Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30916 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a null (ALBANIA) il 19/03/1993
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Pavia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME
MANUALI
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Pavia del 04/07/2024 di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Pavia n.164/2024 del 27/06/2024, con il quale è stato disposto il duplice obbligo di presentazione presso la questura per la durata di 3 anni.
Si precisa che con il suddetto provvedimento amministrativo oggetto di convalida, il Questore di Pavia, in autotutela, aveva disposto d’ufficio l’annullamento del precedente Daspo n.47 del 11/03/2024 emesso nei confronti del ricorrente per i medesimi fatti, limitatamente alla durata di anni 8 del periodo di efficacia del duplice obbligo di presentazione presso la questura di Pavia e, contestualmente, aveva rideterminato in anni tre la durata di efficacia del Daspo e dell’obbligo di presentazione, ribadendo la prescrizione del duplice obbligo di presentazione al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo delle partite disputate dalla A.C. Pavia 1991. Nelle more dell’annullamento in autotutela, il Daspo n.47 del 2024 del 11/03/2024 era stato comunque convalidato dal Gip con ordinanza del 13/03/2024 e l’ordinanza era stata impugnata con ricorso per cassazione, che con sentenza della Corte di cassazione, sezione Terza, con
sentenza n. 29583/2024, ha GLYPH disposto l’annullamento senza rinvio GLYPH del provvedimento di convalida.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, comma 2, L. n. 401 del 1989, posto che il provvedimento del Questore n.164/2024 del 27/06/2024, nella parte in cui informa il prevenuto del diritto di proporre ricorso al Tar avverso il provvedimento, non contiene anche l’avviso della possibilità di presentare memorie al Gip entro 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Evidenzia che tale facoltà permette di integrare il contraddittorio cartolare, non essendo prevista la presenza del difensore o del destinatario delle prescrizioni, e che pertanto tale omissione integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., comportando una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nella fase giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta difetto della motivazione o motivazione apparente in ordine all’esistenza dei presupposti legittimanti la misura, evidenziando che l’ordinanza di convalida reca vistosi errori in ordine alla data di verificazione dell’episodio contestato
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto c dichiararsi l’inammissibilità in quanto il decreto questorile in esame (n. 164/2024) è stato emanato in parziale sostituzione – quanto alla durata del DASPO – del precedente decreto n. 47/2024 emesso a carico dell’odierno ricorrente, al cui interno l’indicazione sulla facoltà di presentare memorie è presente.
Con memoria difensiva, il ricorrente ha rappresentato che, nelle more, con sentenza n. 29583/20241 la Corte di cassazione, rilevando l’avvenuta violazione del diritto di difesa, annullava senza rinvio la precedente ordinanza di convalida del 13 marzo 2024 emessa nei confronti del sig. COGNOME dichiarandone l’inefficacia limitatamente all’obbligo di presentazione. Inoltre, evidenzia che erronea è l’affermazione secondo cui il secondo e nuovo provvedimento non debba necessariamente contenere l’avviso di cui all’art. 6, co. 2-bis, L. 401/1989, strumentale all’esercizio del diritto di difesa, in quanto l’annullamento d’uffici presuppone una rivalutazione della situazione di fatto e di diritto che, lungi dall’essere una prosecuzione di quello annullato in autotutela, costituisce un autonomo provvedimento amministrativo del tutto nuovo, che sostituisce ex tunc quello annullato e risulta, come tale, autonomamente impugnabile, tanto che i due atti riportano due numeri di protocollo differenti. Il primo, annullato d’uffic riporta il numero di protocollo 47/2024 mentre il secondo riporta il numero 164/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato sotto plurimi profili.
1.1.Innanzitutto, si ribadisce che, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è affetta da nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’ordinanza di convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., che sia privo dell’avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida (Sez.3, n. OJ del 25/09/2019, Rv. 277364; Sez.3, n. 1 i ?Si del 17/12/2008, Rv. 242987).
Nel caso in disamina, il provvedimento amministrativo oggetto di convalida n.164 del 2024 non prevede l’avviso di cui all’art. 6 comma 2-bis legge 401/1989, con cui si informa l’interessa della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida. Di talchè, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, determina una nullità di ordine generale, ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
1.2. In secondo luogo, si osserva che l’annullamento d’ufficio in autotutela disposto dall’autorità amministrativa concerne un provvedimento non convalidato dall’autorità giudiziaria e quindi ormai privo di efficacia, in quanto l’ordinanza de 13/03/2024 è stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, sezione Terza, con sentenza n. 29583/2024, per violazione del diritto di difesa del sottoposto.
Ne segue che il decreto questorile n. 164/2024 oggetto di convalida non poteva né essere annullato né sostituire, neanche parzialmente- quanto alla durata del Daspo e dell’obbligo di presentazione- il precedente decreto n.47/2024, al cui interno l’indicazione sulla facoltà di presentare memorie è presente, posto che questo, nelle more, ha cessato i suoi effetti, essendo stata annullata l’ordinanza di convalida emessa dal giudice di merito. Né è possibile reiterare un provvedimento illegittimo a seguito di annullamento dell’ordinanza di convalida da parte della Corte di cassazione.
Ad ogni modo, GLYPH si precisa che il provvedimento emanato in forza di annullamento d’ufficio di un precedente atto amministrativo, è dotato di una propria autonomia funzionale, strutturale e procedimentale, sicchè non può essere richiamato ad integrazione il precedente atto amministrativo oggetto di annullamento in autotutela, che pure prevedeva l’avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.
2.Tale epilogo decisorio, in quanto logicamente pregiudiziale, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
3.Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Pavia e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Pavia del
27/06/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Pavia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del questore di avia del 27/06/2024, limitatamente all’obbligo di
presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Pavia.
Così è deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estens re
GLYPH
Il Presidente
NOME GLYPH
M
A
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ALDO ACETO