Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19506 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19506 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
Con sentenza del 19/4/2024 (n. 20776/24), questa Corte ha annullato senza rinvio .la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano in data 27/9/2023, ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME imputato del reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., ravvisando la mancata corrispondenza della decisione con l’accordo raggiunto dalle parti. Rilevava, infatti, con valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze rappresentate dalla difesa, come il giudice, nell’accogliere la richiesta, non avesse rispettato i termini dell’accordo, concedendo la sospensione condizionale della pena a termini di legge, diversamente dall’accordo, che prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena per la durata di anni uno, ai sensi dell’ad. 163, comma 4, cod. pen.
In seguito all’annullamento, il Tribunale di Milano, in data 19 novembre 2024, ha emesso una nuova sentenza di patteggiamento, con cui, sulla base del precedente accordo raggiunto dalle parti in data 18/4/2023, ha applicato la pena di anni uno di reclusione, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per il termine di anni uno a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
Avverso tale ultima pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di COGNOME NOMECOGNOME articolando due motivi di ricorso, preceduti da alcune precisazioni che riguardano la vicenda processuale che occupa.
Premette la difesa che, con istanza depositata in data 26/01/2023, in vista dell’udienza preliminare da svolgersi in data 8/2/2023, aveva avanzato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, insistendo per il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’articolo 589, comma 7, cod. pen. così da ricondurre la pena eroganda entro i limiti stabiliti dalla legge per l’accesso al suddetto rito alternativo. Il G.u. dichiarava inammissibile la richiesta e concedeva alle parti un rinvio dell’udienza per valutare una eventuale proposta di applicazione della pena. ·In data 18/4/2023 veniva presentata istanza di patteggiamento munita del consenso del P.M., in cui era prevista la pena finale di anni uno di reclusione, condizionalmente sospesa per il termine breve di anni uno, ai sensi dell’articolo 163, comma 4, cod.pen.
Con sentenza del 27/9/2023 il G.u.p. applicava all’imputato la pena concordata, con il beneficio della sospensione condizionale della pena riferita all’ordinario termine quinquennale e non, come richiesto dalle parti, per la durata di anni uno. Veniva quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, in cui la difesa si doleva della durata della riconosciuta sospensione condizionale della pena e della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, determinata in anni due. La sentenza era annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso. In occasione della nuova udienza preliminare, fissata per il giorno 19 novembre 2024, la difesa insisteva nel richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; in subordina chiedeva di procedersi con le forme del rito ordinario. L’imputato presente dichiarava di non volere confermare la richiesta di patteggiamento avanzata in precedenza.
Il giudice, con ordinanza in atti, dichiarava inammissibile la richiesta di messa alla prova e, ritenuta l’originaria istanza di patteggiamento pienamente valida e non più revocabile, emetteva nei confronti di COGNOME una nuova sentenza di patteggiamento, nella quale era emendato l’errore censurato dai giudici di legittimità.
Ciò premesso la difesa lamenta quanto segue.
I) Violazione di legge con riferimento all’articolo 448, cornma 2-bis, cod. proc. pen. relativamente al vizio del consenso, avendo il giudice dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dall’imputato, condannandolo, all’esito di un rito alternativo non voluto, ad una pena sulla quale non aveva manifestato alcun consenso.
La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, reiterata dalla difesa in apertura della seconda udienza preliminare svoltasi in data 19 novembre 2024, trovava piena giustificazione nel fatto che, per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione di annullamento senza rinvio, dovevano intendersi caducate le attività compiute nel corso della precedente udienza preliminare, con ogni facoltà per l’imputato di compiere una, diversa scelta processuale. Il giudice ha invece valutato la richiesta inammissibile, considerando irretrattabile il consenso prestato dall’imputato in ordine all’accordo raggiunto in precedenza, incorrendo in una palese violazione di legge e dei principi stabiliti in sede di legittimità.
II) Mancanza e/o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per come risulta dal testo del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura prossima al massimo edittale. L’impugnata sentenza è stata
emessa dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la precedente pronuncia di applicazione pena per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in punto di durata della sospensione condizionale della pena. Nella sentenza di annullamento la Corte di Cassazione aveva dichiarato assorbito il motivo di ricorso con il quale la difesa si doleva anche della quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In relazione a tale aspetto la difesa aveva lamentato che il giudice si era notevolmente discostato dal minimo edittale senza argomentare circa le ragioni della durata . della sanzione.
Ai fini che qui interessano, il Tribunale di Milano, al quale erano stati trasmessi gli atti a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Il G.u.p. ha quindi confermato la durata della sanzione amministrativa accessoria precedentemente disposta con una motivazione pressoché identica a quella resa nella prima sentenza, che replica gli stessi vizi argomentativi già oggetto di censura in sede di legittimità. Vi sarebbe un’evidente sproporzione tra la pena principale valutata congrua, determinata in mesi 45, 12 di reclusione, e la sanzione amministrativa accessoria, fissata, di contro, in una misura assai lontana dai valori minimi. Nel caso in cui !a sanzione amministrativa accessoria si discosti sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi superi la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere in modo rigoroso all’onere motivazionale, fornendo adeguata giustificazione delle ragioni che lo abbiano indotto a determinare la misura della sanzione amministrativa nella durata indicata.
I! Procuratore generale presso la Corte cli Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con pronuncia del 19/4/2024 (n. 20776/24), questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27/9/2023, resa ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
Il Tribunale di Milano, a cui sono stati trasmessi gli atti, ha errato nel ritenere persistente, valido e irrevocabile l’accordo formatosi sull’originaria
richiesta dell’imputato di applicazione concordata della pena. Ha invero trascurato di considerare che, per effetto della decisione di annullamento senza rinvio, è stato travolto l’intero accordo raggiunto dalle parti e sono rimasti priv di effetti giuridici gli atti compiuti.
Il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto, né potuto provvedere secondo il rito speciale, senza che la parte avesse rinnovato l’accordo sulla pena, ” avendo l’annullamento riguardato la precedente sentenza nella sua interezza (in argomento cfr. Sez. 6, Sentenza n. 34810 del 21/04/2008, COGNOME, Rv. 241372 – 01, così massimata: «Nel caso di annullamento senza rinvio di una sentenza di patteggiamento, il giudice deve instaurare il processo “ex novo”, sicché sono privi di effetti giuridici gli atti presupposti, quali la richiesta di patteggiamento consenso prestato dall’altra parte, e non si può provvedere secondo il rito speciale senza il rinnovo della procedura sin dall’inizio”; Sez. 4, Sentenza n. 22661 del 06/04/2017, Bassas, Rv. 270065 – 01: “In tema di patteggiamento, nel caso in cui il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie”; conforme Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, COGNOME, Rv. 279241 – 01).
Erra, dunque, il Tribunale nell’assumere, nell’ordinanza allegata al verbale di udienza, che sia intervenuta “Virretrattabilità dell’istanza dì patteggiamento proveniente dalla difesa una volta che su di essa sia stato espresso il consenso del P.M.”.
L’irretrattabilità di cui si fa menzione nella citata ordinanza non si attaglia al caso in esame: invero, caducata nella sua interezza la precedente sentenza di patteggiamento, l’accordo raggiunto viene meno.
Pertanto, il giudice avrebbe dovuto, valutata la richiesta di messa alla prova e preso atto della esplicita volontà dell’imputato, presente in udienza, di non aderire all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., procedere nelle forme del rito ordinario.
Da quanto precede discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ai Tribunale di Milano. Resta assorbito nella decisione assunta l’ulteriore motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, per l’ulteriore corso.
In Roma, così deciso il 15 aprile 2025
Consigliere estensore
Il
/ 9 7r7side
Il