Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19704 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19704 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
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che ha concluso chiedendo Di g ivivutt A i? GLYPH 3- F1,-7-t /v ?..,’)
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 28 ottobre 2022, che ha confermato la sentenza resa luglio 2018 dal G.u.p. del Tribunale di Catania all’esito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condanNOME alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in ordine ai seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 75, comma 2′ d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di Fiumefreddo per la durata di anni tre, come da decreto del Tribunale di Messina del 12 maggio 2015 (notificatogli il 19 giugno 2015) e relativo verbale di sottoposizione alla misura (notificatogli il 27 luglio 2017), il 22 ottobre 2017 aveva violato la prescrizione d non allontanarsi dal territorio del predetto Comune;
inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché il 14 novembre 2017, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione sopra indicata, aveva violato la prescrizione di presentarsi nei giorni di lunedì e martedì di ogni settimana alle 20:00 presso la Stazione dei Carabinieri di Fiumefreddo per apporre la firma.
2. Il ricorrente articola sei motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, evidenziando che la Corte di cassazione, con sentenza del 14 dicembre 2018, aveva annullato senza rinvio il decreto che aveva disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, stante l’accertata incompetenza dell’Autorità che lo aveva emesso, circostanza che aveva integrato un’ipotesi di nullità assoluta.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, nonostante la precisa doglianza sollevata dalla difesa sul punto, avrebbe confermato la sentenza di primo grado in ordine al reato sub 1, nonostante fosse emerso che il riconoscimento dell’imputato da parte del maresciallo COGNOME non era stato del tutto attendibile.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado in ordine al reato sub 2, nonostante fosse stato dimostrato che l’unico episodio accertato era stato determiNOME da un problema di salute dell’imputato,
il quale – solo per tale ragione – non si era potuto recare presso la Stazione dei Carabinieri per apporre la firma e per ottemperare così alle prescrizioni imposte.
2.4. Con il quarto motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata perché il giudice di merito avrebbe escluso di applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis co pen., senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
2.5. Con il quinto motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine all’aumento di pena determiNOME in forza dell’applicazione della circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.
2.6. Con il sesto motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
La difesa ha depositato la sentenza della Corte di cassazicne del 4 dicembre 2018, con la quale era stato annullato senza rinvio il decreto della Corte di appello di Messina emesso in data 1 marzo 2018, che aveva confermato il decreto del 12 maggio 2015 del Tribunale di Messina, che aveva – a sua volta sottoposto RAGIONE_SOCIALE alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.
La Corte di cassazione aveva evidenziato che il giudicante, che aveva emesso il provvedimento genetico della misura di prevenzione, non fosse territorialmente competente, circostanza che aveva determiNOME una nullità assoluta. causa di
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Nel caso di specie, pertanto, era stato annullato senza rinvio il provvedimento con il quale COGNOME era stato sottoposto alla misura di prevenzione e in forza del quale sono stati accertati gli illeciti penali oggetto del presente procedimento.
La Corte, quindi, deve conseguentemente annullare senza rinvio la sentenza impugnata, escludendo che il prevenuto possa essere chiamato a rispondere penalmente dell’eventuale violazione delle prescrizioni impartite in forza di un provvedimento applicativo della misura di prevenzione annullato senza rinvio per ragioni di legittimità.
In tema di misure di prevenzione, infatti, l’annullamento o la revoca del decreto di sottoposizione alla misura opera ex tunc laddove dichiari la mancanza di pericolosità sociale all’epoca dell’adozione, mentre ha efficacia ex nunc quando consegua a situazioni sopraggiunte che facciano venir meno la pericolosità sociale del prevenuto (Sez. 6, n. 20566 del 09/05/2019, Coppola, Rv. 275753).
Allo stesso modo, il principio è applicabile quando il decreto di sottoposizione sia stato annullato, come nella specie, per motivi di legittimità.
In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 17/01/2024