Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1597 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1597 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata a Iasi (Romani) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a San NOME Vesuviano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Pompei il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss.cod. proc. pen.
Il Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito all’annullamento con rinvio deciso dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta ad NOME COGNOME ed a NOME COGNOME ed effettuava un nuovo giudizio sulla responsabilità di NOME COGNOME, confermandone la sussistenza in ordine al reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte di Cassazione, in sede di annullamento, aveva rilevato (a) che le condotte descritte al capo 24), contestato alla COGNOME, ed al capo 37) contestato alla COGNOME dovessero essere riqualificate ai sensi dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; (b) con riguardo alla posizione di NOME COGNOME annullava con rinviorilevando la omessa valutazione dellainvocata riqualificazione dellacondotta contestata al capo 26) nella fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1.violazione di legge (art. 157 cod. pen) e vizio di motivazione il termine di prescrizione relativo al capo 24) sarebbe decorso nel giudizio di cognizione sulla responsabilità, ovvero prima dell’annullamento deciso dalla Cassazione, sicchØ non avrebbe dovuto farsi applicazione della giurisprudenza che riteneva che quando l’annullamento riguardava solo la determinazione del trattamento sanzionatorio l’accertamento sulla responsabilità doveva ritenersi passato in giudicato, con conseguente impossibilità di
dichiarare la prescrizione.
3.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
3.1.violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa estintiva della prescrizione, che, come rilevato anche dal difensore della RAGIONE_SOCIALE, sarebbe decorso prima dell’annullamento con rinvio;
3.2. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta: la sanzione sarebbe eccessiva, tenuto conto che la pena era stata determinata in modo non prossimo al minimo edittale e non sarebbero stati considerati i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.
4.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
4.1. violazione di legge (artt. 157 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al decorso del termine di prescrizione che, stante la riqualificazione sarebbe decorso;
4.2. violazione di legge (art. 164 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena denegato sulla base di un apodittico riferimento alla gravità della condotta ed alla personalità trasgressiva dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il quale si insta per il riconoscimento della prescrizione, che sarebbe maturata ‘prima’ della pronuncia della sentenza con la quale la Cassazione aveva disposto l’annullamento con rinvio Ł manifestamente infondato.
La Corte non ignora la giurisprudenza secondo cui il giudice del rinvio può dichiarare l’estinzione del reato per il decorso del termine di prescrizione maturato anteriormente alla sentenza di annullamento che abbia escluso la sussistenza di un’aggravante ed imposto un nuovo esame della questione relativa alla corretta individuazione della data di consumazione del reato. (Sez. 5, n. 17050 del 08/02/2013, Pace, Rv. 255092 – 01): tale pronuncia valorizza legittimamente il fatto che, nel caso esaminato, l’annullamento non era stato disposto ‘solo’ per ridefinire il trattamento sanzionatorio, ma ‘anche’ per identificare sulla base di una nuova valutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova disponibili la data di consumazione del reato e la sussistenza di un elemento circostanziale.
Diverso Ł il caso in cui l’annullamento con rinvio venga disposto previo accertamento definitivo della responsabilità ‘solo’ al fine di determinare la sanzione.
In materia deve essere ribadita la consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della prescrizione, sono diversi gli effetti, (a) dell’annullamento parziale di una sentenza con giudizio di rinvio ‘non’ inerente l’accertamento del fatto o la responsabilità dell’imputato, ma solo per la determinazione della sanzione, (b)dell’annullamento che investa l’accertamento di responsabilità.
Nel primo caso si verifica il passaggio in giudicato dei capi o dei punti della sentenza non annullati, per cui la prescrizione eventualmente maturata nel frattempo o ‘già’ maturata in precedenza, ma non rilevata, non può essere dichiarata dal giudice di rinvio. Nel secondo caso, non essendosi formato alcun giudicato parziale, ma solo una preclusione di ordine processuale al riesame dei punti della sentenza non impugnati, tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute possono essere dichiarate (Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, COGNOME, Rv. 226646 – 01; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239 01).
Si riafferma pertanto che, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non in connessione
essenziale con quelle per le quali Ł stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicchØ, qualora l’annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all’imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato (Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, COGNOME, Rv. 287290 – 01).
Si ribadisce invece che, qualora il ricorrente intenda far valere il mancato rilevamento dell’estinzione per prescrizione del reato da parte della Corte di Cassazione quando questadichiara irrevocabile l’accertamento di responsabilità (anche implicitamente) lo stesso debba proporre ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen., impugnando la sentenza nella parte in cui dichiarava irrevocabile l’accertamento di responsabilità, deducendo l’errore percettivo nella valutazione del decorso della prescrizione. Si riafferma, infatti, che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 – 01).
2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con il quale si contesta la motivazione in ordine la definizione del trattamento sanzionatorio Ł manifestamente infondato.
In materia il Collegio riafferma che, in punto di quantificazione della pena, i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. e che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, Ł sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 – dep. 26/03/2008, COGNOME e altri, Rv. 239754).
Nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali.
La Corte di merito, con motivazione che non si presta a censure, preso atto della riqualificazione giuridica della condotta contestata, valorizzava il contesto di consumazione della stessa, il suo carattere episodico, le modalità esecutive e l’assenza di elementi indicativi di partecipazione sistematica all’attività di spaccio, rilevando il sostanziale ruolo subalterno della ricorrente, così giustificando in modo esaustivo la scelta sanzionatoria (pag. 8 della sentenza impugnata).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME Ł fondato.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio alla Corte di appello Di Napoli per la integrale rivalutazione della responsabilità. Adempiendo al mandato rescindente la Corte d’appello qualificava la condotta contestata al ricorrente in quella prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; a tale riqualificazione non conseguiva tuttavia la rilevazione del decorso del termine di prescrizione.
Invero, in questo caso non si era formato il giudicato parziale sulla responsabilità, che, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, era sub iudice , in quanto l’accertamento della stessa risultava devoluta integralmente alla cognizione della Corte di appello in sede di rinvio.
Incombe pertanto sulla Corte di Cassazione l’obbligo di verificare l’eventuale estinzione per prescrizione della condotta contestata prima della pronuncia della sentenzaimpugnata.
Ebbene: il reato risulta essere stato consumata il 5 marzo 2014; il termine ordinario di prescrizione risulta pertanto spirato il 5 settembre 2021; devono tuttavia essere computate le sospensioni e, segnatamente, (a) 571 giorni di sospensionenel corso del giudizio di primo e secondo grado svoltisi prima dell’annullamento della Cassazione,(b) 98 giorni di sospensione nel giudizio di secondo grado celebrato all’esito dell’annullamentocon rinvo disposto dalla Cassazione per l’adesione dei difensori degli imputati all’astensione proclamata dalla dalle Camere Penali (dall’udienza del 13/12/2024 a quella del 21 marzo 2015).
I giorni di sospensione sono pertanto 669 (un anno, dieci mesi e 4 gg.) sicchØ il termine di prescrizione risulta definitivamente decorso il 6 luglio 2023.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME perchØ il reato allo stesso ascritto risultava estinto per decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata risalente al 21 marzo 2025.
Il secondo motivo Ł assorbito.
All’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME