Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17543 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 167/2025 UP – 06/03/2025 R.G.N. 1413/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 28/02/1972 avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha riformato quella del Tribunale di Frosinone del 7 marzo 2017, dichiarando non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per l’imputazione ascrittagli ai sensi degli artt. 217 e 224 l. fall. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della continuazione fallimentare, ha rideterminato la pena nella misura di due anni e sei mesi di reclusione.
Per effetto della declaratoria di prescrizione del predetto reato, contestato in continuazione con altre fattispecie di bancarotta per distrazione e documentale per le quali la statuizione di condanna Ł divenuta definitiva a seguito della sentenza rescindente pronunciata dalla Quinta Sezione di questa Corte n. 37020 del 28/06/2023, i giudici di appello hanno proceduto alla rideterminazione della pena con un rinnovato bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1), l. fall.
Le circostanze ex art. 62bis cod. pen. sono state ritenute prevalenti sull’aggravante e la diminuzione della pena Ł stata motivatamente determinata in misura inferiore ad un terzo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17543/2025 Roma, lì, 09/05/2025
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di intervenuta prescrizione – successivamente alla citata sentenza della Sezione Quinta, ma prima della pronuncia della sentenza impugnata – anche della fattispecie di bancarotta documentale e per distrazione contestata nel presente procedimento.
Trattandosi di questione che si pone in termini di «connessione essenziale» con la parte di sentenza oggetto di annullamento, la declaratoria di estinzione si sarebbe giustificata ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità riportata in ricorso.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizi di motivazione in punto di determinazione della pena e mancata concessione della sospensione condizionale.
In particolare, quanto al primo profilo, ha denunciato la contraddittorietà del riferimento al «non modesto valore delle distrazioni» rispetto alle emergenze processuali, specie se raffrontato al «limitato allarme sociale causato dal dissesto» evidenziato nella sentenza di primo grado.
Ha rilevato l’apoditticità del richiamo all’intensità del dolo.
La sospensione condizionale della pena, inoltre, non Ł stata concessa benchØ richiesta con i motivi di appello.
Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo Ł infondato.
Nella fattispecie, si verte in tema di procedimento nel quale, in base all’originario capo di imputazione, sono stati contestati, in continuazione, piø delitti in materia fallimentare.
Con sentenza del Tribunale di Frosinone del 7 marzo 2017, NOME COGNOME Ł stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta commessi mediante condotte di distrazione, causazione del dissesto della società RAGIONE_SOCIALE, aggravamento del relativo dissesto omettendo per avere omesso di richiedere il fallimento e per bancarotta documentale.
La sentenza Ł stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma, con decisione del 4 novembre 2022, limitatamente alla durata della durata delle pene accessorie fallimentari.
La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 28 giugno 2023, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’imputazione di cui agli artt. 217 e 224 legge fallimentare, ossia per il reato di bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento fin dal 2009, per essere la fattispecie estinta per intervenuta prescrizione, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Ha rigettato nel resto il ricorso.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la Corte di appello di Roma ha reiterato la declaratoria di prescrizione di cui alla sentenza rescindente rideterminando la pena nella misura sopra indicata, previo rinnovato giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche con l’aggravante della continuazione fallimentare.
La tesi del ricorrente Ł che, stante la contestazione in continuazione delle fattispecie di bancarotta fallimentare, la prescrizione per quei reati per i quali non Ł intervenuta la declaratoria di estinzione e per i quali il relativo termine Ł decorso successivamente alla pronuncia della sentenza rescindente, può essere ancora dichiarata.
Pertanto, anche per le fattispecie di bancarotta per distrazione e documentale dovrebbe pervenirsi alla declaratoria di estinzione essendo maturato il relativo termine alla data del 21 dicembre 2023.
Il fondamento dell’affermazione dovrebbe rinvenirsi nella previsione del primo comma dell’art. 624 cod. proc. pen. secondo cui «se l’annullamento non Ł pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».
Nel caso di specie, sussistendo un rapporto di connessione essenziale tra la statuizione annullata e le parti non annullate, la declaratoria di prescrizione invocata dovrebbe ritenersi non preclusa.
L’assunto Ł destituito di fondamento.
La sentenza rescindente ha determinato, con la statuizione esplicita di «rigetto nel resto» dei ricorsi, il passaggio in giudicato delle statuizioni oggetto di tale declaratoria reiettiva.
L’annullamento (senza rinvio) della sentenza ha avuto riguardo alla sola statuizione di condanna relativa alla fattispecie di bancarotta semplice e la circostanza che tale fattispecie fosse contestata in continuazione con le altre ipotesi di bancarotta non determina la valutazione di sussistenza di quella condizione di «connessione essenziale» tra le fattispecie che comporta la preclusione del passaggio in giudicato.
NØ rileva la mancata specificazione, nella sentenza della Quinta sezione, del passaggio in giudicato delle statuizioni per le quali Ł intervenuto il rigetto del ricorso dell’imputato, giacchŁ tale mancanza non assume rilievo decisivo.
E’ stato, infatti, condivisibilmente affermato che «nell’ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicchØ, ove tale dichiarazione sia stata omessa, Ł comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all’interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Fattispecie relativa a disastro ferroviario, in cui la Corte ha escluso che l’intervenuto annullamento con rinvio relativo alla posizione di due imputati consentisse l’integrale rivalutazione della colpa loro addebitata, comprensiva delle parti non passate in giudicato, perchØ non annullate e non in connessione essenziale con quelle rescisse)» (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina, Rv. 286870 – 04; conformi, fra le molte, Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 272966; Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, COGNOME, Rv. 261050).
Alla luce della statuizione della sentenza della Corte di cassazione, per come ampiamente descritta, può affermarsi che l’assunto del ricorrente Ł del tutto privo di fondamento
3. Il secondo motivo Ł, perimenti, infondato.
Viene censurata la motivazione della sentenza del giudice di rinvio che, nel rinnovare il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, tenuto conto della intervenuta prescrizione della fattispecie di reato sopra indicata, pur avendo ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sull’aggravante della continuazione fallimentare, ha operato una diminuzione della pena in misura inferiore ad un terzo e, dunque, non nella massima estensione.
La Corte di appello ha motivato la decisione richiamando la «pluralità e reiterazione delle condotte», il «non modesto valore delle distrazioni» e l’«intensità del dolo».
Si tratta di elementi effettivi, valutati unitariamente secondo una disamina completa e priva di evidenti illogicità o contraddittorietà, anche rispetto alle statuizioni ormai definitive.
Il riferimento alla pluralità delle condotte coglie un dato oggettivo ineludibile e incontestabile.
Parimenti, il valore delle distrazioni riguarda un elemento, anch’esso concretamente verificabile.
Al netto della esclusione dell’aggravante del danno di rilevante gravità, non può escludersi che il medesimo danno possa essere qualificato come «non modesto» e tale da giustificare una riduzione per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al terzo.
Altrettanto Ł da dirsi per quanto attiene alla intensità del dolo il cui riferimento valorizza, non già un elemento eccentrico ma, un dato di sicuro rilievo.
A proposito della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, si ribadisce che «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, Ł sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (fra le molte, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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