Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3390 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3390 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME VitoCOGNOME nato a Marsala il 02/11/1977
Avverso l’ordinanza emessa in data 25/06/2024 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insis
per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/06/2024, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’appel proposto nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza, emessa dal Tribuna di Marsala procedente nella fase dibattimentale, con la quale era stata res una richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere, app all’imputato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., a lui ascritto in concorso. L.x)
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rite persistenza della gravità indiziaria. Si censura la mancata considerazione, da
del Tribunale, delle sopravvenienze costituite dalle consulenze di parte e stesso elaborato peritale, che avevano superato quanto riferito dagli operan ordine al coinvolgimento del COGNOME alla luce delle intercettazioni.
La difesa rappresenta l’intervenuta parziale modifica del quadro indiziario, quale non erano emersi, tra l’altro, contatti tra il DE VITA e i correi in giorni dal 28/12/2020: in particolare, si pone anzitutto in evidenza il fatto che “resti contento NOME, ah?.. .rimani contento con 1300?” era stata esclusa dai oltre che dal consulente di parte, sicchè il riferimento al DE VITA quale uno percettori del prezzo riscosso per lo stupefacente, contenuto nell’ordinanza ormai privo di supporto dimostrativo. Si sottolinea poi che anche l’attribuzio ricorrente dell’ulteriore frase (“qua io sono”, pronunciata in dialetto) e contestata dai consulenti, per la brevità della frase e per l’isolamento dal in cui il COGNOME era presente in concessionaria: né vi erano ulteriori risult investigative in grado di confermare il coinvolgimento del COGNOME negli affa illeciti.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rite persistenza di esigenze cautelari e alla inadeguatezza di misure gradat censura la mancanza di motivazione quanto alla impossibilità di soddisfare esigenze con il c.d. braccialetto elettronico, e il mero rinvio del Trib contenuto delle precedenti ordinanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, ed assume rilievo assorbente rispetto alle a censure prospettate in ricorso.
Il COGNOME è stato tratto a giudizio per avere, in data 28/12/2020, “offe messo in vendita, ceduto e consegnato a NOME COGNOME almeno 1,3 kg di sostanza stupefacente non precisata verso il corrispettivo pari a 1.300 Euro”, che per aver detenuto altro quantitativo di sostanza stupefacente non prec (cfr. il capo di accusa trascritto nell’epigrafe dell’ordinanza impugnata).
Nel rigettare l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della nuova ista de libertate, proposta dalla difesa del COGNOME sulla base delle sopravvenienze di ordine tecnico (espletamento in sede dibattimentale di una perizia fonica intercettazioni ambientali del giorno della cessione, oltre che di una consule parte), il Tribunale di Palermo ha escluso che le deduzioni difensive avessero i sul quadro indiziario, imperniato sulle intercettazioni ambientali del 28 dic in cui la voce del COGNOME era stata riconosciuta dall’operante COGNOME, sentito anche in dibattimento.
In particolare, il Tribunale (pag. 4 seg. dell’impugnata ordinanza ricostruito l’iniziativa del COGNOME, che chiama tale NOME NOME per chiedere la possibilità di visionare una macchina, ottenendo una risposta positiva ch Tribunale ha ricollegato ad un contatto intercorso subito dopo tra il NOME COGNOME, contitolare con della concessionaria RAGIONE_SOCIALE unitamente al COGNOME. La presenza di quest’ultimo in sede viene affermata in forza di un’ambientale d 19.34, relativa ad un incontro con il DI COGNOME, nella quale la voce del ricorren nella frase “Eo accà sugno” viene riconosciuta dagli operanti. Il Tribunale prose illustrando le successive mosse del COGNOME, che con tale COGNOME lascia la concessionaria e raggiunge, in altro quartiere di Marsala, tale COGNOME NOMECOGNOME il quale – dopo aver discusso con il DI COGNOME sulla qualità e sul pe della sostanza – si decide all’acquisto, “mentre dalrintercettazione delle succ conversazioni tra i coindagati risultava che gli stessi procedevano alla ripart del provento dell’illecita transazione, prevedendo la consegna della somma di e 1.300 a COGNOME NOME (‘ho fatto cento a NOME, cento all’amico nostro (NOME mille e due ce li stiamo spartenno tra noi tre, e mille e tre li ho dati a NOME COGNOME) e sono duemila e settecento euro’)”: cfr. pag. 5 dell’impugnata ordinanz
Coglie nel segno, ad avviso del Collegio, il rilievo difensivo (pag. ricorso) secondo cui tale ricostruzione del Tribunale – connotata da un dup riferimento al DE COGNOME, confermato nella veste, ipotizzata dall’accusa, di percet della somma di Euro 1.300 quale parte del prezzo della cessione – trae fondament da quanto evidenziato dalla lettura ed interpretazione dei dialoghi interce offerte dagli investigatori e recepite in sede applicativa della misura caut esiti investigativi imperniati – per ciò che riguarda la posizione dell’ ricorrente – su un colloquio tra quest’ultimo e il COGNOME, in cui questi si sar rivolto al COGNOME con le frasi “resti contento NOME, ah? Rimani contento con 1300? Si tratta di una impostazione che l’operante COGNOME, escusso in dibattimento, ha peraltro inteso integralmente confermare sia quanto al riconoscimento vocal sia quanto alle frasi attribuite al COGNOME: cfr. sul punto la deposizione ripor pag. 8 dell’atto di appello).
Con tali ripetuti riferimenti al ricorrente, peraltro, il Tribunale dimostra aver tenuto in alcun conto gli esiti della perizia dibattimentale, secondo cui s stato l’interlocutore del COGNOME a rivolgersi a quest’ultimo con la frase “rim contento NOME? Contento restate?”.
Appare superfluo sottolineare la radicale diversità di situazioni – con evi riflessi sulla stessa configurabilità della condotta illecita specificamente ip nel capo di accusa, anche in considerazione dei numerosi altri soggetti coinv nella vicenda – delineate dalle due diverse ricostruzioni, posto che nell’ela
peritale vi è, da un lato, un’inversione degli interlocutori e, dall’altro, qualsiasi riferimento ai 1300 euro.
Tali antinomie erano state tenute in considerazione, in realtà, nell’ordi del Tribunale di Marsala (pag. 2 seg.), che peraltro aveva ritenuto persister quadro indiziario equivalente a quello valutato nell’ordinanza genetica”, precisando che le risultanze acquisite venivano apprezzate “sempre sulla base una prognosi ancorata alla mera prospettiva cautelare e salve le ulte emergenze dibattimentali future”.
Deve peraltro osservarsi che i rilievi critici, mossi dalla difesa con l’app art. 310 cod. proc. pen. a tale valutazione del Collegio procedente, sono sostanzialmente ignorati dal Tribunale di Palermo, che ha tenuto fermi i term del coinvolgimento del COGNOME quale percettore dei 1.300 euro senza confrontarsi in alcun modo con gli approfondimenti peritali che hanno raggiunto conclusion radicalmente diverse. Né, tanto meno, risultano tenuto:in alcun conto gli ulte rilievi critici formulati dalla difesa sulla base delle ulteriori deduzioni del c di parte in ordine alla effettiva possibilità di desumere, dalle intercettazion stessa esistenza di una prima occasione di incontro tra l’odierno ricorrente e COGNOME, nel corso della quale il COGNOME avrebbe detto “Eo accà sugno”, sia comunque la possibilità di riferire tale espressione – tenuto conto dell’asse altri elementi indizianti (servizi di o.c.p., contatti telefonici coinvolgenti il in giorni diversi dal 28 dicembre, ecc.) – alla condotta illecita o dell’imputazione (cfr. sul punto pag. 8 seg. del ricorso, pag. 5 seg. dell appello).
Le riscontrate lacune motivazionali esimono questo Collegio dall’esam delle ulteriori doglianze, ed impongono l’annullamento dell’impugnata ordinanz con rinvio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c proc. pen.
Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà del COGNOME la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Palermo competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleri gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Il Consiglié e , tensore Così deciso il 4 dtembre 2024
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