Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42485 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 3.4.2024, la Corte di appello di Torino, per quanto qui rileva, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di .NOME COGNOME in relazione al reato di furto di cui al capo 3) di rubrica, confermando nel resto.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): i) vizio di motivazione, avendo la difesa specificamente contestato in sede di appello la responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui al capo 3); ii) mancata applicazione della norma ex art. 56 cod. pen.; iii) violazione della norma ex art. 131-bis cod. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
4.1. Il secondo e il terzo motivo sono infondati, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – la sentenza impugnata ha espressamente riconosciuto l’ipotesi del tentativo ex art. 56 cod. pen. così come ha logicamente e congruamente motivato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., tenuto conto dei precedenti specifici a carico dell’imputata.
4.2. Appare, invece, fondato il primo motivo, dovendosi riconoscere che in sede di appello la difesa aveva espressamente contestato la responsabilità della prevenuta in ordine al reato di furto tentato di cui al capo 3) di rubrica; per contro, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta specifica al motivo di gravame, osservando, del tutto illogicamente, che la responsabilità per il reato in questione “non è contestata dalla difesa”.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Il ricorso va rigettato nel resto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3 e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 23 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente