Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza della sentenza impugnata con rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, nonché dichiararsi non doversi procedere per mancanza di querela con riferimento ai reati di furto contestati ai capi b) e c) della rubrica;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento ai reati d] furto contestati a quest’ultimo, si è associato a quanto rassegNOME dal Procuratore generale e ha chiesto la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3 aprile 2023 il Tribunale di Sassari, all’esito di giud abbreviato:
ha affermato la responsabilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per il reato di cui all’a 633, comma 1, cod. pen. a loro rispettivamente ascritto ai capo A. e D. della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia, olt pagamento delle spese processuali;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui all’a NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., capi B. e C. mancanza di querela.
Avverso la sentenza di primo grado, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il qua
ha denunciato l’irrogazione di una pena inferiore al minimo di legge, alla luce dell spazio edittale previsto ratione temporis:
l’omessa pronuncia sui reati di cui agli artt. 624 e 625, cornma 1, n. 2, cod. pe contestati a NOME COGNOME ai capi E. ed F.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
I reati per cui è condanna sono stati commessi, rispettivamente dal 20 dicembre 2019 al 6 febbraio 2020 (capo A.) e in epoca anteriore e prossima al 17 settembre 2019 (capo D.), ragion per cui le pene per essi previste sono la reclusione da uno a tre anni e la multa da eur 103 a 1.032 (cfr. art. 633, comma 1, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 30, comma 1, d 4 ottobre 2018, n. 113, in vigore dal giorno successivo, conv. con mod. dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132). Ragion per cui erroneamente il Tribunale ha individuato in tre mesi di reclusion la pena base, che ha ridotto di un terzo ex art. 62-bis cod. pen. e di un ulteriore terzo ex art. 442, comma, cod. proc. pen., a un mese e dieci giorni di reclusione, senza peraltro irrogare la pena pecuniaria.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, non potendo questa Corte provvedere ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.; e il Giudice del rinvio deve essere individuato nel Tribunale di Sa in quanto in parte qua il presente ricorso è stato proposto avverso una sentenza non appellabile (art. 593, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 18114 del 24/03/2021, Marzioni, Rv. 281500 – 01) e in relazione all’ulteriore censura della Parte pubblica ricorrente – come esporrà appena oltre – deve disporsi l’annullamento senza rinvio (cfr. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 – dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 – 01: «la sentenza di condanna che riguardi più
reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di o imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico»).
In secondo luogo, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle imputazioni di furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) di cui ai capi E. ed F., elevate n confronti di NOME COGNOME.
Difatti:
il titolo di reato in discorso è oggi «punibile a querela della persona offesa» (cfr. 624, comma 3, cod. pen., nel testo vigente in forza dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs ottobre 2022, n. 150, secondo cui «si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, nu 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis», ipotesi che nella specie non vengono in rilievo);
e deve rilevarsi il difetto della querela da parte della società RAGIONE_SOCIALE; con conseguenza che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle imputazioni di cui ai capi E) e F) perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle imputazioni di cui ai capi E) e F) perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.
Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sassari.
Così deciso il 21/02/2024.