Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44373 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44373 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMENOME nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 27/3/2024 dal Tribunale di Caltanissetta
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ca lta n issetta ;
uditi l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 marzo 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato il provvedimento emesso il primo marzo 2024 dal Giudice per le
indagini preliminari della stessa città, con cui a NOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione GLYPH all’RAGIONE_SOCIALE GLYPH mafiosa GLYPH denominata GLYPH Cosa GLYPH RAGIONE_SOCIALE GLYPH e, segnatamente, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, operante a Gela (capo 2 dell’imputazione provvisoria), e all’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 8) della rubrica nonché di due reati scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione degli artt. 273, 649 cod. proc. pen. e 416 bis, comma 1, cod. pen.. Ricordati i principi espressi da questa Corte nella sentenza Modaffari in ordine al contributo da fornire alla vita dell’RAGIONE_SOCIALE perché un soggetto possa essere qualificato partecipe della stessa, il ricorrente ha affermato che il Tribunale avrebbe valorizzato sia la convinzione personale dello stesso indagato, che, come dichiarato dal cognato, si era vantato della sua caratura criminale, ma tale convinzione non sarebbe un fatto concludente, sia il concorso nella gestione delle serre, che, però, è oggetto del reato di cui al capo 8) della rubrica. Secondo il ricorrente, non sarebbe bastato che l’RAGIONE_SOCIALE dedita al traffico di stupefacenti fosse servente rispetto agli scopi di quella mafiosa per farne discendere la responsabilità indistinta di tutti gli associati all’uno e all’altro d sodalizi, senza distinguere il ruolo operativo svolto da ciascuno in seno alle due associazioni. In altri termini, la mera partecipazione al RAGIONE_SOCIALE dedito al RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto integrare automaticamente la responsabilità per il diverso reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa di riferimento, ove non fosse risultato che il predetto associato si fosse messo concretamente a disposizione di questa attraverso la propria partecipazione anche alle altre differenti attività criminose che fuoriuscissero dal programma delittuoso tipico dell’RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273, 73 e 74 d.P.R. n. 309/90, non avendo il Tribunale dato risposta alle deduzioni difensive solNOMEte, tra cui quelle in ordine alla configurabilità dell’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE, e avendo trascurato di considerare che il collaboratore di giustizia COGNOME aveva riferito di non conoscere l’odierno ricorrente.
3.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 291 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe dato una risposta solo apparente alla deduzione difensiva secondo cui il Pubblico ministero aveva corredato la relativa
richiesta con una motivazione cumulativa e implicita. Avrebbe poi trascurato il fattore tempo, essendo decorsi ben cinque anni dai fatti in contestazione.
4. Il 2 luglio 2024 sono stati depositati motivi nuovi nell’interesse del ricorrente, in cui si è, in particolare, evidenziato che il Tribunale del riesame non avrebbe dato correttamente atto dei presupposti necessari per la configurabilità dell’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE. Gli elementi di prova sarebbero stati interpretati illogicamente in chiave univocamente associativa, senza analizzare il problema della possibile interpretazione degli stessi in un’ottica di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. Il Tribunale, al di là della generica descrizione delle ritenute operazioni illecite, consumatesi nel giro di pochi mesi, riscontrate dalle intercettazioni e dalle attività di osservazione e sequestro della polizia giudiziaria, avrebbe omesso di indicare significativi elementi a supporto dell’esistenza di una pregressa struttura associativa, stabile e organizzata, dedita al traffico di stupefacenti. Inoltre, il provvedimento impugnato non meriterebbe condivisione neppure in ordine al giudizio espresso in tema di esigenze cautelari, stante l’assenza di fatti specifici comprovanti la persistenza delle stesse.
5. L’ll luglio 2024 sono pervenuti motivi aggiunti con cui si è rappresentato che con sentenza del 10 luglio 2024 questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di COGNOME COGNOME. Con nota successiva è stato depositato il dispositivo con cui il menzionato Tribunale, in sede di rinvio, ha annullato nei confronti di COGNOME l’ordinanza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 8).
6. Il 14 ottobre 2024 sono stati depositati motivi nuovi con cui si è rimarcato che, considerata la stretta connessione tra le posizioni del ricorrente e di COGNOME COGNOME, come emerge chiaramente dalle motivazioni dei provvedimenti GLYPH impugnati, GLYPH l’annullamento GLYPH per quest’ultimo GLYPH inciderebbe inevitabilmente anche sulla posizione del ricorrente. I due soggetti, infatti, sarebbero stati trattati in maniera parallela sotto il profilo indiziario, con una sovrapposizione significativa degli elementi concernenti la partecipazione associativa di entrambi. Pertanto, se la Corte di cassazione ha già riNOMEto il venir meno della gravità indiziaria nei confronti di COGNOME per i capi 2) e 8), non sarebbe logicamente sostenibile mantenere una diversa valutazione nei confronti del ricorrente, basata su quegli stessi elementi indiziari, ritenuti insufficienti. In questo contesto, il giudizio cautelare nei confronti del ricorrente dovrebbe essere rivisto alla luce del fatto che la ricostruzione indiziaria sarebbe
stata radicalmente modificata dall’annullamento dell’ordinanza nei confronti di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
Deve, in primo luogo, riNOMErsi che non colgono nel segno le deduzioni con cui si è censurata l’esistenza del RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 8) dell’imputazione provvisoria.
Al riguardo, sulla scorta del compendio indiziario, costituito da intercettazioni, monitoraggi degli indagati e sequestri di sostanza stupefacente, il Tribunale, così come il Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto provate perlomeno secondo lo standard probatorio della gravità indiziaria, tipico della fase cautelare – anche l’esistenza e l’operatività dell’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE, capeggiata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, la quale presentava tutti i caratteri tipici richiesti dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 90.
I sodali, infatti, condividevano un medesimo linguaggio criptico e comuni tecniche per sottrarsi all’attenzione degli inquirenti, quali, ad esempio, l’uso di schede intestate a stranieri, che venivano sostituite con frequenza; organizzavano trasferte anche al di là dei confini regionali, reciprocamente assistendosi mediante il ricorso al metodo della staffetta; avevano individuato luoghi precisi ove con significativa frequenza si incontravano di persona per affrontare questioni legate al RAGIONE_SOCIALE ovvero per confezionare in dosi la droga da smerciare; collaboravano alacremente l’uno con l’altro secondo una suddivisione di ruoli pressoché stabile, ma che, comunque, ammetteva l’intercambiabilità degli stessi. I coindagati, inoltre, avevano commesso moltissimi reati scopo e il loro spirito imprenditoriale aveva trovato sfogo anche nella gestione da parte di alcuni di essi di serre, volte alla produzione di marijuana, che altri accoliti utilizzavano come merce di scambio per portare a termine riNOMEnti acquisti di cocaina. Dalle molteplici conversazioni si evinceva che gli associati gestivano anche la cassa comune dell’RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di quanto precede è evidente che entrambi i Giudici della cautela hanno posto a base della loro analisi il medesimo inquadramento della fattispecie e coerentemente hanno dato rilievo sul piano probatorio a elementi effettivamente idonei a dimostrare l’esistenza di uno stabile RAGIONE_SOCIALE dedito al n a rcot raffi co
Nel porre in risalto, infatti, i dati sopra indicati – quali l’utilizzo di modali operative e tecniche condivise e consolidate, il ripetersi di condotte simili di spaccio, l’esistenza di profili organizzativi, l’utilizzo di un linguaggio criptico conosciuto dai sodali, gli incontri per affrontare questioni legate al RAGIONE_SOCIALE, la coltivazione di sostanze stupefacenti – i menzionati Giudici hanno valorizzato elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell’operatività di un RAGIONE_SOCIALE di soggetti, che agiva per il perseguimento, non occasionale ed episodico ma stabile, di un programma delittuoso, avente ad oggetto un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti.
Ciò equivale alla puntuale rappresentazione di un’RAGIONE_SOCIALE per delinquere riconducibile all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
A fronte di siffatte argomentazioni, immuni da vizi sindacabili in questa sede, il ricorrente, invece, si è limitato a svilire la portata degli elementi valorizzati e a proporre una diversa e non consentita valutazione degli stessi.
Sono fondate, invece, le censure solNOMEte dal ricorrente in ordine alla partecipazione ai sodalizi indicati nei capi 2) e 8) dell’imputazione provvisoria.
Il Tribunale – quanto alla partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa – ha premesso che non poteva prescindersi dalla valutazione della posizione di COGNOME COGNOME, nel senso che gli indizi di reità a carico di NOME erano strettamente connessi ai rapporti intrattenuti dallo stesso con COGNOME, reputato nella prospettiva accusatoria promotore del RAGIONE_SOCIALE, all’interno di RAGIONE_SOCIALE.
Con riferimento all’intraneità all’RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 8), nelle ordinanze cautelari si è affermato che il ricorrente aveva dato un riNOMEnte apporto al RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, giacché concorreva insieme con il cognato NOME COGNOME nella gestione dei traffici di droga, ascrivibili al RAGIONE_SOCIALE, e, in particolare, partecipava alla gestione di due depositi, dove il 4 e il 6 maggio 2019 era stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente. Inoltre, il ricorrente era colui che gestiva sotto l’egida del cognato COGNOME i rapporti con gli esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, principalmente, con NOME COGNOME e i suoi più stretti collaboratori.
3.1. Non può trascurarsi, però, che, come messo in evidenza dal ricorrente, con riguardo a COGNOME COGNOME questa Sezione, con sentenza del 10 luglo 2024, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, avendo riNOMEto che, pur se dalle intercettazioni, effettuate dagli investigatori, emergevano comportamenti ragionevolmente sintomatici dell’inserimento del ricorrente in uno dei sodalizi operanti nel territorio RAGIONE_SOCIALE, «la debolezza di tale argomentare risiedeva nel fatto che tutti quegli episodi e circostanze
eventualmente qualificanti non soltanto erano stati ascritti a sé stesso esclusivamente dallo stesso COGNOME, ma erano stati altresì da lui esposti nell’ambito di dialoghi con familiari, conoscenti o altri soggetti con i quali quegli aveva – od è logicamente probabile che avesse – interesse ad accreditarsi nel contesto criminale del luogo». Il Collegio di legittimità ha poi sottolineato l’incoerenza tra la figura di mafioso di vaglia, che aveva tracciato di sé COGNOME nei suoi colloqui, e l’assenza di qualsiasi dato di conferma eterogeneo di una siffatta posizione criminale.
Riguardo alla partecipazione di COGNOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE dedito al RAGIONE_SOCIALE, con l’anzidetta sentenza del 10 luglio 2024 si è sottolineato che dai dati acquisiti era emerso il coinvolgimento del predetto indagato nel commercio delle sostanze stupefacenti, con il costante ausilio di suo cognato NOME COGNOME. «I dialoghi intercettati tra i due, i movimenti dello NOME e le altre acquisizioni probatorie, ampiamente riportate dal Tribunale, potevano senza forzature ritenersi espressivi dell’interessamento di costoro nella gestione delle serre nelle quali veniva coltivata la marjuana. Tanto, però, non poteva bastare per collocare la loro condotta all’interno di un contesto organizzato e tendenzialmente stabile di uomini e mezzi, costituito da non meno di tre persone, che la legge richiede per la configurabilità di un’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Non si colgono, infatti, nel compendio probatorio illustrato dal Tribunale, dati di fatto ragionevolmente sintomatici di una cointeressenza del ricorrente e di suo cognato con altri soggetti operanti in quel settore criminale, ulteriore, più ampia e non limitata esclusivamente ai contatti resisi necessari in occasione dei due episodi di detenzione loro addebitati e funzionali al perfezionamento di tali specifici affari criminosi».
3.2. Alla luce di quanto precede è evidente che le posizioni dei due indagati sono state ritenute interconnesse non solo dai Giudici della cautela ma anche da questa Corte con la pronuncia che ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di COGNOME COGNOME.
È altresì evidente che l’intervenuto annullamento senza rinvio, pronunciato dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di COGNOME COGNOME, incide sulla valutazione dei gravi indizi relativi alla partecipazione ai due sodalizi di cui ai capi 2) e 8) della rubrica a carico del ricorrente NOME, la cui figura è stata ritenuta strettamente connessa a quella di COGNOME COGNOME.
Si impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
La necessità di un esame ulteriore in punto di gravità indiziaria rende evidentemente superfluo esaminare le doglianze difensive in tema di esigenze cautela ri.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 ottobre 2024.