Annullamento Convalida DASPO: La Cassazione Sancisce la Nullità per Violazione del Termine di 48 Ore
Il rispetto dei termini procedurali non è una mera formalità, ma un presidio fondamentale del diritto di difesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 31118/2024) lo ribadisce con forza, stabilendo un principio chiaro in materia di annullamento convalida DASPO: se il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) decide prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, la convalida è nulla. Questo intervento giurisprudenziale consolida una garanzia essenziale per il cittadino sottoposto a misure restrittive della libertà personale.
I Fatti del Caso: Una Convalida Affrettata
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un cittadino contro un’ordinanza del GIP del Tribunale di Crotone. Il Questore aveva emesso un DASPO della durata di tre anni, accompagnato dall’obbligo per il destinatario di presentarsi presso gli uffici di polizia trenta minuti dopo l’inizio di ogni partita di calcio della sua squadra, per un periodo di due anni.
Il punto cruciale della vicenda risiede nella scansione temporale degli eventi:
1. Il provvedimento del Questore viene notificato all’interessato alle ore 10:35 dell’11 dicembre.
2. Il GIP emette l’ordinanza di convalida alle ore 12:15 del giorno successivo, 12 dicembre.
3. L’avvocato difensore deposita una memoria difensiva via PEC alle ore 19:54 dello stesso 12 dicembre.
È evidente che la decisione del GIP è intervenuta ben prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica, termine che la legge e la giurisprudenza consolidata riconoscono all’interessato per esercitare il proprio diritto di difesa. Il difensore, infatti, pur avendo depositato la memoria, non ha potuto far valere le proprie argomentazioni poiché il giudice aveva già deciso.
La Decisione della Corte: Annullamento Convalida DASPO per Violazione dei Termini
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno constatato la palese violazione del termine di quarantotto ore, un intervallo minimo stabilito a garanzia del diritto di difesa. La decisione del GIP, intervenuta dopo poco più di 25 ore dalla notifica, ha di fatto impedito una piena e concreta valutazione delle ragioni difensive, che sono state presentate solo successivamente alla convalida.
L’Impatto sulla Misura
La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. È importante sottolineare che l’annullamento ha riguardato esclusivamente la parte del provvedimento relativa all’obbligo di presentazione all’autorità di polizia. La componente puramente amministrativa del DASPO, ovvero il divieto di accedere a impianti sportivi, è rimasta invece valida ed efficace, in quanto non soggetta al medesimo procedimento di convalida giurisdizionale.
le motivazioni
La motivazione della sentenza si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. La Corte ribadisce che il termine di 48 ore, che decorre dalla notifica del provvedimento del Questore, è perentorio e funzionale a garantire un contraddittorio, seppur differito e cartolare, tra l’autorità di polizia e l’interessato. L’emissione della convalida prima di tale scadenza integra una nullità di ordine generale, come previsto dall’art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, poiché lede il diritto all’assistenza e alla rappresentanza dell’imputato (e, per estensione, del soggetto sottoposto a misura di prevenzione).
Lo scarto temporale tra la notifica e la decisione del giudice, per quanto apparentemente breve, è stato sufficiente per inficiare l’intero procedimento di convalida. La fretta del giudice ha precluso la valutazione di argomenti che avrebbero potuto potenzialmente influenzare la sua decisione, vanificando così la funzione stessa del termine difensivo. La Corte sottolinea che l’inosservanza di tale termine comporta la decadenza della misura dell’obbligo di presentazione, poiché la convalida tardiva o, come in questo caso, prematura, è giuridicamente inefficace.
le conclusioni
La sentenza in esame rappresenta un importante monito sull’inderogabilità delle garanzie procedurali. Stabilisce che la tutela del diritto di difesa non ammette scorciatoie, neanche quando si tratta di misure di prevenzione volte a tutelare l’ordine pubblico. Per gli operatori del diritto, questa decisione conferma la necessità di un calcolo scrupoloso dei termini e rafforza la linea difensiva nei casi di convalide affrettate. Per i cittadini, è la riaffermazione che anche di fronte a un provvedimento dell’autorità, la legge prevede tempi e modi precisi per poter far sentire la propria voce, e la violazione di queste regole non rimane senza conseguenze.
Cosa succede se il GIP convalida un DASPO con obbligo di presentazione prima che siano passate 48 ore dalla notifica?
L’ordinanza di convalida è nulla. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa prassi viola il diritto di difesa dell’interessato, il quale deve avere a disposizione un termine di 48 ore per presentare le proprie memorie difensive. Di conseguenza, si procede all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
L’annullamento della convalida elimina completamente il DASPO?
No. L’annullamento riguarda specificamente la misura dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, che perde efficacia. La parte amministrativa del provvedimento, ovvero il divieto di accedere a impianti e manifestazioni sportive, rimane valida e intangibile, poiché segue un iter diverso e non è soggetta alla stessa convalida giurisdizionale.
Perché il termine di 48 ore è così importante?
Il termine di 48 ore è considerato un presidio irrinunciabile del diritto di difesa. Serve a garantire che la persona sottoposta alla misura abbia il tempo materiale per contattare un difensore, esaminare il provvedimento e preparare una memoria difensiva da sottoporre al giudice prima che questi decida sulla convalida. Una decisione prematura vanifica questo diritto fondamentale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottoressa NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO del 12/12/2023, con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO in data 4.12.2023, nel prescrivere al ricorrente il Daspo per anni imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici del Commissariato di RAGIONE_SOCIALE per la durata di anni due, trenta minuti dopo l’inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione a 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all’inter rilevando che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato alle ore 10,35 dell’11/12/202 che il difensor ‘e ha depositato ritualmente alle 19.54 del 12/12/2023 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva. Tuttavia, alle ore 12.15 dello stesso giorno, in da 12/12/2023, il GIP aveva già provveduto a convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di conval per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sussiste invero la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervénuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all’interessato del provvedim del AVV_NOTAIO. Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente ore 10.35 dell’11/12/2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle or 12.15 del giorno successivo, 12/12/2023. Il difensore ha peraltro depositato alle 19.54 d 12/12/2023 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha quindi potuto valutare, avendo già provveduto prima del decorso del termine a difesa.
Ricorre pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispett all’intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. La giurisprudenz legittimità sul punto è invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769) nell’affermare che deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del’ termine a difesa di quarantotto decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto. Se intervenuta prima del decorso de termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all’interes l’emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, lett. proc. pen., da cui consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del giudice e
conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impiant manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D’Urso, Rv. 266632).
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all’obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO in data 04/1272023. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al AVV_NOTAIO.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO in data 04/12/2023 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 07/05/2024