Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11988 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale del riesame di CatNOME udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite ie conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del nesarrie di CatNOME ha dichiarato la nullità dell’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di CatNOME il 1 giugno 2023 nei confronti di COGNOME COGNOME in relazione al capo 1) di incoipazione (art. 416-bis cod. pen.), confermandola, invece, in relazione ai capi 154) e 155) aventi ad oggetto, rispettivamente, il reato 1
di concorso in corruzione elettorale e quello di concorso in corruzione. Ha sostituito la misura cautelare in carcere applicata a COGNOME con quella degli arresti domiciliari.
Il Collegio della cautela hai evidenziato che, dal compendio intercettivo emergeva che COGNOME, benché dipendente della ditta RAGIONE_SOCIALE, allorché questa si trovava in difficoltà per la chiusura di un punto cucina, si adoperava per mettere in contatto gli esponenti della predetta ditta con COGNOME, titolare d’impresa concorrenziale e appartenente alla ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale denominata locale di Mileto. Lo scopo del COGNOME, che, comunque, si presentava come esponente della cosca COGNOME, era quello di favorire sempre più il COGNOME fino a ridurre la COGNOME in posizione di subordinazione. In tale disegno maturava l’accordo di scambio corruttivo descritto nel capo di incolpazione tra COGNOME e NOME COGNOME, fortemente favorito da COGNOME, che ne era consapevole sin dall’inizio.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge processuale in relazione alla inutilizzabilità del compendio intercettivo attivato con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO rit, per assenza totale di motivazione, oltre che per mancanza dei decreti autorizzativi di proroga nel periodo che va dal 10 gennaio 2019 al 30 marzo 2019, cosicché l’ultimo decreto autorizzativo è quello datato 17 dicembre 2018.
Il RAGIONE_SOCIALE. non ha fornito una sua autonoma valutazione, recependo acriticamente la richiesta formulata dal Pubblico ministero.
2.2. Violazione di legge, anche processuale e vizio di motivazione per avere l’ordinanza impugnata, in violazione di legge, solo apparentemente indicato gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondava la motivazione e, comunque, omesso di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non potendo, dalle scarne conversazioni intercettate – del tutto generiche e prive di convergenza verso la dimostrazione dell’ipotesi criminosa oggetto di contestazione e, comunque, smentite da altre risultanze di indagini – ricavarsi l’accertamento sulla sussistenza della gravità indiziaria.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 154) e 155).
Non è ravvisabile in capo a COGNOME NOME quel comportamento esteriore necessario per procedere nei suoi confronti, né qualificabile come contributo alla commissione del reato, né tale da avere fatto sorgere o rafforzare il proposito criminoso altrui, né, infine, tale da avere agevolato l’azione illecita perpetrata da altri. La vicenda vede interessati solo COGNOME e COGNOME ed è sempre COGNOME a indicare COGNOME come soggetto cui rivolgersi, laddove fossero emersi problemi.
L’unica intercettazione che vede coinvolto COGNOME è quella in data 19 ottobre 2018, dalla quale si potrebbe desumere che sia stato COGNOME a chiedere l’appoggio elettorale di COGNOME, ma senza in alcun modo poter ritenere sussistente in capo a COGNOME l’elemento costitutivo del reato ovvero quello della promessa di procurare voti.
Sempre a sostegno della estraneità di COGNOME emerge, dagli atti, che non è stato il predetto ad avere neanche facilitato l’avvicinamento di NOME, e che è stato COGNOME ad avere notiziato l’indagato, il quale non interveniva né con suggerimenti, né favorendo in alcun modo l’esecuzione dell’accordo corruttivo che COGNOME aveva sancito con NOME.
2.4. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, con motivazione apparente, si è limitato ad affermare la permanenza di esigenze cautelari in quanto fondate sulla spregiudicatezza dell’indagato e sulla sua vicinanza alla criminalità locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La difesa non ha indicato specificamente quali captazioni sarebbero affette dal prospettato vizio, quali elementi probatori sarebbero travolti dalla dedotta inutilizzabilità e, per quanto più rileva, non ha evidenziato in che termini il predetto vizio sia decisivo.
La censura sulla assenza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. è generica perché non vengono offerti elementi che consentano di effettuare alcuna verifica sul punto, non spettando al giudice di legittimità procedere a lettura degli atti interessati, né potendo essere sufficiente, per escludere che vi sia stata tale “autonoma valutazione”, il solo dato della riproduzione di atti di indagine e/o della richiesta del Pubblico ministero.
3.11 secondo motivo è fondato e l’accoglimento dello stesso è assorbente rispetto agii altri motivi di ricorso.
4.0ccorre premettere che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudi di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritt all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cu presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Nel caso in esame deve riscontrarsi, appunto, la sussistenza dei gravi vizi motivazionali sopra richiamati che impongono l’annullamento della decisione perché il giudice del merito, riesaminando la vicenda, fornisca motivazione scevra da siffatti difetti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.Deve aggiungersi che, se è vero che costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l’ordinanza applicativa della misura e quelia che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l’emissione (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 2,
n. 672 del 23/01/1998 – dep. 1999, Trimboli D, Rv. 212768), con riferimento al provvedimento reso dal Tribunale occorre piuttosto verificare l’osservanza della diversa regula iuris secondo la quale, come in ogni giudizio impugnatorio, il giudice del gravame ha l’onere di dare adeguata risposta in ordine a tutte le censure mosse col ricorso, incorrendo altrimenti in un vizio di motivazione rilevabile dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen. (quale “mancanza” di motivazione). A tali coordinate ermeneutiche, come si è detto, non si è conformato il Tribunale del riesame di Cal:NOME.
6.La vicenda delittuosa, per come ricostruita nell’ordinanza, vedrebbe coinvolti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e consisterebbe nella mercificazione delle funzioni di dirigente pubblico da parte di NOME per ottenere vantaggi personali; nello specifico, l’elezione del figlio di NOME alle elezioni Regionali del 2020, e il conseguimento di vantaggi da parte delle cosche mafiose dei RAGIONE_SOCIALE e dei COGNOME, alle quali NOME era molto legato.
Dalle captazioni indicate nell’ordinanza impugnata, non sembra emerge, però, alcun contributo di COGNOME nella presunta attività corruttiva di COGNOME e nello scambio elettorale politico – mafioso a favore di quest’ultimo. Proprio sulla base delle intercettazioni richiamate, sembra rilevarsi, invece, la estraneità di COGNOME anche a titolo di concorso morale.
L’intera vicenda vede, invece, interessati solo COGNOME e COGNOME ed è sempre NOME a indicare COGNOME come soggetto al quale rivolgersi laddove fossero insorti dei problemi.
L’ordinanza impugnata si limita, poi, a indicare un’intercettazione, datata 1 settembre 2022, dalla quale si desumerebbe che COGNOME, subito dopo avere concordato con COGNOME l’intero accordo, si sarebbe preoccupato di avere una entratura con COGNOME NOME, mediante il nipote NOME. Dalla lettura della predetta intercettazione non si evince, però, né la sussistenza dell’accordo, né tantomeno la preoccupazione della quale parla il Tribunale.
Si desume, al contrario, che è COGNOME COGNOME riferire a COGNOME che NOME NOME aveva detto di andare da lui. Anche gli incontri con NOME NOME NOME sono sempre indicati, riferiti ed effettuati dallo stesso COGNOME e, rispetto ad essi, non è riport alcun commento del ricorrente.
Non è, inoltre, indicata nell’ordinanza impugnata alcuna traccia di incontri o di contatti fra COGNOME e alcuno dei soggetti sopraindicati e, più in generale, con altri coinvolti nella presente indagine.
La ricostruzione indiziaria è essenzialmente basata sui contenuto alquanto ambiguo di alcune conversazioni registrate attraverso intercettazione telematica attiva sulla utenza IMEI abbinata all’utenza telefonica in uso a COGNOME NOME.
Occorre, infine, evidenziare, che la difesa, con memoria depositata in udienza, aveva censurato l’ordinanza impositiva della misura evidenziando la inconciliabilità delle affermazioni di COGNOME NOME con la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME, ma il Tribunale del riesame nulla ha osservato sul punto.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di CatNOME che, nel nuovo giudizio, colmerà le lacune motivazionali innanzi richiamate e rivaluterà la sussistenza delle esigenze cautelari.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di CatNOME competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 21 dicembre 2023
Consigliere Estensore
Il PresíAnte