 29 gennaio 2019 in relazione alla nave militare RAGIONE_SOCIALE, sulla quale l’imputato era imbarcato. Il Tribunale concedeva le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e condannava COGNOME alla pena di otto anni di reclusione, oltre alla degradazione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici
L’imputato proponeva appello rivolto alla Corte militare di appello, che lo rigettava con sentenza del 12 ottobre 2022, confermando la decisione di primo grado.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolato in vari motivi.
La Corte di cassazione, con sentenza iscritta al n. 31558-2023 e al n. NUMERO_DOCUMENTO, emessa il 19 maggio 2023, annullava la citata sentenza di appello, in accoglimento del motivo inerente all’utilizzabilità di talune dichiarazioni; dichiarava assorbiti gli altri motivi, riguardanti i criteri di valutazione delle prove e il gi di comparazione fra le circostanze; rinviava per nuovo giudizio alla Corte militare di appello.
La Corte militare di appello, con sentenza del 15 novembre 2023, in esito al giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, giudicava prevalenti le circostanze attenuanti generiche già concesse e riduceva la pena principale a cinque anni e dieci mesi di reclusione.
Secondo la ricostruzione del fatto recepita dal giudice del rinvio, NOME COGNOME, in qualità di militare con mansioni di motorista, imbarcato sulla nave RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE quale sottocapo di III classe – dopo essersi introdotto in sala macchine, avere sollevato la sovrastante griglia calpestabile, tagliato un filo metallico e svitato sei bulloni – aveva aperto il portello di ispezione centrale d riduttore di dritta e vi aveva gettato dentro numerosi corpi estranei, rendendolo inefficiente, almeno nel breve periodo, con danno di 30.094,62 euro per l’RAGIONE_SOCIALE militare.
L’avaria, così provocata, aveva impedito il funzionamento del motore e pregiudicato l’operatività della nave RAGIONE_SOCIALE, della quale era stata decisa, in un primo tempo per il 29 gennaio 2019, la partenza dal porto della Spezia, per il compimento di una missione. L’azione delittuosa, diretta ad impedire tale
partenza, si collocava, ragionevolmente, dopo il relativo annuncio, avvenuto il giorno precedente di quello che era stato reso noto all’equipaggio come data per la partenza, e quindi nella nottata intermedia, posto che troppo rischioso (in relazione alla zona della nave interessata, assai frequentata di giorno) sarebbe risultato agire prima.
Secondo i giudici di merito, che recepivano sul punto le conclusioni dell’inchiesta interna della RAGIONE_SOCIALE, il responsabile andava individuato in un appartenente alla componente tecnica dell’equipaggio, dotato, come tale, delle necessarie competenze e abilità.
Tre erano gli addetti quella notte in servizio, e tra questi l’odierno imputato. Tutti e tre erano stati sottoposti, in fase d’indagine, ad intercettazioni telefonich ed ambientali, dalle quali emergeva l’assenza di qualsivoglia concertazione e lo stupore, e l’estraneità ai fatti, credibilmente manifestati dai due colleghi d COGNOME.
Quest’ultimo, viceversa, aveva reso nei suoi dialoghi affermazioni autoindizianti. NOME, infatti, dimostrava una dettagliata conoscenza della natura del guasto verificatosi, in un momento in cui erano appena iniziati gli accertamenti e il loro sviluppo era comunque riservato.
Dai messaggi telefonici fra NOME e la sua fidanzata emergeva, altresì, il possibile movente, quello di ritardare, per ragioni di convenienza personale, la partenza della nave su cui egli era imbarcato.
Avverso la sentenza del giudice del rinvio, la difesa dell’imputato ha proposto nuovo ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
6.1. Con il primo motivo, la difesa afferma che il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione, con la menzionata sentenza di annullamento, aveva rinviato la causa per il riesame e la decisione sui motivi dichiarati assorbiti, è incorso i violazioni nella valutazione della prova indiziaria e in travisamenti delle prove. Nel ricorso si afferma che la Corte territoriale ha avallato la tesi che il sabotaggio fosse avvenuto tramite lo sportello centrale del riduttore, nonostante esistesse la prova che detto sportello era stato trovato, in sede di ispezione post delictum, regolarmente piombato; mentre non è stata adeguatamente confutata l’ipotesi che i corpi estranei fossero stati introdotti, anche in diverse occasioni, attraverso tappo di sfiato del riduttore. Tale falsato passaggio motivazionale avrebbe rilevanza fondamentale e comprometterebbe la tenuta logica della decisione, quanto alla durata dell’azione, alla sua unicità, alla sua collocazione in orario notturno.
6.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce vizi della motivazione riconducibili a travisamenti delle prove, con particolare riferimento: alle dichiarazioni dei test
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dalle quali, secondo la difesa, emergerebbe che altri militari, ma non COGNOME, manifestarono indisponibilità alle attività che dovevano essere compiute dalla nave RAGIONE_SOCIALE; alle dichiarazioni del teste NOME COGNOME, dalle quali, secondo la difesa, emergerebbero comportamenti oppositivi del sottufficiale COGNOME, mentre il giudice del rinvio li avrebbe attribuiti erroneamente a COGNOME.
La difesa afferma, fra l’altro, che il giudice del rinvio è incorso in illogicità ritenere, da un lato, che il movente doveva essere individuato nel convincimento di causare un guasto momentaneo alla nave per determinare una dilazione di qualche giorno della partenza prevista; nell’escludere, dall’altro lato, che siffatt movente potesse essere ricondotto a COGNOMECOGNOME e nel ricollegare tale esclusione al fatto che proprio COGNOME aveva posticipato un appuntamento finalizzato a chiedere un finanziamento, giustificando il rinvio con la prevista partenza per una missione, così manifestando intima consapevolezza e convinzione di doversi assentare per diverso tempo.
6.3. Con l’ultimo motivo, la difesa prospetta erroneità nel calcolo della pena, posto che, nella motivazione della sentenza impugnata, la Corte di appello, dopo aver affermato di voler ridurre la pena base – di otto anni di reclusione – di un terzo, per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ha poi determinato la pena finale, anche nel dispositivo della sentenza, in cinque anni e dieci mesi di reclusione, mentre, in realtà, la corretta applicazione della riduzione di un terzo, su detta pena base di otto anni, dà il risultato di cinque anni e quattro mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure formulate dal ricorrente per criticare il giudizio di colpevolezza a suo carico sono fondate.
La Corte militare di appello, in sede di rinvio, elenca tutti gli indizi raccolti esamina ma, nella valutazione di essi, non riesce a dimostrare che, nell’affermazione della responsabilità di NOME, sia stato superato ogni ragionevole dubbio.
1.1. Un primo elemento di dubbio non adeguatamente superato riguarda la possibilità di concentrare nella notte fra il 28 e il 29 gennaio 2019, e non estenderla alla notte fra il 29 e il 30 gennaio 2019, la collocazione temporale della condotta di sabotaggio che costituisce oggetto dell’imputazione e che fu commessa, secondo l’impostazione accusatoria, mediante il getto di numerosi corpi estranei (perni, bulloni, dadi, viti e altri oggetti in numero superiore a cento) all’intern un portello di ispezione centrale del riduttore di dritta, nella sala macchine dell
nave Gorgonik), con l’intento di danneggiarlo rendendolo inefficiente e non riparabile in tempi ristretti.
In proposito, la Corte militare di appello, in sede di rinvio, giustifica concentrazione suddetta con la constatazione che il personale dell’equipaggio, fino al 29 gennaio, era informato che la partenza della nave era stata programmata per il 29 gennaio, sicché un componente dell’equipaggio, che avesse avuto l’intenzione di far differire la partenza mediante un’azione di sabotaggio, avrebbe dovuto agire in un momento propizio precedente, quindi nella notte fra il 28 e il 29 gennaio.
Le valutazioni del giudice di rinvio, però, non tengono conto della mancanza di alcuna certezza circa la possibilità che l’autore dell’azione di sabotaggio abbia maturato l’intenzione di ritardare la partenza della nave dal porto di La Spezia che nella logica del giudice del merito costituisce la finalità dell’azione criminos in discussione – in epoca successiva alla divulgazione, fra l’equipaggio, della notizia relativa allo spostamento, dal 29 al 30 gennaio, della data programmata per detta partenza.
Il dubbio sul collocamento temporale del contestato boicottaggio inficia l’individuazione di NOME come responsabile in quanto soggetto in servizio nella notte fra il 28 e il 29 gennaio.
1.2. Profili di dubbio non superati adeguatamente emergono anche in relazione alla valenza dei messaggi telefonici intercorsi fra NOME e la sua fidanzata nei giorni indicati.
Da un lato, da tali messaggi si ricava, in riferimento alla programmata partenza della nave, un entusiasmo manifestato da NOME, che appare contrastante con l’ipotesi accusatoria riguardate la sua responsabilità per un boicottaggio che avrebbe determinato un’avaria della nave e quindi un ritardo della sua partenza. Non è sufficiente a dissipare il dubbio l’osservazione espressa dalla Corte militare di appello in sede di rinvio, secondo la quale egli sarebbe stato intenzionato a determinare un breve spostamento in avanti della effettiva partenza della nave, rispetto al giorno che era stato programmato, perché quest’ultimo giorno coincideva con la fine di un suo turno.
Inoltre, il giudice del rinvio ha ritenuto di poter trarre conferma, cir l’intenzione di NOME di compiere un sabotaggio, e quindi circa la sua responsabilità in ordine al guasto della nave effettivamente riscontrato, dal fatto che NOME aveva comunicato alla sua fidanzata il 28 gennaio 2019, che «…qua hanno detto che è probabile che domani si parte però sicuramente slitta a mercoledì giovedì, boh non lo so, comunque stiamo un po’ a vedere fino a mezzogiorno cosa dicono, perché cambieranno sicuramente tre milioni di cose…».
In realtà, la frase espressa da NOME nel messaggio è così vaga che non è logico interpretarla con certezza come la manifestazione dell’intenzione di compiere un sabotaggio.
1.3. Dubbia è anche la valutazione che ha condotto il giudice del merito a ritenere condivisibile la concentrazione delle indagini al personale tecnico della nave. La scelta non ha base certa, perché dalle considerazioni circa le modalità di commissione del sabotaggio non emerge che, per eseguirlo, fosse necessario possedere competenze tecniche specifiche, esperienze e abilità tali da far escludere che potessero compierlo soggetti diversi da quelli ai quali l’indagine è stata circoscritta.
1.4. La Corte militare di appello, in sede di rinvio, basandosi anche sulle risultanze di alcune intercettazioni, ha espresso alcune valutazioni sul comportamento tenuto, dopo la scoperta dell’avaria della nave Gorgon4, da COGNOME e da COGNOME e COGNOME, componenti dell’equipaggio che condividevano con il primo il turno di guardia 28-29 gennaio 2019.
Tuttavia, ai comportamenti di NOME, così come ai comportamenti e ai commenti di COGNOME e COGNOME circa l’atteggiamento di NOME, non può attribuirsi alcuna valenza decisiva come elementi dimostrativi della colpevolezza di NOME, perché non riguardano fatti oggettivi ma impressioni soggettive.
La significativa portata dei dubbi sopra esposti inficia la tenuta logica delle argomentazioni rassegnate dal giudice del rinvio a sostegno dell’affermazione di colpevolezza, che non potrebbe essere sorretta dalle ulteriori considerazioni utilizzate dal giudice del rinvio soltanto come conferme delle argomentazioni principali.
In tale situazione, deve affermarsi che la sentenza impugnata non è sorretta da motivazione congrua e adeguata nella parte in cui condivide il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado a carico di COGNOME.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, con la formula «perché l’imputato non ha commesso il fatto». Deve applicarsi, infatti, il principio, stabilito dalla giurisprude legittimità, pienamente condivisibile, in base al quale nel giudizio di cassazione l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata, come nel caso concreto ora in esame (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226100 – 01; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555 – 19; Sez. 6, n. 26226 del 15/03/2013, Rv. 255784 – 01).
In conclusione, per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve ess annullata, senza un superfluo rinvio. Conseguentemente, i motivi di ricorso presuppongono un’affermazione di colpevolezza dell’imputato sono assorbiti.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’imputato non h commesso il fatto.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.