Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 81 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 81 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dalla difesa del ricorrente, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 27 marzo 2025 in sede di giudizio di rinvio a seguito di parziale annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui al capo 3) della originaria imputazione, essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; conseguentemente ha rideterminato la pena complessiva in anni 2 e mesi 6 di reclusione, revocando la confisca per equivalente relativamente all’importo di euro 389.158,00.
In primo grado, il Tribunale di Ivrea aveva ritenuto NOME responsabile di tre reati: l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (capo 1), l’occultamento delle scritture contabili (capo 2) e l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2011 (capo 3), con conseguente occultamento di redditi quantificati in oltre 940.000 euro ed evasione IRPEF per 389.158 euro. I reati erano stati unificati dal vincolo della continuazione e l’imputato era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dalla legge.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 6/06/2022, dichiarava la prescrizione parziale del reato di cui al capo 1), limitatamente al periodo dal 16 settembre al 28 dicembre 2011, confermando nel resto la sentenza di primo grado e rideterminando la pena in anni tre di reclusione.
La suddetta decisione veniva annullata dalla Terza sezione di questa Corte, relativamente al reato di cui al capo 3; la sentenza di annullamento, nella parte motiva, riteneva ‘assorbito, dall’accoglimento del precedente motivo di impugnazione, quello afferente al trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo della riconoscibilità delle attenuanti generiche che sotto quello della recidiva, essendo lo stesso evidentemente condizionato dall’esito che, in sede di rinvio, avrà la censura in ordine alla sussistenza del reato di cui al punto 3) della complessiva imputazione contestata al NOME‘.
Il giudice del rinvio, avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 3), ha eliminato la porzione di pena precedentemente stabilità per il suddetto reato satellite (mesi 6 di reclusione), rideterminando la sanzione nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione.
NOME affida il suo ricorso per cassazione a due motivi.
2.1 Con la prima censura, il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 627 comma 3, e 628, comma 2, cod.proc.pen.
La doglianza investe il mancato adempimento da parte della Corte di merito al mandato ricevuto dalla Suprema Corte in sede di annullamento con rinvio.
Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di Cassazione aveva chiaramente demandato al giudice del rinvio non soltanto l’accertamento della responsabilità per il reato di cui al capo 3), ma anche la rivalutazione complessiva del trattamento sanzionatorio sotto il profilo del riconoscimento delle attenuanti generiche e della recidiva.
La sentenza impugnata si sarebbe limitata a elidere la pena del reato satellite caduto in prescrizione (capo 3), senza operare alcuna valutazione sulle ulteriori questioni oggetto di rinvio, concernenti la determinazione della pena, le attenuanti generiche e la recidiva.
2.2 Con la seconda doglianza, il ricorrente lamenta l’omessa declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 1) e 2).
La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto formato il giudicato parziale sulle residue imputazioni, laddove, configurandosi un’ipotesi di reato continuato, la decisione non avrebbe potuto acquisire carattere definitivo fino alla definizione del giudizio, tanto sul reato satellite oggetto di annullamento, quanto sulla complessiva quantificazione della pena.
La peculiarità della fattispecie risiede nella circostanza che la Terza Sezione di questa Corte, nella sentenza di annullamento con rinvio, non aveva indicato in dispositivo quali parti della sentenza dovessero considerarsi irrevocabili.
La Corte del merito le avrebbe invece tardivamente ed erroneamente dichiarate irrevocabili in sede di rinvio, quando la prescrizione era ormai ampiamente maturata.
Ulteriore elemento di significativo rilievo è rappresentato dal fatto che l’annullamento aveva investito anche il riconoscimento della recidiva, quale elemento che condiziona la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato.
Tali circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice del rinvio a verificare la maturazione della prescrizione anche per i reati residui.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Il primo motivo è fondato.
Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod.proc.pen., denunciando il mancato adempimento da parte della Corte territoriale al mandato ricevuto dalla Terza Sezione di questa Corte in sede di annullamento con rinvio.
Al riguardo, è necessario richiamare il contenuto della precedente pronuncia di annullamento, poiché dalla sua corretta interpretazione dipende l’individuazione dell’oggetto del rinvio a cui avrebbe dovuto attenersi la Corte di appello.
La Terza Sezione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3, ma aveva al contempo espressamente statuito che doveva “considerarsi assorbito dall’accoglimento del precedente motivo di impugnazione quello afferente al trattamento sanzionatorio sia sotto il profilo del riconoscimento delle attenuanti generiche che
sotto quello della recidiva, essendo lo stesso condizionato all’esito che, in sede di rinvio, avrà la censura in ordine alla sussistenza del reato di cui al punto 3 della complessiva imputazione” (pag.10, 3° cpv).
Il significato della richiamata statuizione è chiaro.
Quando la Corte di legittimità dichiara “assorbito” un motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio, subordinandone l’esame all’esito dell’accertamento rimesso al giudice del rinvio, essa non intende affatto cristallizzare la determinazione della pena nelle parti non espressamente annullate, ma al contrario impone al giudice di merito di procedere a una complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio alla luce dell’esito del nuovo accertamento.
L’assorbimento, in tale contesto, non equivale a una implicita conferma della originaria determinazione della pena, bensì costituisce una precisa indicazione metodologica: il giudice del rinvio, una volta risolto il punto oggetto dell’annullamento, dovrà necessariamente rideterminare la pena tenendo conto di tutti quegli elementi che erano stati oggetto di censura e che la Corte di Cassazione aveva ritenuto di non poter esaminare autonomamente proprio perché “condizionati” dall’esito dell’accertamento rimesso al giudice di merito.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione aveva espressamente richiamato sia il profilo del riconoscimento delle attenuanti generiche sia quello della recidiva, elementi entrambi destinati a incidere significativamente sulla determinazione finale della pena.
La dichiarazione di prescrizione del reato satellite non poteva dunque tradursi in una mera operazione aritmetica di sottrazione della porzione di pena corrispondente a quel reato, ma imponeva una globale riconsiderazione del trattamento sanzionatorio.
È decisivo rilevare che la Corte di appello ha evidenziato che, per il reato caduto in prescrizione, a seguito della intervenuta revoca della costituzione di parte civile, ‘non ricorrono più i presupposti di cui all’art.578 c.p.p. che imporrebbero l’esame del motivo di appello in punto di responsabilità’.
Il venir meno di uno dei reati uniti dal vincolo della continuazione, in assenza di un pieno accertamento di responsabilità, è astrattamente idoneo a incidere sulla valutazione della gravità complessiva della condotta, anche ai fini dell’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Analogamente, la rivalutazione della recidiva, espressamente rimessa al giudice del rinvio, avrebbe dovuto essere effettuata alla luce del mutato assetto conseguente alla dichiarazione di prescrizione del reato satellite nei termini sopra precisati.
La Corte territoriale ha invece operato in senso diametralmente opposto rispetto al mandato ricevuto, essendosi limitata a eliminare aritmeticamente la porzione di pena di sei mesi di reclusione precedentemente stabilita per il reato sub 3), ormai caduto in prescrizione, omettendo di procedere alla complessiva valutazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alle attenuanti generiche e alla recidiva, che costituiva invece oggetto specifico del rinvio.
Il primo motivo deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Con tale censura, il ricorrente lamenta l’omessa declaratoria di prescrizione anche dei delitti di cui ai capi 1) e 2), sostenendo che non si sarebbe formato alcun giudicato sull’accertamento di responsabilità in relazione a tali reati, atteso che l’annullamento con rinvio aveva investito non solo il reato satellite ma anche il complessivo trattamento sanzionatorio, ivi compresa la recidiva, circostanza che avrebbe potuto modificare i termini prescrizionali applicabili.
La doglianza si articola su due profili: da un lato, l’assenza di una espressa declaratoria di irrevocabilità nel dispositivo della sentenza di annullamento avrebbe impedito la formazione del giudicato parziale; dall’altro, l’annullamento avrebbe dovuto indurre il giudice del rinvio a verificare la maturazione della prescrizione anche per i reati di cui ai capi 1 e 2), per i quali restava aperto il giudizio sul trattamento sanzionatorio.
Entrambi i profili della censura non possono essere condivisi.
2.1 Quanto al primo aspetto, concernente l’omessa statuizione di irrevocabilità nel dispositivo della precedente sentenza di questa Corte, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, nell’ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, prevista dall’articolo 624, comma 2, cod.proc.pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva. Di conseguenza, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare in base alla lettura e all’interpretazione della sua precedente sentenza le parti passate in giudicato ( Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870 – 04).
Nel caso in esame, dalla sentenza della Terza Sezione di questa Corte emerge inequivocabilmente che l’annullamento ha riguardato soltanto il reato di cui al capo 3) e il trattamento sanzionatorio complessivo, lasciando intatti gli accertamenti di responsabilità relativi ai reati di cui ai capi 1) e 2).
Su tali accertamenti si è dunque formato un giudicato parziale che preclude qualsiasi rivalutazione in sede di rinvio e, conseguentemente, impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione eventualmente maturata successivamente alla pronuncia di annullamento.
Questa conclusione trova puntuale conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento
(Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Rv. 288275; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828 – 01).
2.2 Quanto al secondo profilo di censura, concernente la rilevanza dell’annullamento con rinvio in relazione alla recidiva rispetto all’eventuale prescrizione dei reati più gravi, occorre distinguere tra le diverse forme di recidiva e i loro rispettivi effetti sul termine prescrizionale.
Nel caso di specie, è stata contestata e ritenuta la recidiva semplice, che non condiziona affatto il tempo necessario a prescrivere il reato ai sensi dell’articolo 157, comma 2, cod.pen.
Questa disposizione prevede infatti che il tempo necessario a prescrivere sia aumentato solo in presenza di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ovvero circostanze ad effetto speciale.
La recidiva semplice non rientra in nessuna di queste categorie, non comportando né una modificazione della specie della pena né configurandosi come circostanza ad effetto speciale.
La situazione sarebbe stata radicalmente diversa ove fosse stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, che costituisce invece circostanza ad effetto speciale e che pertanto incide sul termine prescrizionale.
In tale ipotesi, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma 2, cod.pen., il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316 – 01)
E in effetti, quando l’annullamento investe una circostanza aggravante che incide sul termine prescrizionale, viene rimessa in discussione non solo la quantificazione della pena ma lo stesso termine di prescrizione, sicché non può ritenersi formato il giudicato, dovendo il giudice del rinvio verificare se la prescrizione fosse eventualmente maturata in assenza di quella circostanza.
Nel caso in esame, tuttavia, il richiamato principio non trova applicazione proprio perché la recidiva semplice non ha alcuna incidenza sul termine prescrizionale.
La rivalutazione della recidiva demandata al giudice del rinvio, pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini della verifica della prescrizione dei reati base, potendo al più incidere sulla misura della pena ma non sul termine entro il quale possa maturare la prescrizione
Ne consegue che l’annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, pur investendo anche la questione della recidiva, non ha affatto impedito la formazione del giudicato sul richiamato accertamento di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2), con la conseguente preclusione di qualsiasi declaratoria di estinzione sopravvenuta per decorso del tempo.
In conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen., va disposta l’irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i capi non dichiarati prescritti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l’art.624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato.
Così è deciso, 30/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME