Annullamento parziale e giudicato: quando la prescrizione non vale più
L’annullamento parziale di una sentenza di condanna può avere effetti decisivi sull’esito di un processo, cristallizzando la responsabilità penale dell’imputato e precludendo la possibilità di invocare la prescrizione del reato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito questo fondamentale principio, chiarendo i limiti del giudizio di rinvio e gli effetti del cosiddetto ‘giudicato progressivo’. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del caso: il ricorso in Cassazione
Due soggetti, condannati in Appello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, presentavano ricorso per Cassazione. La questione aveva origine da un precedente giudizio, in cui la stessa Corte Suprema aveva annullato la sentenza di condanna, ma limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, rinviando il caso a una nuova sezione della Corte d’Appello.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello si atteneva alle indicazioni, rideterminando esclusivamente le pene accessorie ma confermando nel resto la sentenza di condanna. Gli imputati, non paghi, proponevano un nuovo ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: l’avvenuta prescrizione del reato. A loro avviso, il tempo trascorso avrebbe dovuto estinguere il reato contestato.
L’impatto dell’annullamento parziale sulla prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio cardine del nostro ordinamento processuale, sancito dall’articolo 627 del codice di procedura penale. Quando la Corte di Cassazione dispone un annullamento parziale, la parte della sentenza che non è stata oggetto di annullamento e che non ha una connessione essenziale con la parte annullata, passa in ‘giudicato’.
Nel caso specifico, il primo annullamento aveva riguardato unicamente le pene accessorie. Di conseguenza, la parte della sentenza che affermava la responsabilità penale degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta era diventata definitiva e irrevocabile. Una volta che l’affermazione di responsabilità acquista l’autorità di ‘cosa giudicata’, il reato non può più estinguersi per prescrizione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici hanno sottolineato che l’eccezione di prescrizione era in palese contrasto con la normativa vigente. Poiché la responsabilità penale era già stata accertata in via definitiva, non era più possibile rimetterla in discussione attraverso l’invocazione di una causa estintiva del reato. L’annullamento precedente aveva circoscritto l’oggetto del giudizio di rinvio alle sole pene accessorie, consolidando tutto il resto della pronuncia.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è cristallina: l’istituto della prescrizione serve a porre un limite temporale all’esercizio della pretesa punitiva dello Stato prima che si giunga a una condanna definitiva. Una volta che la condanna, per quanto riguarda l’accertamento del fatto e la colpevolezza dell’imputato, è divenuta irrevocabile, la prescrizione non può più operare. Il ‘giudicato progressivo’ formatosi sulla responsabilità penale preclude ogni ulteriore discussione in merito, compresa quella sulla potenziale estinzione del reato. La mancanza di una connessione essenziale tra la determinazione della pena accessoria (annullata) e l’affermazione della colpevolezza (confermata) ha reso quest’ultima un punto fermo e intoccabile del processo.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’annullamento parziale non riapre l’intero processo. Le parti della sentenza non annullate diventano definitive, con tutte le conseguenze del caso. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere formulati con estrema attenzione, attaccando tutti gli aspetti della sentenza che si intendono contestare. Una vittoria parziale, come quella ottenuta sull’entità delle pene accessorie, può infatti ‘blindare’ la condanna per il reato, impedendo di sollevare in futuro eccezioni, come quella di prescrizione, che altrimenti avrebbero potuto essere decisive.
Se la Cassazione annulla una sentenza solo per le pene accessorie, la condanna per il reato è definitiva?
Sì. Secondo l’ordinanza, la parte della sentenza che riguarda l’affermazione della responsabilità penale, se non è toccata dall’annullamento e non ha connessione essenziale con la parte annullata, diventa definitiva e acquista autorità di cosa giudicata.
È possibile invocare la prescrizione del reato dopo un annullamento parziale che non riguarda l’affermazione di responsabilità?
No. Una volta che l’affermazione della responsabilità penale è passata in giudicato, non è più possibile invocare la prescrizione come causa di estinzione del reato. La prescrizione opera solo fino al momento in cui la condanna diviene irrevocabile.
Cosa significa che una parte della sentenza acquista “autorità di cosa giudicata”?
Significa che quella specifica parte della decisione diventa finale, inoppugnabile e non può più essere messa in discussione in alcun modo nel prosieguo del processo o in futuri procedimenti. Stabilisce un punto fermo e incontrovertibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2950 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a TARANTO il 18/04/1968
NOME nato il 01/02/1975
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
uQ,A
Rilevato che NOME COGNOME e NOME ricorrono avverso la sentenza n. 3267/2024 della Corte di appello di Bologna che – a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 771/2023 – ha confermato la responsabilità degli imputati per il reato di cui all’art. 216 legge fall., rideterminando l delle pene accessorie;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge in relazione a disciplina della prescrizione – non sia deducibile e sia manifestamente infondato;
rilevato, in proposito, che la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 771/2023 ha annullato la sentenza del 7 luglio 2022 emessa della Corte di appello di Bologna, che, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazion aveva dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nonostante la sentenza della Quinta Sezione avesse circoscritto la cognizione del giudice del rinvio alle s pene accessorie di cui all’art. 216 legge fall.;
ritenuto che l’eccezione di prescrizione sia manifestamente infondata e in contrasto con quanto previsto dall’art. 627 cod. proc. pen, posto che ove l’annullamento di una sentenza riguardi esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l’affermazione della responsabilità, non intaccata dall’annullamento, acquista autorità di co giudicata, non avendo essa connessione essenziale con la parte annullata, di tal che l’estinzione del reato per prescrizione, dunque, non può essere invocata;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024