Annullamento parziale e prescrizione: quando la condanna diventa intoccabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema tecnico ma di fondamentale importanza nel diritto processuale penale: gli effetti di un annullamento parziale di una sentenza sulla possibilità di dichiarare la prescrizione del reato. Con la sua decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio consolidato: se l’annullamento riguarda solo la pena, la dichiarazione di colpevolezza diventa definitiva, cristallizzando la responsabilità dell’imputato e impedendo future declaratorie di estinzione del reato.
I fatti del caso: un ricorso per prescrizione dopo l’annullamento
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per reati di minaccia e lesioni personali, si vedeva annullare la sentenza dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’annullamento era limitato esclusivamente alla rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, provvedeva quindi a ricalcolare la sanzione, confermando nel resto la condanna.
Contro questa nuova decisione, l’imputato proponeva un nuovo ricorso in Cassazione, sostenendo che, nel frattempo, i reati si fossero prescritti. A suo dire, il termine massimo di prescrizione era maturato prima della sentenza della Corte d’Appello in sede di rinvio, e il giudice avrebbe dovuto prenderne atto.
L’impatto dell’annullamento parziale sul giudicato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, basando la sua decisione su una distinzione cruciale. Il principio cardine è che gli effetti di un annullamento parziale con rinvio cambiano a seconda dell’oggetto dell’annullamento stesso.
Quando la Cassazione annulla una sentenza solo per aspetti che non toccano l’accertamento del fatto o la responsabilità dell’imputato (come, appunto, il solo calcolo della pena), si forma un giudicato parziale. In altre parole, la parte della sentenza che dichiara l’imputato colpevole diventa definitiva e non più modificabile.
Di conseguenza, il giudice del rinvio, il cui compito è limitato a eseguire le indicazioni della Cassazione (in questo caso, ricalcolare la pena), non ha più il potere di dichiarare cause di estinzione del reato come la prescrizione, anche se questa fosse maturata nel frattempo.
Il calcolo effettivo dei termini di prescrizione
La Corte, per completezza, ha anche verificato i calcoli della prescrizione, dimostrando che, in ogni caso, l’argomentazione della difesa era errata. Tenendo conto di vari periodi di sospensione dovuti a rinvii su richiesta delle parti e astensioni degli avvocati, i termini di prescrizione per entrambi i reati (commessi nel 2014) sarebbero scaduti solo nel gennaio e febbraio 2023. Questa data è successiva alla decisione della Cassazione di annullare con rinvio (novembre 2022), confermando l’infondatezza del ricorso anche sotto il profilo fattuale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su una giurisprudenza consolidata. Viene richiamato il principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio non inerente all’accertamento del fatto o alla responsabilità, si verifica il passaggio in giudicato dei capi non annullati. La prescrizione, anche se maturata in precedenza ma non rilevata, o maturata nel frattempo, non può più essere dichiarata dal giudice del rinvio. Questo scenario è diverso dal caso di un’impugnazione parziale di alcuni punti, dove non si forma un giudicato vero e proprio ma solo una preclusione processuale, e le cause di estinzione del reato possono ancora essere dichiarate.
Conclusioni: le implicazioni della sentenza
L’ordinanza rafforza un punto fermo della procedura penale: la formazione del giudicato progressivo. Un annullamento parziale che non mette in discussione la colpevolezza cristallizza tale accertamento, limitando drasticamente le successive opzioni difensive. Questa decisione serve da monito sull’importanza di comprendere la portata esatta di una pronuncia della Cassazione. Un annullamento limitato alla sola sanzione chiude definitivamente la porta a questioni come la prescrizione, rendendo il ricorso su tali punti non solo infondato, ma, come in questo caso, inammissibile e sanzionabile con il pagamento delle spese e di una multa.
Se la Cassazione annulla una sentenza solo sulla pena, si può ancora dichiarare la prescrizione del reato?
No, perché la parte della sentenza relativa alla colpevolezza diventa definitiva (giudicato parziale), impedendo al giudice del rinvio di dichiarare la prescrizione maturata successivamente.
Cosa succede quando un annullamento parziale non riguarda l’accertamento della responsabilità?
Si forma un “giudicato parziale” sui capi o punti della sentenza non annullati. Questo significa che la condanna per il reato è definitiva e non può più essere messa in discussione, nemmeno per dichiarare una causa di estinzione come la prescrizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. L’appellante ha sollevato la questione della prescrizione senza considerare il principio del giudicato parziale formatosi a seguito del precedente annullamento della Cassazione, che era limitato solo alla determinazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3846 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3846 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CIRO MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di annullamento della Sezione Quinta di questa Corte in data 8 novembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone in data 19 luglio 2018, ha rideterminato la pena allo inflittagli in seicento euro di multa e – sia con l’atto di ricorso, sia con i motivi nuovik07,Ta memoria difen~- eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato alla data del 30 agosto 2022 (come peraltro già segnalato al Giudice del rinvio con conclusioni scritte tempestivamente inviate a mezzo pec) e, pertanto, precedentemente alla sentenza rescindente;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato e preliminarmente rilevato che, a conforto della propria tesi, la difesa allega giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 489 del 9 settembre 2021, Garofalo, n.m.) eccentrica rispetto al caso che ci occupa, nel quale vi è stato un precedente annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
ricordato, invece, che il principio che si attaglia al caso di specie è quello secondo cui «Ai fini della prescrizione, sono diversi gli effetti, di un annullamento parziale di una sentenza con giudizio di rinvio non inerente all’accertamento del fatto o la responsabilità dell’imputato, rispetto al caso di impugnazione parziale di alcuni capi o punti di una sentenza. Nel primo caso si verifica il passaggio in giudicato dei capi o dei punti della sentenza non annullati per cui la prescrizione eventualmente maturata nel frattempo o già maturata in precedenza, ma non rilevata, non può essere dichiarata dal giudice di rinvio. Nel secondo caso, non formandosi alcun giudicato parziale, ma solo una preclusione di ordine processuale al riesame dei punti della sentenza non impugnati, tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute possono essere dichiarate» (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274828; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242494; con peculiare riferimento all’ipotesi all’estinzione precedentemente maturata, cfr. Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646);
ritenuto, sotto altro e assorbente profilo, che nessuno dei reati si è prescritto prima della sentenza di annullamento con rinvio e, segnatamente, non quello di cui all’art. 612 cod. pen. commesso nel gennaio 2014 il cui termine prescrizionale – considerate le sospensioni di 404 giorni all’udienza del 6 maggio 2016 (per il rinvio su accordo delle parti), di 113 giorni all’udienza del 14 marzo 2018 (per adesione del difensore all’astensione dalle udienze), infine di 63 giorni all’udienza del 5 luglio 2018 – è spirato il 27 gennaio 2023; non quello di cui
all’art. 582, commesso il 16 febbraio 2014, il cui termine di prescrizione – avuto riguardo alle suindicate sospensioni – è spirato il 12 febbraio 2023;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pvesidente