Annullamento Parziale: Quando la Prescrizione Non Ferma il Giudicato
L’istituto dell’annullamento parziale di una sentenza da parte della Corte di Cassazione è un meccanismo processuale cruciale, le cui conseguenze possono essere determinanti per l’esito finale di un procedimento. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: le parti di una sentenza non toccate dall’annullamento acquisiscono l’autorità di cosa giudicata, rendendo inutili successivi tentativi di rimetterle in discussione, anche adducendo la maturazione della prescrizione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello, emessa in sede di rinvio. Il ricorrente lamentava unicamente l’intervenuta prescrizione del reato di truffa (art. 640 c.p.), sostenendo che il termine massimo fosse spirato prima della decisione d’appello.
Tuttavia, la vicenda processuale era più complessa. La Corte di Cassazione, in precedenza, era già intervenuta per ben due volte, annullando la sentenza d’appello ma in modo estremamente specifico. L’annullamento era stato espressamente limitato «alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio». Tutte le altre parti della sentenza, inclusa l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, non erano state oggetto di annullamento.
La Trappola dell’Annullamento Parziale e il Giudicato
Il cuore della questione risiede nell’articolo 624 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di annullamento parziale, le parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata diventano irrevocabili. Si forma, su di esse, il cosiddetto “giudicato progressivo”.
Nel caso specifico, la questione della sospensione condizionale della pena è logicamente e giuridicamente separata dall’accertamento della colpevolezza. Annullare la decisione sulla sospensione della pena non significa rimettere in discussione il fatto che l’imputato sia stato riconosciuto colpevole del reato contestato. Di conseguenza, la statuizione sulla responsabilità era già diventata definitiva e inattaccabile a seguito delle precedenti decisioni della Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che l’argomento della prescrizione era irrilevante. Poiché la condanna era già passata in giudicato prima della data in cui, secondo il ricorrente, sarebbe maturata la prescrizione, non era più possibile far valere tale causa di estinzione del reato. Il giudizio di rinvio era limitato al solo trattamento sanzionatorio (la sospensione condizionale) e non poteva riaprire il capitolo della colpevolezza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. L’annullamento parziale cristallizza le parti non annullate della sentenza. La successiva declaratoria di irrevocabilità da parte del giudice ha un’efficacia meramente dichiarativa, non costitutiva: essa si limita a prendere atto di un effetto giuridico (il giudicato) già prodottosi per legge. Di conseguenza, tentare di impugnare una parte di sentenza già coperta da giudicato si traduce in un ricorso privo dei presupposti di legge, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: quando si riceve una decisione di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, è fondamentale analizzarne con estrema attenzione il dispositivo per comprendere l’esatta portata dell’annullamento. Se l’annullamento è parziale e limitato a specifici punti, le altre parti della sentenza diventano definitive. Insistere nell’impugnare aspetti ormai cristallizzati dal giudicato non solo è inutile ai fini processuali, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa significa annullamento parziale di una sentenza?
Significa che la Corte di Cassazione invalida solo alcuni specifici punti della decisione impugnata, mentre tutte le altre parti che non hanno un legame essenziale con quelle annullate diventano definitive e non più discutibili.
Perché il ricorso per prescrizione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la parte della sentenza relativa alla colpevolezza dell’imputato era già diventata definitiva (passata in giudicato) a seguito di precedenti annullamenti parziali. La prescrizione non poteva più essere eccepita su una condanna ormai irrevocabile.
Quali sono le conseguenze se si impugna una parte di sentenza già coperta da giudicato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44866 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44866 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il 17/01/1978
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata è stata emessa dal giudice del rinvio, a seguito di un (duplice) annullamento, espressamente limitato «alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio» (sentenze della Sesta Sezione di questa Corte, n. 31364 del 14 arile 2022 e n. 29828 del 30 giugno 2022, entrambe precedenti la maturazione della prescrizione, come allegata dal ricorrente al 10 ottobre 2022), di modo che avevano già acquisito autorità di cosa giudicata le parti che non avevano alcuna connessione essenziale con la parte annullata, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2 Elia, Rv. 286870-04, secondo cui, in caso di annullamento parziale con rinvio, la declaratori delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 29 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pres ente