Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Andria il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Pescia il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo C con riguardo alle posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME con rideterminazione della pena; rigetto nel resto; rigetto del ricorso di COGNOME NOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Prato, emessa il 26 ottobre 2022, ha confermato la condanna degli imputati per i reati di rapina e furto aggravati di cui ai capi A, B, C e D della imputazione, come rispettivamente ascritti.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
2.1. NOME COGNOME deduce:
violazione di legge ed, in particolare, del divieto di reformatio in peius. Vizio della motivazione sul punto.
La Corte di appello, nel respingere la censura difensiva inerente al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della equivalenza, aveva valutato, per la prima volta, una sentenza (emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato il 24.02.2024) successiva alla pronuncia di primo grado, così da valorizzare di fatto la recidiva invece esclusa dal primo giudice.
E ciò, anche in relazione alla dosimetria della pena per quanto inerente alla personalità del ricorrente;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno.
La motivazione della sentenza impugnata, eliminato l’incongruo riferimento alla sentenza resa successivamente al giudizio di primo grado (per quanto evidenziato con il primo motivo), sarebbe carente in relazione alle censure con le quali si era invocata la prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno – riconosciute dal primo giudice – sulle circostanze aggravanti bilanciabili del reato di rapina di cui al capo A.
Il risarcimento del danno sarebbe stato totale ed effettivo e le attenuanti generiche giustificate da una vera resipiscenza.
L’aver ancorato la decisione alla sentenza successivamente resa avrebbe di nuovo violato il divieto di reformatio in peius;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, avendo la Corte avallato una disparità di trattamento sanzionatorio con gli altri correi, ai quali, al contrario del ricorrente, non era stata esclusa la recidiv
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena base ed agli aumenti per continuazione.
Ancora una volta la Corte di appello, in proposito, avrebbe incongruamente valorizzato la sentenza emessa successivamente al giudizio di primo grado e sminuito la portata del risarcimento del danno, della confessione e della esclusione della recidiva;
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato l’applicazione di sanzioni sostitutive relativamente alla condanna a mesi otto di reclusione inflitta dal Tribunale di Firenze in data 22.3.2016, rispetto alla quale stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con unico atto, deducono:
violazione di legge (artt. 598-ter, 420-bis e 420-ter cod. proc. pen.), quanto alla sola posizione di NOME, avendo la Corte celebrato l’udienza nonostante l’imputato avesse presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento documentato da certificazione medica attestante il suo ricovero presso una clinica specialistica;
violazione di legge per non avere la Corte valutato la validità della querela sporta in relazione al reato di furto di cui al capo B.
Non sarebbe stata verificata la legittimazione di COGNOME NOME, mera impiegata del punto SNAI oggetto di furto e priva di delega;
violazione di legge per non avere la Corte valutato la validità della querela sporta in relazione al reato di furto di cui al capo D, l’atto essendo relativo ad u fatto commesso in data diversa rispetto a quella indicata nel capo di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Quanto ai ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, si deve preliminarmente rilevare che il reato di furto di cui al capo C, contestato ad entrambi i ricorrenti, si è estinto per remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dalla accettazione dei ricorrenti.
Tanto comporta l’eliminazione dell’aumento di pena in continuazione inflitto per il detto reato e pari a mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa per ciascun imputato.
Nel resto, i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché il ricorso di COGNOME NOME, sono inammissibili perché proposti per motivi in parte manifestamente infondati, in parte generici ed in parte non consentiti.
COGNOME NOME.
3.1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.
3.1.1. La Corte di appello, investita dal ricorso del solo imputato, ha confermato il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, decurtando la sanzione finale soltanto per quanto relativo all’aumento in continuazione inerente al reato di furto di cui al capo F, in ordine al quale ha dichiarato di non doversi procedere per difetto di querela (cfr. fgg. 24 e 25 della sentenza impugnata).
Ne consegue che non è stata violata la regola di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non è stata inflitta al ricorrente una pena superiore a quella determinata in primo grado, né sono stati modificati in senso peggiorativo i segmenti intermedi del calcolo.
3.1.2. Per altro verso, le censure difensive inerenti al presunto vizio di motivazione della sentenza relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee che il primo giudice aveva risolto nel senso della equivalenza – non si confrontano con i decisivi elementi messi in luce dalla Corte di appello per avallare la statuizione del GUP, vale a dire i rilievi che le circostanze aggravanti di cui all’art. 628, ter comma, n. 1 cod.pen. fossero tutte sussistenti, a dimostrazione della gravità dei fatti e che del più grave reato di rapina l’imputato fosse stato l’ideatore oltre ch l’esecutore materiale con ruolo preminente.
Tali elementi, non richiamati in ricorso, sono stati ritenuti dalla Corte, con giudizi immune da vizi logico-giuridici, idonei ad escludere la valenza preponderante RAGIONE_SOCIALE circostanze favorevoli al ricorrente rispetto alle aggravanti (fgg. 20-22 della sentenza impugnata).
Si ricordi, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità è concorde n ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, De Filippi, Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, COGNOME, Rv. 260415).
La circostanza che la Corte abbia fatto riferimento anche ad una sentenza emessa nei confronti del ricorrente successivamente rispetto a quella di primo grado, non inficia in alcun modo la decisione sul punto, basata su altri elementi dimostrativi che il ricorso non richiama.
3.2. Il secondo motivo rimane assorbito da quanto precisato in relazione al primo motivo.
3.3. Il terzo motivo è generico in quanto, anche in relazione alla determinazione della pena ed alla presunta disparità di trattamento con gli altri correi, il ricor omette di confrontarsi con le ragioni espresse dalla Corte di appello a proposito del ruolo dell’imputato, già specificate in relazione al primo motivo di ricorso. Peraltro, la sentenza ha sottolineato che la sanzione è stata determinata ben al di sotto della media edittale, in misura congrua rispetto alla gravità dei fatti. La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che l graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibi censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
Inoltre, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME, Rv. 237402).
Anche in relazione agli aumenti di pena in continuazione, la sentenza impugnata ha reso adeguata motivazione, riportandosi alla attenta motivazione del primo giudice, che aveva individuato le ragioni di ogni singolo aumento di pena, individualizzandole rispetto a ciascun reato, spendendo argomenti che l’atto di appello, al pari del ricorso, non aveva confutato se non genericamente (cfr. fgg. 17 e 18 della sentenza del GUP).
3.4. Il quarto motivo rimane assorbito da quanto appena rilevato sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso.
3.5. Il quinto motivo pone una censura non consentita, in quanto la Corte di appello, nel confermare il provvedimento del primo giudice di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso rispetto a precedente condanna, non avrebbe potuto valutare l’eventuale applicazione di sanzioni sostitutive rispetto a quella statuizione, essendo tale accertamento di competenza del giudice dell’esecuzione.
4. NOME NOME e COGNOME NOME.
4.1. In ordine al primo motivo, la Corte di appello, nell’ordinanza allegata al verbale dell’udienza del 28 novembre 2023, richiamata in sentenza, ha spiegato le ragioni che l’avevano indotta a respingere la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato COGNOME NOME, ragioni che il ricorso non richiama, a dimostrazione della sua genericità e che, invece, risultano pertinenti, avendo la Corte precisato che l’istanza non aveva rappresentato un impedimento assoluto a comparire in quanto si trattava di un ricovero volontario per la disintossicazione da alcool.
2.2. Quanto al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, premesso che le censure in ordine al difetto di querela quanto ai reati di furto di cui ai capi B e D non avevano formato oggetto degli atti di appello
in allora proposti dai ricorrenti, la Corte ha dato dimostrazione di avere eff la chiesta verifica di fatto (oggi non rivedibile in assenza di specifico motivo d appello), riscontrando la validità RAGIONE_SOCIALE querele sporte dalle persone offese e la loro legittimazione (cfr. fg. 19 della sentenza impugnata).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatamente al reato di cui al capo C, perché è estinto per remissione della querela ed elimina per ciascuno il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa. Condanna gli imputati in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del querelante.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.04.2024.
Ser to GLYPH
ltrani