Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40070 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40070 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo , per NOME COGNOME, l’annullamento con rinvio della sentenza; il rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; per NOME COGNOME, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca, e il rigetto del ricorso nel resto;
sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l ‘ annullamento della sentenza impugnata;
sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l ‘ annullamento della sentenza impugnata;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l ‘ annullamento della sentenza impugnata;
sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 18 luglio 2023 dal Tribunale di Cosenza, per quanto qui rileva, ha confermato la condanna nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i reati di cui ai capi I) (artt. 81, 110, 644 cod. pen., ascritti a COGNOME), Q) (artt. 81, 110, 629 e 416bis .1 cod. pen., ascritto a COGNOME), R) (artt. 81, 110, 582, 585 e 416bis .1 cod. pen., ascritto a COGNOME), S) (artt. 110, 629 e 416bis .1 cod. pen., ascritto ad COGNOME), D1) (artt. 81, 110, 697 e 416bis .1 cod. pen. e 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895, ascritto ad COGNOME e NOME), E1) (artt. 81, 110 e 416bis .1 cod. pen. e 23, l. 18 aprile 1975, n. 110, ascritto ad COGNOME e NOME), F1) (artt. 81, 110, 648 e 416bis .1 cod. pen., ascritto ad COGNOME e NOME), G1) (artt. 81, 110 e 416bis .1 cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritto ad COGNOME e NOME), H1 (artt. 81, 385 e 416bis .1 cod. pen., ascritto ad COGNOME).
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
Violazione dell’art. 546, lett. e) , n. 1 e 2, cod. proc. pen. e carenza assoluta di motivazione, in ordine alla posizione del ricorrente, totalmente pretermessa nella sentenza di appello, salvo l’intestazione, con conseguente nullità insanabile del provvedimento impugnato.
Ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e totale mancanza di motivazione, in relazione alla posizione del ricorrente, nella sua integralità, non rinvenendosi considerazioni sul punto, neppure per relationem .
5. Ricorso di NOME COGNOME
5.1. Violazione dell’art. 416 -bis .1 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa, posto che i giudici di merito l’avrebbero riferita alla dominante presenza di una confederazione tra i l clan RAGIONE_SOCIALE e il clan RAGIONE_SOCIALE, sotto l’egida di NOME COGNOME, figura di spicco della cosca RAGIONE_SOCIALE. Al contrario, l’esistenza di tale consorteria non è mai stata acclarata giudizialmente, non essendosi pronunciato sul punto neppure il Giudice dell’udienza preliminare del parallelo procedimento svoltosi per questi fatti con il rito abbreviato. L’agevolazione ascritta all’imputato avrebbe dunque avuto come destinataria un’associazione inesistente e, in ogni caso, dovrebbe escludersi nei suoi confronti ogni addebito in punto di concorso esterno.
5.2. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111, Cost. e 546 cod. proc. pen. nonché mancanza della motivazione, dal momento che la Corte di appello si sarebbe limitata a riproporre, ripercorrendone gli stilemi linguistici e sintattici, la motivazione di primo grado, obliterando del tutto le specifiche doglianze sollevate dalla difesa.
5.3. Violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, eccependo l’inottemperanza ai canoni valutativi della prova indiziaria, in riferimento al lasso di tempo intercorso tra gli ultimi controlli visivi RAGIONE_SOCIALE operanti (in particolare, per quanto concerne la posizione di NOME, mai introdottosi nell’intercapedine che custodiva lo stupefacente) e la successiva attività perquirente, posta in essere solo alcuni giorni dopo, poiché durante tale intervallo ben potrebbero essersi verificati interventi di terzi soggetti
5.4. Violazione di legge in relazione all’art. 114 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in relazione al diniego della attenuante suddetta, atteso il marginale contributo offerto dal ricorrente al complessivo iter criminoso.
6. Ricorso di NOME COGNOME
6.1. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 192 e 603 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione, riguardo, da un lato, alla denegata rinnovazione istruttoria sollecitata per avere, mediante l’escussione di NOME COGNOME, un debito riscontro alle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME (particolarmente necessario anche per l’astio nutrito da costui verso il ricorrente), in merito alla contiguità tra quest’ultimo e i fratelli COGNOME, e, dall’altro, al mancato scrutinio delle
propalazioni del suddetto collaboratore, anche alla luce dell’anomalo comportamento della persona offesa.
6.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in relazione alla ribadita sussistenza del dolo di concorso, incompatibile in assenza di comportamenti esteriori che palesassero un’adesione al fatto criminoso e, al contrario, tenuto conto della condizione di soggezione di COGNOME, intimidito dagli COGNOME e addirittura co-obbligato della persona offesa, quale suo garante. L’intermediazione del ricorrente sarebbe derivata soltanto dalla volontà di tutel are l’interesse della vittima (peraltro, in parte ausiliaria della polizia giudiziaria, quale agente provocatore), risolvendosi in un contributo meramente oggettivo, privo però del corrispondente coefficiente psicologico. D’altronde, non solo la persona of fesa non avrebbe riferito di minacce ricevuto da NOME, ma l’assoluzione di quest’ultimo dall’imputazione di lesioni in concorso sarebbe incompatibile con una sua volontaria partecipazione all’unitario fatto collettivo.
6.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 628, terzo comma, n. 1, e 629, secondo comma, cod. pen. e correlati vizi della motivazione, per quel che attiene alla ribadita sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite (contraddittoriamente rispetto agli esiti dell’incidente cautela re e senza un effettivo apparato argomentativo sul punto da parte dei giudici di merito). La compresenza di COGNOME non potrebbe essere ritenuta rilevante, in quanto estranea alle condotte violente o minacciose, anche a titolo di mero rafforzamento dell’azi one dei concorrenti (tanto che per il delitto di lesioni è stato assolto).
7. Ricorso di NOME COGNOME
7.1. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 110 e 644 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla sussistenza del dolo di legge in capo al ricorrente, mero esecutore materiale delle disposizioni paterne, secondo la difesa, dedotta unicamente sulla base del rapporto di parentela con NOME COGNOME e da una lettura selettiva e parziale del dato intercettivo; nonostante la persona offesa avesse escluso ogni consapevolezza della natura usuraria del prestito da parte di NOME COGNOME, nessun appunto o documento contabile era stato rinvenuto nella sua disponibilità ed erano sempre stati utilizzati metodi di pagamento tracciabili.
7.2. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 59, secondo comma, e 416bis .1 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dell’aggravante mafiosa. Per quel che riguarda il metodo mafioso, il ricorrente non avrebbe mai evocato, neppure implicitamente, il potere intimidatorio della ‘ndrangheta, restando all’oscuro di eventuali prospettazioni di questo tipo da parte dei còrrei (e la stessa persona offesa avrebbe escluso di essersi sentita coartata
in tal senso). L’imputato era parimenti inconsapevole dell’esistenza di una struttura mafiosa riferibile a COGNOME o ad altri, nonché della provenienza della liquidità o della sua destinazione.
7.3. Violazione dell’art. 62 -bis cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, esclusa tautologicamente, nonostante plurimi elementi meritevoli di considerazione (estraneità alla fase genetica del patto usurario, marginale ruolo di esecutore, assenza di benefici diretti, incensuratezza, corretto comportamento processuale, assoluzione dal delitto contestato sub H).
7.4. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 240, 240bis e 644, sesto comma, cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla disposta confisca per equivalente per l’intero profitto del reato, nonostante la giurisprudenza recente abbia escluso ogni forma di solidarietà passiva e tenuto altresì conto di quanto in sequestro (immobili di cui è stata provata la lecita provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto ; orologi di scarso valore, in quanto mere riproduzioni RAGIONE_SOCIALE originali).
8. Ricorso di NOME COGNOME
8.1. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 110 e 629 cod. pen. e 189 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’individuazione del ricorrente sulla sola base del riconoscimento dibattimentale da parte della persona offesa, nonostante la mancata individuazione fotografica e le ulteriori contraddizioni del dichiarante.
8.2. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 110, 393 e 629 cod. pen. e 189 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo i giudici di appello enfatizzato le modalità violente della condotta per escludere la derubricazione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non considerando che i concorrenti agirono su mandato di NOME NOMEche avrebbe potuto intr aprendere un’azione possessoria), senza alcuna diversa finalità propria.
8.3. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 56 e 629 cod. pen. e mancanza della motivazione, in relazione alla mancata consumazione del delitto (poiché COGNOME non lasciò il terreno da lui occupato, ma anzi lo acquistò a un prezzo vantaggioso), che imporrebbe di riqualificare i fatti contestati a titolo di mero tentativo.
9 . All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato solo con riguardo alla confisca ai sensi dell’art. 644, sesto comma, cod. pen. ed è complessivamente infondato nel resto.
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono complessivamente infondati.
Per quanto attiene ai ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, risulta inequivocabilmente dalla diretta lettura della sentenza impugnata che la posizione del ricorrente è stata presa in espressa considerazione soltanto nell’intestazione del provvedimento (ivi comprese la rubrica imputativa e l’annotazione delle conclusioni delle parti) e, successivamente, nel dispositivo (« in riforma della sentenza appellata da NOME COGNOME conferma nel resto la sentenza impugnata e condanna COGNOME NOME »).
Il nominativo del ricorrente non compare mai nell’intera parte motiva.
L’ omessa redazione della motivazione della sentenza, in parte qua , pur non dando luogo alla giuridica inesistenza della pronuncia (poiché la sua esistenza coincide con quella del dispositivo, attraverso la cui lettura la decisione è stata pubblicata), ne produce la nullità, rilevabile in quanto tale siccome dedotta mediante impugnazione della sentenza-documento. Questa nullità, invero, discende direttamente dall’art. 125 cod. proc. pen. (« le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità») e la sussistenza di siffatto essenziale requisito è da escludersi nel caso di omessa esposizione dei dati e delle valutazioni che devono giustificare il dispositivo. A ciò occorre aggiungere che la violazione del precetto posto dal l’art. 546 cod. proc. pen., relativo alla manifestazione delle ragioni del provvedimento conclusivo del procedimento, comporta violazione del diritto al contraddittorio ex artt. 178, lett. b) e c) , e 180 cod. proc. pen. (e quindi una invalidità a regime intermedio), in quanto viene così pregiudicata la possibilità di ragionata determinazione in vista dell ‘ impugnazione e di efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916-01).
La nullità, tempestivamente eccepita, è, pertanto, efficacemente emendabile soltanto attraverso la rituale rinnovazione dell ‘ intero giudizio di appello nel pieno contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, dep. 2015, L., Rv. 261801-01).
3. Ricorso di NOME COGNOME
3.1. Per tutti i delitti oggetto di imputazione (capi D1, E1, F1, G1 ed H1), è stata contestata la circostanza di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. sotto il duplice
profilo dell’aver «agito con metodo mafioso» (capi D1, E1, F1, G1) e «al fine di agevolare la consorteria mafiosa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della famiglia RAGIONE_SOCIALE, confederata con il clan denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘» (tutti i capi).
3.1.1. L’appello presentato congiuntamente per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sul punto, contestava, molto sinteticamente, che le risultanze istruttorie potessero sostenere un giudizio di sussistenza della finalità agevolativa (che sarebbe potuto derivare solo dalla consapevolezza di quanto custodito nel nascondiglio) e sottolineava come -seppure «l’esistenza certamente dimostrata da antecedenti sentenze passate in giudicato» e «la medesima esistenza del clan RAGIONE_SOCIALE farsi risalire, a livello di storia giudiziaria di codesto distretto di corte d’appello, alla sentenza relativa al proc. cd. ‘Rango RAGIONE_SOCIALE‘» non sussistessero precedenti in ordine alla ipotizzata ‘confederazione’.
3.1.2. In questa sede, non si muovono doglianze in relazione alla ribadita sussistenza del metodo mafioso per tutti i reati contestati ad eccezione dell’evasione e si reiterano le deduzioni in termini di mancato pregresso accertamento della suaccennata entità confederale, per quanto rileva ai fini della volontà agevolatrice.
Per i capi D1, E1, F1, G1, non è stato indicato dalla difesa alcun specifico interesse, quantomeno in termini di trattamento sanzionatorio, atteso che la circostanza aggravante rimarrebbe comunque accertata nella sua dimensione puramente oggettiva, essendosi interrotta la catena devolutiva sull’utilizzo di un metodo mafioso.
Più in generale, l’editto imputativo evidenzia chiaramente che la finalità agevolativa aveva come destinatario il cosiddetto ‘clan RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘ o ‘clan COGNOME‘ (o ‘COGNOME –RAGIONE_SOCIALE‘) , descrivendone altresì la contiguità operativa con la cosca RAGIONE_SOCIALE, detta anche «RAGIONE_SOCIALE». È lo stesso ricorrente, nell’atto di appello, a confermare come l’esistenza di entrambe tali consorterie sia già stata oggetto di definitivo accertamento giudiziario. L’esistenza di un terzo, formalmente distinto soggetto criminale, derivante da una sorta di joint-venture tra i due gruppi, è meramente affermata dalla difesa: la sentenza di primo grado, anche richiamando le sentenze definitive sul punto, ha semplicemente descritto i due sodalizi, confermando che operavano in equilibrio sul territorio, e, per quel che qui interessa, ha chiarito la piena consapevolezza in capo ad NOME delle attività criminali del RAGIONE_SOCIALE e la sua volontà di agevolare l’associazione attraverso la commissione dei reat i fine (pp. 154-166). La Corte di appello ha condiviso, sia pure sinteticamente, tale impianto ricostruttivo (pp. 29 e 31).
3.1.3. Completamente irrilevante rispetto alla sussistenza di tale profilo circostanziale è la tematica del concorso esterno.
L’ aggravante mafiosa si applica a tutti coloro, partecipi (ovvero concorrenti esterni) o meno di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi la circostanza e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell ‘ associazione (Sez. 2, n. 20935 del 07/04/2017, COGNOME, Rv. 269642-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243346-01; Sez. 1, n. 2612 del 20/12/2004, COGNOME, Rv. 230451-01).
3.1.4. I profili di censura relativi alla cosiddetta aggravante mafiosa, concludendo, in parte, non risultano sorretti da un adeguato interesse, nei termini suindicati, e, in parte, risultano comunque insuperabilmente generici, in quanto affatto avulsi dall’effettivo contenuto delle sentenze di merito.
3.2. In apertura del paragrafo relativo alla disamina del gravame proposto da COGNOME, la Corte di appello ha affermato, preliminarmente, che, non contenendo le censure dell’appellante elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese in primo grado, avrebbe indicato il percorso logico-giuridico posto alla base delle proprie valutazioni principalmente con motivazione per relationem . I singoli motivi sono stati poi oggetto di un completo scrutinio, senza alcuna omissione di specifiche deduzioni (peraltro, non indicate neppure dal generico motivo di ricorso).
La premessa metodologica e redazionale, a fronte del completo esame di tutti i motivi di appello, è del tutto corretta e impermeabile alle perplessità della difesa. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta ‘doppia conforme’ quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).
Il secondo motivo è, dunque, infondato e risulta, in ogni caso, in parte aspecifico, nei termini sopra accennati.
3.3. La responsabilità concorsuale per la detenzione di armi e stupefacenti di cui ai capi D1, E1, F1 e G1 è stata fatta logicamente discendere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle osservazioni in loco da parte RAGIONE_SOCIALE operanti, anche tramite videosorveglianza, che collocano l’imputato con certezza -in due occasioni, con funzioni di ‘vedetta’, anche colloquiando con i còrrei che entravano per prelevare quanto di interesse -all’esterno dell’immobile, al cui interno era posta l’intercape dine che fungeva da magazzino e armeria dell’associazione (pp.
29-31, ove si conferma anche l’esito positivo della perquisizione espletata al termine di un monitoraggio durato complessivamente circa sei mesi).
Un simile discorso giustificativo, privo di vizi logico-giuridici e coerente con la piattaforma probatoria, è intangibile nel giudizio di legittimità, a fronte di censure meramente fattuali e sterilmente rivalutative (in tema, ad esempio, di possibile intromissione di terzi, nei pochi giorni tra la fine delle osservazioni e il sopralluogo RAGIONE_SOCIALE operanti) ovvero incidenti su questioni prive di rilievo (la mancata introduzione all’inter no del nascondiglio).
Il terzo motivo non è, pertanto, consentito.
3.4. Quanto alla partecipazione di minima importanza, i giudici catanzaresi hanno già congruamente rilevato, in punto di fatto, come l’apporto offerto nella sorveglianza del complesso immobiliare adibito a magazzino del clan non potesse ritenersi come ‘marginale’ e, in iure , come la concomitante aggravante di cui all’art. 112 cod. pen. risultasse ostativa al riconoscimento della circostanza attenuante.
Quest’ultima incompatibilità, dettata dall’art. 114, secondo comma, cod. pen., è sicuramente ravvisabile per i capi D1, E1, F1 e G1 (solo il capo G1, riporta espressamente la disposizione di legge, ma tutte le imputazioni evidenziano la commissione del fatto da parte di un numero di concorrenti pari o superiore a cinque persone). Per il residuo delitto di cui al capo H1 (evasione, non contestata in concorso), la questione evidentemente neppure si pone.
Il quarto motivo risulta, dunque, generico, laddove non si misura con la corretta considerazione giuridica e reiterativo di questioni schiettamente fattuali, già compiutamente disattese, per quel che concerne la consistenza del contributo concorsuale.
4. Ricorso di NOME COGNOME
4.1. Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di prove nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Per consolidata giurisprudenza, stante l’eccezionalità dell’istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l’obbli go di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motivazionale della decisione adottata, purché si dia conto congruamente dell’assenza di decisività RAGIONE_SOCIALE incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti, o ad inficiarne la valenza (Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054-01; Sez. 4, n. 1184 del
03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741-01). Il mancato accoglimento dell’istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01).
La Corte di appello, in primo luogo, ha rilevato che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, il giudice di primo grado non aveva basato il coinvolgimento di COGNOME nella vicenda estorsiva esclusivamente sulle dichiarazioni di NOME COGNOME, poiché, invece, un tale ruolo sarebbe emerso principalmente dalla narrazione della persona offesa e dalla registrazione dell’incontro (il Tribunale -pp. 100 e 125-126 -richiama anche il peso istruttorio delle dichiarazioni di NOME COGNOME, moglie di NOME, che riferisce anche di minacce contro il loro figlio, e delle acquisizioni documentali). Le risultanze dibattimentali come ricostruite in precedenza affrontando il merito della causa, si connotavano in termini di piena concludenza, non rendendo necessaria l’escussione di ulteriori testi. In questo modo, coerentemente con l’esegesi di questa Corte, i giudici di appello hanno chiarito che non era ravvisabile alcuna incompletezza dell’istruttoria dibattimentale e che era viceversa pienamente possibile una decisione allo stato RAGIONE_SOCIALE atti.
Il primo motivo risulta, quindi, generico e manifestamente infondato.
4.2. Nel merito, per quel che concerne la reale finalità dell’intermediazione svolta dal ricorrente (poiché non è contestata l’oggettività della condotta e il concreto apporto concorsuale offerto agli altri coimputati), la sentenza impugnata nega la tesi della bonarietà e del disinteresse che ne avrebbero caratterizzato l’intervento, richiesto dalla stessa persona offesa, e ribadisce che, viceversa, «furono i fratelli COGNOME a conferire all’COGNOME il ruolo di mediatore nella vicenda estorsiva assegnandogli il compito di riscuotere la somma di denaro per proprio conto» , sottolineando altresì come l’imputato «più che amico di COGNOME NOME, cugino RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, come emerso anche dall’esame dei testi della difesa, dopo la scelta collaborativa dei coniugi NOME COGNOME e COGNOME NOME sceglieva chiaramente di stare dalla parte dei cugini rimasti fedeli al loro credo criminale».
I giudici di appello muovono da un attento scrutinio della attendibilità della persona offesa (confortata dalle registrazioni che danno conto delle minacce e delle aggressioni subite) e da un ‘ approfondita analisi delle modalità commissive (primo incontro -organizzato da COGNOME -con NOME e NOME COGNOME che percuotono NOME, veicolando la richiesta estorsiva; successivi incontri con
ripetute minacce, anche con metodo mafioso; presa in carico della riscossione, su delega RAGIONE_SOCIALE COGNOME, da parte del solo COGNOME, che rappresentava ulteriori nefaste conseguenze in caso di inadempimento e discuteva di dilazioni e mezzi di pagamento). La contiguità di COGNOME agli COGNOME era ben nota a COGNOME. La fattiva partecipazione del ricorrente, perfettamente consapevole dell’infondatezza delle pretese RAGIONE_SOCIALE COGNOME, non risultava diretta a tutelare la posizione del debitore, avendo il fine manifesto di curare gli interessi della cosca. Quanto ai presunti rapporti di amicizia tra NOME e NOME, la sentenza di primo grado ricorda che questa cordialità -pur richiamata anche dalla persona offesa -non aveva impedito che il primo erogasse al secondo prestiti con un tasso di interesse del 10-15% mensile (p. 104) e che, al di là dell’approccio più «sfumato» , una parte della somma richiesta avrebbe originariamente costituito «un compenso per l’attività di mediazione» (pp. 128-129). L’assoluzione dal delitto di lesioni deriva solo dall’assenza di prova di un contributo morale al pestaggio, a cui, pur presente fisicamente, non prese oggettivamente parte.
Su questa congrua linea argomentativa , tutt’altro che illogica o contraddittoria (e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di penale rilevanza del ruolo dell’intermediario, in difetto di acclarati motivi di solidarietà umana cfr. Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270723-01, e Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269117-01), non possono incidere le deduzioni del ricorrente a rivalutare in particolare il rapporto tra COGNOME e gli COGNOME, risolvendosi in una rilettura del quadro probatorio preclusa nel giudizio di cassazione.
Il secondo motivo non è, dunque, consentito, in quanto meramente diretto a rivalutare le risultanze processuali ed è comunque infondato in punto di diritto.
4.3. Infine, il Collegio condivide e ribadisce il principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., richiede la presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste condotte intimidatrici siano state poste in essere da parte di ciascuno RAGIONE_SOCIALE agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all ‘ esercizio della violenza o della minaccia possa comunque essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime. Solo in tal modo, infatti, si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l’applicazione dell ‘ aumento della pena (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252518-01; Sez. 2, n. 27368 del l’ 08/05/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, COGNOME, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276116-01).
Nel caso di specie, nella sentenza impugnata si registra compiutamente il profilo di gravame inerente all’aggravante in questione («Secondo la difesa le ritenute aggravanti non possono dirsi sussistenti nel caso di specie atteso che la partecipazione dell’COGNOME all’incontro del 18.09.19 non presenti nessun tratto della realizzazione dello stesso di minaccia e violenza da connotare una maggiore gravità della condotta perché esercitate simultaneamente», p. 7) e si offre poi una risposta -implicita ma chiara (e conforme al più stringente indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato) -laddove, nella disamina del fatto, anche in relazione all’aggravante mafiosa, si conferma, in punto di fatto, la presenza di NOME nel momento in cui NOME COGNOME e NOME COGNOME minacciavano e malmenavano la persona offesa.
Giova precisare, sulla scorta delle considerazioni che precedono, come la configurabilità dell’aggravante discenda dalla fisica contestuale compresenza al momento della condotta di aggressione e dalla correlativa percezione della vittima; pertiene, invece, all’accertamento della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di lesioni (già risolta complessivamente nei più ampi termini già illustrati) la diversa questione della rilevanza causale della presenza, anche quale mero rafforzamento dell’intenzion e dei concorrenti.
Nel caso di specie, la violenza e minaccia risultano, per tabulas , commesse da due persone, la persona offesa ne era sicuramente cosciente e la presenza di COGNOME vale quantomeno ad estendergli l’applicazione dell’aggravante speciale, secondo i criteri dettati dall’art. 59, secondo comma, cod. pen.
Peraltro, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, in presenza di una giustificazione del mancato accoglimento agevolmente desumibile dalla complessiva struttura argomentativa della decisione, qualora lo specifico motivo di impugnazione sia stato comunque preso in carico dalla Corte di appello (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330-01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, NOME, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01).
Peraltro, la risoluzione di questioni nell’ambito del procedimento per il riesame di misure cautelari non vincola il giudice del merito, che conserva integro il proprio potere di valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi di prova in piena autonomia, stante la netta cesura tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio di merito (Sez. 5, n. 28652 del 11/05/2022, Travaglio, Rv. 283561-01; Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, S., Rv. 280271-01; Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, S., Rv. 280271-01; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527-04).
Il terzo motivo, pertanto, è infondato.
Ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Secondo il constante insegnamento di questa Corte regolatrice, rispondono a titolo di concorso nel delitto di usura (reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante) anche i soggetti estranei all ‘ accordo originario, che intervengano dando cosciente impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell ‘ illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso (Sez. 1, n. 17029 del 12/12/2022, dep. 21/04/2023, C., Rv. 284402-01; Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 264887-01; Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 262308-01; Sez. 2, n. 7208 del 06/12/2012, dep. 2013, Novelli, Rv. 254947-01).
La doppia conforme motivazione dei giudici di merito ricollega il giudizio di piena consapevolezza in capo al ricorrente della natura usuraria RAGIONE_SOCIALE interessi di cui curava la riscossione a solidi elementi istruttori (ricavati sia dal racconto della persona offesa, sia da illuminanti esiti intercettivi), quali, in particolare,
la materiale attività di recupero dei ratei quindicinali, unitamente alla sollecitazione telefonica dei pagamenti (connotata da intimidazioni espresse o latenti);
-l’estrema cautela nei contatti e negli incontri, paventando si un interesse investigativo nei confronti quantomeno del padre, e la ribadita volontà di ricevere solo pagamenti in contanti (irrigidendosi in occasione dell’unico pagamento tracciabile, mediante accredito su carta PostePay);
-l’approfondita condivisione con il padre delle giugulatorie condizioni negoziali imposte alla persona offesa;
-il diniego al versamento in un’unica soluzione del credito residuo, imponendo il mantenimento della corresponsione rateale RAGIONE_SOCIALE interessi.
Questa rappresentazione dei fatti, aderente al dato processuale e tutt’altro che illogica o contraddittoria, è impermeabile allo scrutinio di legittimità, a fronte di doglianze, non consentite, siccome schiettamente fattuali, e generiche, che neppure si misurano compiutamente con l’effettivo apparato argomentativo.
5.2. È stata contestata e ritenuta l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen., sotto il duplice profilo del metodo mafioso e dell’agevolazione della cosca RAGIONE_SOCIALE/Ruà, COGNOME.
5.2.1. Le reiterate deduzioni difensive sono state compiutamente disattese da entrambe le sentenze di merito, sulla scorta soprattutto dell’attività di captazione (che illumina anche la ritrosia -non priva di una sua propria efficacia inferenziale
-dimostrata in proposito dalla persona offesa durante l’escussione
dibattimentale). L a sussistenza dell’aggravante è fatta derivare, da un lato, dalla accertata evocazione da parte di NOME COGNOME, che lascia aleggiare anch ‘ egli la figura incombente di COGNOME, personaggio di notoria caratura criminale, a cui si riferisce chiamandolo «zio», così implicitamente richiamando la consorteria dominante sul territorio di cui questi era esponente apicale. D ‘altronde, si sottolinea, altresì, la acclarata consapevolezza del coinvolgimento del COGNOME, nella suddetta qualità, nel reperimento della provvista con cui alimentare il prestito usurario, con conseguente destinazione di almeno una parte dei proventi usurari nella cosiddetta ‘bacinella’, la cassa comune del sodalizio, da cui trarre le risorse per il sostentamento RAGIONE_SOCIALE affiliati in stato di detenzione (sentenza di appello, pp. 15-16; sentenza di primo grado, pp. 15-22).
5.2.2. Ferma questa ricostruzione della vicenda (soprattutto per quel che riguarda la coscienza di operare in un contesto negoziale usurario e la volontà di agire, di concerto con gli altri partecipi, con modalità mafiose e nell’interesse, quantomeno parziale, della cosca dominante), le argomentazioni dei giudici di merito sono conformi ai principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui l’aggravante ricorre quando l’azione incriminata, posta in essere ricordando la contiguità RAGIONE_SOCIALE agenti a un ‘ associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un RAGIONE_SOCIALE criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, COGNOME, Rv. 277222-01. Precisa, poi, ragionevolmente, Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 284950-01 che, ai fini della configurabilità della circostanza, è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un’or ganizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività). Quanto all’agevolazione mafiosa, basti precisare come tale fattispecie circostanziale abbia natura soggettiva e richieda la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278734-01. Precisano condivisibilmente Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, COGNOME, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/4/2017, COGNOME, Rv. 270158-01, che l’aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche di chi l’abbia comunque condivisa e fatta propria).
In ogni caso, costituisce questione di fatto, rimessa all ‘ esclusiva competenza del giudice di merito, l ‘ interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con
cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 -01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01).
5.2.3. Il secondo motivo è, in parte, meramente confutativo e, comunque, infondato.
5.3. Il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche (concesse dal Tribunale solo «al fine di adeguare la pena al caso concreto, considerata l’incensuratezza dell’imputato») rispetto alle aggravanti bilanciabili consegue, secondo i giudici di secondo grado, dalla «particolare pervicacia mostrata dagli imputati nel perseguire gli scopi prefissati, incuranti delle condizioni economiche in cui le vittime versavano».
La Corte di appello ha così motivato congruamente -esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici -le proprie valutazioni ex art. 69 cod. pen . D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione -cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 -02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
I profili di censura sul punto risultano, dunque, infondati.
5.4. Quanto alla confisca dei beni dettagliatamente specificati nel decreto di sequestro in data 25 novembre 2020, il Tribunale aveva chiarito come il vincolo reale discendesse, in parte, dalla commissione di un reatospia, ai sensi dell’art. 240bis cod. proc. pen., per quel che concerneva gli «investimenti e beni di lusso» rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, e , in parte, dall’ablazione, anche per equivalente, obbligatoria ex art. 644, sesto comma, cod. pen., di beni sino alla concorrenza massima di euro 40.000, pari al valore RAGIONE_SOCIALE interessi o vantaggi usurari conseguiti (p. 181).
5.4.1. I giudici catanzaresi, rispondendo al motivo di appello che enfatizzava l’efficacia dimostrativa di prove dichiarative e documentali in relazione alla liceità di acquisto RAGIONE_SOCIALE immobili e negava che gli altri cespiti costituissero frutto o reimpiego di attività criminali, si sono limitati a rimarcare l’assoluta incapacità patrimoniale del ricorrente e l’implausibilità della versione difensiva in merito alla liquidità fornita da prossimi congiunti, fondata su generiche dichiarazioni dei parenti, «prive di qualsivoglia riscontro documentale».
Il motivo di ricorso deve ritenersi non consentito, nella parte relativa ai beni sottoposti a sequestro in funzione anticipatoria della confisca allargata, poiché la difesa ribadisce soltanto la valenza probatoria, negata congruamente dai giudici di merito, delle dichiarazioni provenienti dal nucleo familiare e della scarna documentazione prodotta (contratto di compravendita immobiliare e dichiarazioni dei redditi del nucleo familiare) e ipotizza il nullo valore economico di alcuni orologi in sequestro.
5.4.2. Per quel che invece concerne la confisca obbligatoria per usura, è fondato il rilievo per cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756-01).
Si impone, pertanto, limitatamente a tale statuizione, l’annullamento della sentenza impugnata e sarà compito del giudice di rinvio procedere alla individuazione della quota del COGNOME ove possibile ovvero procedere alla ripartizione in parti uguali con il concorrente.
6. Ricorso di NOME COGNOME
6.1. L’articolata ricostruzione da parte dei giudici di merito della complessa vicenda estorsiva oggetto dei capi Q) ed R) riposa su una variegata e tranquillizzante piattaforma istruttoria, in cui una parte rilevante -ma non totalmente assorbente -è assunta dalla lunga narrazione della persona offesa. Durante l’escussione, quest’ultima ha riconosciuto l’odierno ricorrente come uno RAGIONE_SOCIALE autori delle condotte prevaricatrici e violente, nonostante non ci fosse stata analoga individuazione nella fase delle indagini.
La Corte territoriale motiva congruamente tale discrasia, sottolineando l’assoluta prudenza con cui la persona offesa ha descritto l’intera vicenda, non dando luogo a sospetti di calunniosità o di malanimo. Data l’autonomia dei singoli episodi, pure riconducibili a un chiaro contesto unitario, si è dato atto di una «ardua precisa memorizzazione», concludendo per la sicura credibilità del riconoscimento, secondo il principio della lecita valutazione frazionata di quanto dichiarato.
Le censure del ricorrente sul punto, da un lato, non risultano consentite (poiché la valutazione della attendibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il
giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni; cfr. Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01) e infondate (data la prevalenza della prova formatasi in dibattimento e la notoria legittimità di una eventuale valutazione frazionata delle dichiarazioni; cfr. Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 28010301) e, dall’altro, insuperabilmente generiche, per difetto di specificità, alla luce del criterio della cosiddetta ‘prova di resistenza’ delle residue emergenze, omettendo di misurarsi con le ulteriori emergenze probatorie, come la distinta e non contestata individuazione di NOME da parte di NOME COGNOME, idonee, di per sé sole, a giustificare il medesimo convincimento (cfr. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303-01).
6. 2. Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore. Quando il terzo esecutore materiale delle condotte, incaricato dal titolare del diritto illecitamente azionato, agisca con la finalità di perseguire un interesse ulteriore (che potrebbe avere anche natura non patrimoniale), si configura, invece, il delitto di estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-03; Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone Rv. 282594-01).
Nel caso di specie, è emerso in maniera inequivoca come per la propria opera di muscolare intermediazione, il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (le cui indicazioni seguiva scrupolosamente NOME, quale compartecipe di minacce e pestaggi) aveva preteso un cospicuo compenso in denaro e la richiesta era stata confermata anche dopo il subentro anche di NOME COGNOME.
Il secondo motivo è oltremodo generico, laddove esclude una finalità propria del ricorrente, e, comunque, infondato in punto di diritto.
6.3. Il terzo motivo, con cui si sollecita una riqualificazione del fatto come tentativo, non risulta previamente a suo tempo dedotto nell’atto di appello, come può agevolmente evincersi dall’impugnazione (il terzo e il quarto motivo sono diretti, rispettivamente, a invocare una derubricazione nel delitto di ragion fattasi e a dolersi del trattamento sanzionatorio).
Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. -secondo cui, a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d ‘ appello -trova il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado
con riguardo ad un punto non investito dal controllo della Corte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284768-02; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01).
La chiara ratio della norma processuale la pone dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, in particolare quando la questione nuova necessiti di un previo esame nel merito , indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l ‘ applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285335-01).
Nel caso di specie, il capo Q) ha ad oggetto una vicenda assai complessa dal punto di vista oggettivo e soggettivo, che prende le mosse dalla iniziale volontà di NOME COGNOME di far sgomberare NOME COGNOME da un terreno di sua proprietà, ricorrendo improvvidamente ai buoni uffici della famiglia COGNOME, con rapida e proteiforme evoluzione della vicenda: minacce e pestaggi nei confronti della persona offesa, ulteriori richieste estorsive anche nei confronti di NOME, difficili trattative per giungere a un acquisto coattivo dell’immobile da parte di COGNOME (con pressioni e cointeressenze incrociate, quanto all’individuazione dei soggetti contraenti e alla distrazione di una parte del prezzo in favore della cosca), rogito infine sottoscritto dalla madre di COGNOME. La coercizione, quantomeno iniziale, aveva senza dubbio per oggetto il rilascio del terreno, nonostante le migliorie apportatevi e rinunciando a far valere eventuali titoli per l’usucapione , o comunque, in seguito, una diversa regolamentazione dello status quo , unitamente a dazioni di denaro direttamente in favore RAGIONE_SOCIALE imputati.
Le deduzioni difensive in tema di mancata consumazione del delitto di cui all’art. 629 cod. proc. pen., per la mancata accondiscendenza della persona offesa alle pressioni esterne, postulano, con ogni evidenza, una verifica della vicenda storica, preliminare a ogni delibazione sul ventilato vizio di sussunzione.
Il motivo non è, dunque, deducibile.
7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, per quanto attiene alla posizione di NOME COGNOME, in toto , per un nuovo giudizio, nonché, nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alle sole statuizioni in tema di confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono prezzo o profitto del delitto di usura di cui al capo I), per nuovo esame delle deduzioni difensive, tenendo conto di quanto specificato al precedente paragrafo 5.4.
Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato nel resto. Consegue, ai sensi dell ‘ art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità del medesimo imputato.
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere rigettati, con condanna dei suddetti ricorrenti, ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla confisca disposta ex art. 644, sesto comma, c.p. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso del COGNOME e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME